In data 18 marzo è stata depositata una decisione significativa dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale della FIGC; si è infatti stabilito che l’istituto previsto all’art. 131-bis del Codice Penale – “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto’’- non è applicabile all’ordinamento sportivo.
Questo articolo si propone di analizzare il perché la decisione n. 177 abbia tale rilevanza per l’ordinamento giuridico sportivo, ripercorrendo il caso di specie e i motivi sottesi alla mancata applicazione dell’istituto penale.