Con il D.lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nel nostro paese la responsabilità amministrativa penale degli enti laddove vi è l’insorgenza di uno dei reati riportati nel Testo di legge in esame (c.d. Reati presupposto) e questo viene commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale o subordinata all’interno dell’ente.
Il contratto di lavoro dei calciatori professionisti, come per qualsiasi altro settore, è regolato da norme precise che definiscono diritti e obblighi delle parti coinvolte: il calciatore e la società calcistica. Queste norme non solo disciplinano gli aspetti economici e contrattuali del rapporto di lavoro, ma tutelano anche la salute e il benessere fisico del calciatore.
l 7 agosto 2024, durante le Olimpiadi di Parigi, una partita di pallanuoto apparentemente normale si trasforma in un caso controverso che scuote il mondo sportivo.
Italia e Ungheria si sfidano nei quarti di finale del torneo maschile, siamo nel secondo tempo con l’Italia sotto di una rete, parziale di 2-3, quando Francesco Condemi, con un potente tiro dalla sinistra, spiazza il portiere ungherese e segna il gol del pareggio portando il punteggio sul 3-3.
Tuttavia, subito dopo l’esultanza il gioco si ferma in modo inaspettato. Gli arbitri, Adrian Alexandrescu (Romania) e Valesin Miskovic (Montenegro), decidono di consultare il VAR per una possibile infrazione di Condemi.
Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha come obiettivo principale la risoluzione delle controversie legate al mondo dello sport. Queste controversie possono essere sottoposte al tribunale tramite arbitrato ordinario o attraverso ricorsi contro le decisioni di enti o organizzazioni sportive.
Nel 1993, il TAS ha raggiunto la piena indipendenza, istituendo un nuovo organo di amministrazione e finanziamento: il Consiglio Internazionale dell’Arbitrato per lo Sport (CIAS). Inoltre, è stata adottata una nuova struttura di giudizio per garantire maggiore autonomia e trasparenza nel processo decisionale
Il panorama calcistico italiano si trova ancora una volta a dover fronteggiare questioni lontane dai valori dello sport.
Il presente elaborato andrà ad analizzare i motivi per il quale le mafie si infiltrano nel mondo del calcio ed in particolare all’interno dello stadio, luogo in cui regna per certi versi una totale anarchia e su cui, ancora oggi, sia il legislatore ordinario che quello sportivo non sono riusciti a trovare adeguate misure di contrasto.
Lo scopo del presente articolo è quello di esplorare la natura di tali misure, le condizioni necessarie per la loro richiesta e le sfide legate al loro enforcement, da operarsi attraverso una puntuale analisi delle fonti giuridiche e della giurisprudenza del TAS.
Lia Thomas, nata come Will Thomas ad Austin, Texas, nel 1995, è una nuotatrice transgender specializzata nelle distanze dei 500, 1000 e 1650 yard stile libero.
Nel 2017, Thomas si iscrisse all’Università della Pennsylvania, dove iniziò la sua carriera natatoria gareggiando con i colleghi maschi. Tuttavia, durante il secondo anno alla UPenn, decise di fare coming out con la propria famiglia, continuando però a nascondere la propria identità sessuale a compagni e Università.
È il 20 marzo 1991, nella notte di Marsiglia l’arbitro Bruno Galler ha fischiato la fine del ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni tra l’OM e il Milan. Il primo atto si era concluso con un mesto 1-1, coi rossoneri che avevano subito il primo gol in casa tre anni dopo l’ultima volta. Accadde in occorrenza della gara di andata contro la Stella Rossa di Belgrado. Malgrado la scarsa visibilità del Marakàna, Il Diavolo era riuscito a superare il turno e, dopo un memorabile 4-0 contro il Barcellona di Johan Cruijff, ad alzare al cielo di Bucarest la Coppa dalle grandi orecchie.
Innanzitutto, è necessario dare una definizione di rabbia: quest’ultima viene considerata come una reazione affettiva allo stress che si manifesta dopo la frustrazione, come uno stato emotivo che è conseguente all’eccitazione fisiologica vissuta. La rabbia tuttavia non può essere considerata esclusivamente come stato emotivo che varia nel tempo e nell’intensità, ma può anche essere uno stabile tratto di personalità, che riflette la tendenza di una persona a provare rabbia frequentemente o intensamente.
In data 18 marzo è stata depositata una decisione significativa dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale della FIGC; si è infatti stabilito che l’istituto previsto all’art. 131-bis del Codice Penale – “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto’’- non è applicabile all’ordinamento sportivo.
Questo articolo si propone di analizzare il perché la decisione n. 177 abbia tale rilevanza per l’ordinamento giuridico sportivo, ripercorrendo il caso di specie e i motivi sottesi alla mancata applicazione dell’istituto penale.