SPORT, RELIGIONE E AUTONOMIA FEDERALE: PROFILI GIURIDICI NELLA SOSPENSIONE DELLE COMPETIZIONI

1.INTRODUZIONE

La sospensione dei campionati di calcio a seguito della morte di Papa Francesco offre un’occasione significativa per interrogarsi sul rapporto tra sport e religione e sul ruolo delle Federazioni Sportive nella gestione autonoma delle competizioni. Si tratta di un tema che coinvolge tanto i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale quanto la normativa sportiva di settore, in particolare quella dettata dal CONI e dalla FIGC.

Si rende quindi necessario analizzare i riferimenti normativi e regolamentari applicabili, evidenziando come il diritto sportivo si ponga in equilibrio tra esigenze di tutela dei valori religiosi, di rispetto delle libertà fondamentali e di autonomia organizzativa delle istituzioni sportive.

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2. IL RAPPORTO TRA SPORT E RELIGIONE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO

In Italia, il rapporto tra sport e religione si fonda primariamente sui principi costituzionali. L’art. 19 della Costituzione garantisce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di esercitarne il culto e di propagare le proprie credenze.

L’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, comprendendo certamente anche l’attività sportiva.

Altrettanto rilevante è l’art. 3, che sancisce il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione anche per motivi religiosi.

Sotto il profilo strettamente sportivo, il CONI, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, promuove e coordina lo sport come “strumento di formazione fisica e morale” dell’individuo, in coerenza con i principi costituzionali e olimpici. Non vi è, tuttavia, una normativa che regoli espressamente il rapporto tra pratica sportiva e religione, il tutto è lasciato a una interpretazione sistematica dei principi generali.

Analoghi principi sono rinvenibili anche in ambito internazionale: la Carta Olimpica prevede infatti tra i vari scopi del Movimento Olimpico quello di educare i giovani attraverso lo sport “senza discriminazioni di alcuna forma, inclusa quella religiosa”.

La FIFA e l’UEFA, nelle loro rispettive carte etiche e regolamentazioni (FIFA Statutes, art. 3; UEFA Statutes, art. 2), ribadiscono l’impegno contro ogni forma di discriminazione religiosa nello sport.

La morte del Papa, in quanto evento di enorme rilevanza per il sentimento religioso di una parte significativa della popolazione italiana e mondiale, può dunque costituire una ragione idonea a giustificare provvedimenti sportivi eccezionali come la sospensione delle gare.

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3. IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL POTERE DI RINVIO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Sotto il profilo giuridico, la possibilità per una Federazione Sportiva di procedere al rinvio e alla riprogrammazione delle gare trova il proprio fondamento in un insieme articolato di fonti normative interne all’ordinamento sportivo, espressione della più ampia autonomia riconosciuta a tale settore rispetto all’ordinamento statale generale.

A tal riguardo, un riferimento fondamentale è rappresentato dalla Legge 8 gennaio 2019, n. 8, che ha provveduto a ridisegnare l’assetto istituzionale del sistema sportivo italiano, riaffermando, tra l’altro, l’autonomia dell’ordinamento sportivo. In particolare, l’Art. 1, commi 1 e 2, di tale legge, attribuisce al CONI la funzione di vigilare sul rispetto di questa autonomia da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, riconoscendo ad esse un ampio margine di autogoverno, soprattutto nella gestione tecnica, organizzativa e disciplinare delle attività sportive.

Scendendo al livello federale, il principale corpus normativo di riferimento è costituito dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). In questo ambito, due disposizioni appaiono particolarmente rilevanti: l’Art. 29, rubricato “Programmazione delle gare”, il quale stabilisce che l’organizzazione delle competizioni può essere oggetto di modifiche per esigenze particolari o eventi eccezionali, e l’Art. 30, dedicato allo “Spostamento delle gare”, che consente il rinvio delle stesse d’ufficio ad opera della Lega competente o su richiesta delle società interessate, purché supportata da gravi e documentate motivazioni.

Si tratta di norme che conferiscono alle strutture federali un potere ampio, ma non illimitato, di intervento sulla calendarizzazione degli eventi agonistici, sempre nell’ottica della tutela della regolarità delle competizioni e del rispetto degli interessi generali coinvolti.

A completare il quadro normativo, si aggiungono le previsioni dei regolamenti delle Leghe professionistiche. In particolare, l’Art. 6 del Regolamento della Lega Serie A dispone che lo spostamento delle gare sia consentito non solo per cause di forza maggiore, ma anche in presenza di eventi straordinari che possano giustificare una deroga alla normale programmazione. Allo stesso tempo, il Regolamento FIGC sulle competizioni ufficiali riconosce alla Lega la piena competenza nell’adottare modifiche al calendario delle partite, anche in maniera unilaterale, qualora si presentino motivi di ordine pubblico, lutto nazionale o altri eventi eccezionali di particolare rilevanza.

La nozione di “forza maggiore” che rileva in ambito sportivo è mutuata dal diritto civile e si riferisce a eventi oggettivamente imprevisti, straordinari e inevitabili, tali da impedire la prosecuzione ordinata dell’attività programmata. Si tratta di una categoria elastica, capace di adattarsi a una pluralità di situazioni concrete, tra cui certamente rientra il lutto nazionale proclamato a seguito della scomparsa del Capo della Chiesa cattolica, evento che per la sua rilevanza simbolica, sociale e culturale, giustifica l’adozione di misure straordinarie quali la sospensione o il rinvio delle manifestazioni sportive.

