BLACKOUT E SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE NEL CASO DEL MUTUA MADRID OPEN
1. INTRODUZIONE
Lunedì 28 aprile 2025 un improvviso blackout nazionale in Spagna (e Portogallo) ha costretto gli organizzatori del Mutua Madrid Open a sospendere e infine annullare tutte le partite del giorno (Associated Press, 2025; ATP Tour, 2025). In una dichiarazione ufficiale si legge che “per motivi al di fuori del controllo dell’organizzazione e per garantire la sicurezza generale, il blackout che ha colpito la Spagna … obbliga a sospendere sia la sessione diurna sia quella serale al Mutua Madrid Open”.
Tale evento imprevedibile ha interrotto bruscamente l’erogazione dei servizi promessi agli sponsor (branding, segnaletica, visibilità televisiva, ospitalità, ecc.), sollevando questioni sui rimedi contrattuali.
Lo scopo del presente articolo è quindi rispondere al seguente interrogativo: in base alla normativa italiana, in caso di evento eccezionale – in quanto tale, fuori dalla sfera di controllo dell’organizzatore di una competizione sportiva – a quali rimedi contrattuali e non possono attingere gli sponsor per la tutela dei propri interessi?
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2. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA
Per una trattazione generale e introduttiva del contratto di sponsorizzazione sportiva, si rimanda all’articolo già pubblicato su Hermes Sports Law: https://hermessportslaw.com/introduzione-al-contratto-di-sponsorizzazione-sportiva/.
Nel diritto italiano, il contratto di sponsorizzazione è qualificato come un contratto atipico avente ad oggetto obbligazioni di mezzi nel quale, a fronte del pagamento di un prezzo da parte dello sponsor, lo sponsee si impegna ad associare il marchio del primo all’evento dallo stesso organizzato. L’organizzatore si impegna quindi a garantire la visibilità del brand sponsorizzato attraverso l’utilizzo del proprio nome, della propria immagine e dei segni distintivi nei materiali promozionali, nelle infrastrutture del torneo e nelle comunicazioni ufficiali, senza però assicurare un risultato economico specifico allo sponsor.
È prassi includere nel contratto clausole di esclusiva che impediscono all’organizzatore di promuovere marchi concorrenti nello stesso ambito temporale, nonché patti che prevedono la partecipazione a eventi promozionali o la realizzazione di attività di testimonial.
La giurisprudenza (Cass. Civ., sentenza n. 9880/1997) e la dottrina sottolineano che tali obbligazioni, pur essendo di mezzi, richiedono il rispetto di un elevato standard di diligenza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Qualsiasi negligenza nell’allestimento degli spazi, nella predisposizione dei supporti tecnici o nella comunicazione può integrare inadempimento e consentire allo sponsor di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Questi principi definiscono il perimetro delle prestazioni che l’organizzatore del Mutua Madrid Open era tenuto a garantire agli sponsor in caso di ordinario svolgimento del torneo.
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3. FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Il blackout del 28 aprile 2025 è senza dubbio un fatto imprevedibile ed esterno alla volontà dell’organizzatore. Il nostro ordinamento civile prevede apposite regole per questi casi. L’art. 1218 c.c. sancisce la responsabilità contrattuale del debitore in caso di inadempimento, a meno che non provi che esso derivi da impossibilità della prestazione per causa allo stesso non imputabile. Il successivo art. 1256 c.c. prevede poi l’estinzione dell’obbligazione, qualora l’inadempimento sia dovuto a causa non imputabile al debitore. In tal caso, il creditore conserva il diritto di ottenere la ripetizione di quanto già versato (art. 1463 c.c.).
Nel nostro caso lo svolgimento normale del torneo (e quindi la prestazione principale dell’organizzatore) è stato reso impossibile dal blackout. Tale evento si configura come una causa di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta. Pertanto, in forza dell’art. 1218 c.c., l’organizzatore non è responsabile per i danni subiti dagli sponsor, essendo comprovato che il mancato adempimento “è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Secondo l’art. 1256 c.c., inoltre, l’obbligazione si estingue poiché è venuta meno definitivamente la prestazione promessa (almeno per la giornata in questione). Ciò significa che l’organizzatore è liberato dalle sue obbligazioni verso gli sponsor per quell’evento (essendo venuto meno l’oggetto del contratto), fermo il rimborso delle prestazioni già eseguite. Al riguardo, l’art. 1463 c.c. prevede che nei casi di impossibilità sopravvenuta definitiva ciascuna parte debba restituire quanto già ricevuto: così gli sponsor possono ottenere la restituzione degli importi eventualmente pagati per la giornata cancellata.
