Lo scopo del presente contenuto è quello di effettuare una prima disamina del protagonista della finestra di mercato, ovvero la cessione delle prestazioni sportive dell’atleta, più comunemente nota come “trasferimento dell’atleta”, nella sua dimensione nazionale.
La Società Pro Recco Waterpolo 1913, per chi non la conoscesse, è il club più titolato nella
storia della pallanuoto mondiale. Un vero e proprio colosso dello sport acquatico, che ha
scritto pagine indelebili di successi.
Per chi non segue da vicino il mondo della pallanuoto o non si interessa particolarmente di
questo sport, va detto che la Pro Recco è l’unica squadra italiana ad aver conquistato, in una
singola stagione, il campionato, la Coppa Italia, la Coppa dei Campioni e la Supercoppa
europea. E non è successo una volta soltanto: questo straordinario risultato è stato
raggiunto ben cinque volte, nel 2007, 2008, 2012, 2022 e 2023.
Quello dello ius soli sportivo è un argomento che suscita da anni interesse all’interno del mondo dello sport, costituendo modalità di ingresso dello sportivo all’interno del sistema sportivo organizzato e, in sostanza, di acquisizione della “cittadinanza sportiva italiana”.
o scorso 30 giugno è scaduto il termine entro il quale le ASD e le SSD avrebbero dovuto adeguare i loro statuti alle disposizioni presenti nel D.lgs. n. 36 del 2021.
Lo sport dilettantistico è uno dei settori in cui la riforma dello sport ha posto le maggiori novità cercando di renderlo, sotto alcuni aspetti, più simile a quello che era lo sport professionistico negli anni precedenti.
L’ adeguamento dello statuto non è solo un obbligo legale, ma rappresenta un’opportunità per le SSD e le ASD di modernizzare la propria governance.
La riforma del 2021, e relative modifiche, mirano a rendere le ASD e le SSD più trasparenti e meglio organizzate, favorendone una gestione più efficace delle attività sportive.
Quale conseguenza del mancato adeguamento le disposizioni originarie prevedevano l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito R.A.S.D.), mentre, con riferimento alle società ed associazioni già iscritte, ne veniva prevista la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Quello relativo al vincolo sportivo, alla sua natura e funzioni, è un dibattito che si trascina oramai da tempo immemore ma che con la recente Riforma dello sport, operata per effetto dell’attuazione della delega di cui alla Legge n. 86/2019, sembrava aver trovato finalmente un punto di svolta.
Ebbene, è dello scorso 29 giugno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto legge n. 89/2024 recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”.
Come si avrà modo vedere nel proseguo del presente contenuto, il Capo IV del provvedimento, recante appunto “Misure urgenti in materia di sport”, ha previsto una nuova proroga del termine di scadenza del vincolo sportivo come disciplinato all’art. 31 del Decreto legislativo n. 36/2021.
Innanzitutto, è necessario dare una definizione di rabbia: quest’ultima viene considerata come una reazione affettiva allo stress che si manifesta dopo la frustrazione, come uno stato emotivo che è conseguente all’eccitazione fisiologica vissuta. La rabbia tuttavia non può essere considerata esclusivamente come stato emotivo che varia nel tempo e nell’intensità, ma può anche essere uno stabile tratto di personalità, che riflette la tendenza di una persona a provare rabbia frequentemente o intensamente.
In data 18 marzo è stata depositata una decisione significativa dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale della FIGC; si è infatti stabilito che l’istituto previsto all’art. 131-bis del Codice Penale – “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto’’- non è applicabile all’ordinamento sportivo.
Questo articolo si propone di analizzare il perché la decisione n. 177 abbia tale rilevanza per l’ordinamento giuridico sportivo, ripercorrendo il caso di specie e i motivi sottesi alla mancata applicazione dell’istituto penale.
La recente Riforma dello Sport, oltre a trattare i più noti temi legati al lavoro sportivo, ha introdotto importanti regolamentazioni contro la violenza di genere.
In particolare, l’art. 16 del D.lgs. n. 39/2021 si propone di promuovere maggiore consapevolezza ed impegno nel mondo dello sport, incentivando la creazione di un ambiente inclusivo che garantisca la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i partecipanti, indipendentemente dal loro ruolo nell’attività sportiva. Gli obiettivi principali includono la parità di genere, la protezione dei minori e la lotta contro ogni forma di violenza di genere e discriminazione.
Per poter partecipare alle manifestazioni nazionali ed internazionali le società calcistiche, prima che finisca la stagione sportiva, sono tenute a porre in essere una serie di adempimenti necessari la prosecuzione del proprio esercizio.
Il campionato di calcio di Serie A 2023/2024 volge finalmente al termine e le società si apprestano a fare i primi bilanci. Non è da meno la Juventus, per la quale tiene banco la questione inerente al cambio di allenatore che, stando a quanto riferito dai media e salvo stravolgimenti di mercato, sarà l’attuale tecnico del Bologna, Thiago Motta.