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4. IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO

L’esercizio dei poteri di rinvio da parte delle Federazioni Sportive, pur rientrando nell’ambito della loro autonomia organizzativa, non può essere esercitato in maniera arbitraria o discrezionale senza limiti. Al contrario, esso deve necessariamente conformarsi ad alcuni principi fondamentali che caratterizzano sia l’ordinamento sportivo sia quello amministrativo generale.

Tra questi assume particolare rilievo il principio di imparzialità, sancito dall’Art. 97 della Costituzione, che impone agli organi federali di adottare provvedimenti ispirati a criteri oggettivi e non discriminatori, evitando ogni forma di favoritismo o disparità ingiustificata. Accanto all’imparzialità rileva anche il principio di proporzionalità, la cui applicazione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza sportiva, in particolare dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Questo principio richiede che ogni misura adottata, quale appunto il rinvio o lo spostamento di una gara, sia adeguata rispetto allo scopo perseguito, necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e proporzionata rispetto agli interessi coinvolti, evitando imposizioni eccessive o sproporzionate rispetto all’evento che le ha motivate.

A completare questo quadro si colloca infine il principio di parità di trattamento, il quale esige che tutte le società sportive siano poste nelle medesime condizioni e che nessuna di esse subisca pregiudizi o riceva indebiti vantaggi a seguito delle decisioni assunte dall’autorità federale.

Questi principi trovano ulteriore conferma anche a livello internazionale. In particolare, la Carta dei Diritti degli Atleti, adottata dal Comitato Olimpico Internazionale, afferma che ogni atleta ha il diritto a essere trattato con equità, dignità e rispetto, e a partecipare a competizioni regolari, eque e trasparenti. Da ciò si evince come il corretto esercizio del potere di rinvio delle competizioni sportive debba non solo salvaguardare l’interesse pubblico generale, ma anche tutelare i diritti fondamentali dei singoli atleti e delle società.

Alla luce di tali considerazioni, si può dunque affermare che il rinvio delle gare disposto in occasione di un evento straordinario, quale la morte del Papa, rispetta pienamente i principi sopra richiamati, a condizione che sia adottato mediante un provvedimento formale, adeguatamente motivato e reso pubblico con le modalità previste dagli ordinamenti federali. In tal modo, il diritto sportivo riesce a contemperare l’autonomia organizzativa delle Federazioni con il rispetto delle garanzie fondamentali riconosciute tanto a livello nazionale quanto internazionale, offrendo così una solida legittimazione giuridica all’adozione di simili decisioni eccezionali.

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5. LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E SPORTIVA IN TEMA DI RINVIO DELLE GARE

In alcuni precedenti, il giudice amministrativo si è espresso sulla legittimità dei provvedimenti federali di modifica dei calendari sportivi.

Il Consiglio di Stato, ad esempio, ha più volte ribadito che l’autonomia federale consente di adottare decisioni organizzative discrezionali, purché motivate e rispettose dei principi generali dell’ordinamento (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2391/2016).

Anche il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con varie decisioni (es. decisione n. 64/2018), ha affermato che il rinvio o lo spostamento delle competizioni è legittimo quando giustificato da esigenze straordinarie, con l’unico limite della necessità di garantire la regolarità e la parità delle condizioni sportive.

Inoltre, secondo la Corte Federale d’Appello FIGC, il rispetto delle esigenze di ordine pubblico, lutto nazionale o manifestazioni religiose di particolare rilievo può giustificare modifiche ai calendari senza che le società possano invocare la lesione dei propri diritti agonistici, salvo che vi siano evidenti disparità di trattamento.

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6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esaminato, si può osservare come il diritto sportivo italiano presenti strumenti idonei a fronteggiare eventi straordinari che incidano sulla regolare programmazione delle competizioni. Il rapporto tra sport e religione si innesta su basi costituzionali solide, riflettendosi nella normativa sportiva attraverso il riconoscimento dei valori etici, spirituali e sociali che permeano l’attività agonistica. Le federazioni, in virtù dei propri regolamenti interni e nel quadro dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento, dispongono della facoltà di rinviare e riprogrammare le gare in presenza di circostanze eccezionali, purché l’esercizio di tale potere avvenga nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento.

La sospensione delle competizioni sportive a seguito della morte del Papa si inserisce in tale cornice normativa e regolamentare, rappresentando un’ipotesi nella quale l’ordinamento sportivo si confronta con esigenze di particolare rilevanza sociale. In simili occasioni, il diritto dello sport evidenzia la propria capacità di interagire con le dinamiche della società civile, mantenendo un equilibrio tra autonomia gestionale delle federazioni e attenzione verso valori riconosciuti dall’intero ordinamento.

Milano, 30 Aprile 2025

Dott. Simone Gazzi

7. RIFERIMENTI

Norme Organizzative Interne FIGC (https://figc.it/it/federazione/norme/norme-organizzative-interne/

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