A livello internazionale i Principi UNIDROIT 2016 confermano questi principi contrattuali. L’art. 7.1.7 UNIDROIT (forza maggiore) esonera da responsabilità la parte inadempiente se la stessa prova che l’evento era imprevisto, al di fuori del suo controllo, e non poteva ragionevolmente essere evitato o superato. Inoltre, secondo il commento ai Principi, in tali casi la parte non responsabile non può essere condannata al ristoro dei danni danni, mentre la controparte può comunque recedere o risolvere il contratto.
In particolare, l’art. 7.3.1 UNIDROIT stabilisce che la parte non inadempiente può risolvere il contratto se l’inadempimento dell’altra presenta carattere “fondamentale” (vale a dire priva la parte di qualsiasi interesse alla prosecuzione del rapporto). Il blackout, pur costituendo causa di forza maggiore, comporta comunque che lo sponsor sia liberato dai propri obblighi futuri e possa recedere: il contratto può sciogliersi per impossibilità e la parte lesa (sponsor) ottiene la restituzione delle somme o altre indennità concordate.
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4. CONSEGUENZE PRATICHE PER GLI SPONSOR
Stante quanto sopra considerato, gli sponsor coinvolti non potrebbero ottenere un risarcimento danni tradizionale da parte dell’organizzatore, stante il suo esonero dalla responsabilità per l’inadempimento. Tuttavia, gli sponsor potrebbero esercitare il diritto alla risoluzione del contratto (i.e. recedere) e pretendere la restituzione delle quote versate, come previsto dall’art. 1463 c.c. e dai Principi UNIDROIT. In sede negoziale questa fattispecie rientra tipicamente in clausole di “forza maggiore” o meccanismi assicurativi: molti contratti di sponsorizzazione prevedono infatti specifiche disposizioni per eventi straordinari (annullamento gara, catastrofi, pandemie, ecc.), confermando la possibilità di rimborso o proroga.
In assenza di clausole specifiche, resterebbe quindi fermo l’effetto estintivo dell’obbligazione per impossibilità, con conseguente restituzione integrale delle prestazioni eseguite (art. 1463 c.c.). Tuttavia, in via meramente ipotetica, lo sponsor potrebbe valutare azioni contro un terzo responsabile (ad es. la società fornitrice dell’energia elettrica) ai sensi dell’art. 2043 c.c., fonte primaria della responsabilità da fatto illecito.
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5. CONCLUSIONI
Nel complesso, la giurisprudenza e la dottrina convergono nel considerare la sospensione forzata del Madrid Open come evento di forza maggiore, escludendo la responsabilità contrattuale dell’organizzatore nei confronti degli sponsor. In base al codice civile (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.) e ai Principi UNIDROIT, le obbligazioni divenute impossibili si estinguono con conseguente rimborso di quanto già corrisposto. Gli sponsor, dal canto loro, conservano il diritto di sciogliere i rapporti contrattuali e di ottenere la ripetizione delle prestazioni pagate.
In definitiva, pur registrando un danno d’immagine e potenziali perdite economiche, gli sponsor devono solitamente accontentarsi del rimborso pattuito o previsto, mentre l’organizzatore è tutelato dalle norme sul caso fortuito e sulla forza maggiore (senza obbligo risarcitorio verso gli sponsor).
Como, 2 maggio 2025
Dott. Iago Outeda Bos
6. RIFERIMENTI
- Associated Press. (2025, 28 aprile). Madrid Open matches suspended due to major power outage. Tennis.com.
- ATP Tour. (2025, 28 aprile). La jornada del lunes en Madrid se cancela por un corte masivo de luz. ATP Tour.
- Assistenza Legale Imprese. (2024, 9 settembre). Il contratto di sponsorizzazione. Assistenza-legale-imprese.it.
- UNIDROIT. (2016). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC). Roma: UNIDROIT.
- Codice Civile (Italia). (1942). Artt. 1218, 1256, 1463. Legge 10 marzo 1942, n. 262.