VAR E ARBITRI – IL “CASO” DI INTER / HELLAS VERONA

1. PREMESSA: I FATTI DI INTER-VERONA

Il diciannovesimo turno della giornata di Serie A Tim è stato teatro di accese polemiche dovute, in particolare, ad una serie di episodi di gioco occorsi durante la partita delle ore 12:30, disputatasi tra i padroni di casa dell’Inter e la squadra ospite del Hellas Verona.

Ci si riferisce nello specifico al contatto tra l’interista Marko Arnautovic ed il veronese Giacomo Magnani – azione da cui scaturisce il gol del pareggio della formazione ospite – e, in particolare, al contatto nell’area di rigore del Verona tra l’interista Alessandro Bastoni ed il veronese Ondrej Duda, dal quale scaturisce il gol-vittoria dei padroni di casa.

Entrambi gli episodi, evidentemente fallosi, sono stati giudicati in senso contrario dal direttore di gara Michael Fabbri ed “avallati” dal VAR Valerio Nasca.

A seguito dei fatti occorsi, i due tecnici di gara sono stati fermati in via precauzionale dall’AIA (Associazione Italiana Arbitri) – ente interno alla FIGC deputato alla formazione, direzione e rappresentanza della classe arbitrale – e saranno (verosimilmente) presto soggetti all’azione disciplinare dell’associazione.

Lo scopo del presente contenuto è quello di fare chiarezza sul ruolo e sui margini di azione del VAR rispetto alle decisioni del direttore di gara, nonché di analizzare gli aspetti sostanziali e procedimentali della responsabilità disciplinare della classe arbitrale, aspetti ambedue sempre più attenzionati dagli appassionati rispetto all’effettivo andamento delle varie competizioni.

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2. NATURA E FUNZIONE DEL VAR

L’utilizzo del VAR (acronimo di Video Assistance Referee) è stato introdotto nel campionato di Serie A a partire dalla stagione 2017/2018, con lo scopo di garantire (o quantomeno agevolare) il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche.

La figura e le sue attribuzioni risultano disciplinate alla regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio e nell’allegato Protocollo VAR.

La norma in oggetto definisce il VAR quale “un ufficiale di gara che può aiutare l’arbitro nell’assumere una decisione utilizzando il replay di un filmato unicamente per un “errore chiaro ed evidente” o un “grave episodio non visto” relativo a rete segnata / non segnata, calcio di rigore / non calcio di rigore, espulsione diretta (non una seconda ammonizione) o un caso di scambio d’identità quando l’arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato”.

La norma disciplina, inoltre, la figura del AVAR (Assistant VAR), anch’esso qualificato come ufficiale di gara, che coadiuva il VAR nell’esercizio delle sue funzioni svolgendo una vasta gamma di attività ausiliari (a titolo esemplificativo: tiene conto del tempo di gara trascorso; comunica con l’arbitro durante la revisione; favorisce la risoluzione di problemi di natura tecnica).

Le funzioni del VAR sono oggetto di dettagliata disciplina nel menzionato Protocollo VAR, il quale limita il margine di azione dell’assistente alle ipotesi di “chiaro ed evidente errore” o di “grave episodio non visto” in relazione a 4 ordini di situazioni:

  • rete segnata / non segnata (caso di nostro interesse);
  • calcio di rigore dato / non dato;
  • espulsione diretta;
  • scambio di persona nell’adozione della sanzione.

Gli episodi incriminati di cui alla premessa ricadono nella prima delle presenti ipotesi, nell’ambito della quale l’art. 2 del Protocollo comprende i casi di “infrazione della squadra attaccante nel costruire l’azione che ha portato alla segnatura o nel segnare la rete (fallo di mano, fallo, fuorigioco, ecc.)”.

Se è quindi pacifico che gli episodi incriminati rientravano appieno nello spettro d’azione del VAR deve comunque considerarsi che, per espressa previsione del Protocollo, il VAR può solo “raccomandare una revisione dell’arbitro” (art. 1, pt. 4) e l’arbitro rappresenta unico soggetto legittimato a adottare la decisione finale (art. 1, pt. 10; art. 4).

Per questi motivi, anche ammesso che il VAR avesse raccomandato la revisione, l’arbitro poteva legittimamente astenersi dal procedere con la “on field review”.

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3. IL RUOLO DELL’AIA

Fatte queste considerazioni essenziali sul rapporto tra VAR e direttore di gara, passiamo ora ad analizzare gli aspetti sostanziali e procedimentali della responsabilità degli ufficiali di gara, nonché le possibili conseguenze in cui potranno incorrere i sig.ri Fabbri e Nasca.

Il Regolamento dell’AIA prevede all’art. 62 la competenza del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare circa le condotte commesse dai membri dell’AIA in violazione delle norme del Regolamento o delle norme secondarie dell’AIA.

Ai sensi del successivo art. 63 le sanzioni applicabili nelle ipotesi in oggetto sono:

  • il rimprovero;
  • la censura;
  • la sospensione fino a un massimo di 2 anni;
  • l’esclusione dall’Associazione.

Trattasi tuttavia di ipotesi diverse rispetto a quella esaminata in questa sede, costituendo quest’ultima una mera inadempienza sotto il profilo tecnico – rappresentata da una (gravemente) insufficiente conduzione dell’andamento della gara – e non una violazione normativa rilevante sotto il profilo disciplinare.

Trattasi quindi di una fattispecie di competenza della Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e Serie B (CAN), ente deputato alla designazione degli arbitri per i campionati organizzati dalla Lega nazionale Serie A e dalla Lega nazionale Serie B.

Quest’ultima ricade nella macro-categoria degli Organi tecnici, disciplinati al Capo sesto del Regolamento (artt. 25-27), che annoverano tra le proprie funzioni proprio la facoltà di “disporre la sospensione tecnica fino a un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l’aspetto disciplinare” (art. 25, co. III).

Questo rappresenta quindi lo scenario più grave ipotizzabile nel caso di specie.

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4. CONCLUSIONI

Considerato quanto visto ai punti precedenti, spero che questo contenuto abbia fornito al lettore gli strumenti giusti per analizzare in chiave tecnica quanto occorso nello scorso turno del campionato di Serie A.

Nella speranza, in quanto grande appassionato di questo sport, che possa esservi quanto prima una inversione di mentalità e si possa tornare a dare il giusto risalto agli elementi davvero rilevanti del gioco del calcio, ovvero la sua spettacolarità e la passione che è in grado di trasmettere ai propri tifosi.

Questo a prescindere da supposte “gomitate”, rilevate da ancor più supposti esperti del settore.

Milano, 13 gennaio 2024

Avv. Andrea Melis

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