Negli ultimi mesi l’industria del calcio ha dovuto fronteggiare un gran numero di inchieste e scandali. Quanto sta accadendo non solo impatta sulle federazioni nazionali ma, soprattutto, sulla credibilità del gioco del calcio e di chi ne è portavoce.
Lo scopo del presente elaborato è quello di analizzare come tale sistema si coniughi con la disciplina regolamentare della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), la quale adotta un alquanto articolato sistema di classificazione degli atleti, all’interno del quale non è sempre agevole tracciare delle marcate linee di distinzione.
È possibile raggiungere vantaggi ingiusti nelle gare senza l’assunzione di sostanze dopanti?
È qui che entra in gioco il cosiddetto “doping tecnologico”, del quale esamineremo nel proseguo natura e differenze con il c.d. doping tradizionale.
“Questo non soddisfa le nostre linee guida sulla personalizzazione. Per favore, prova qualcos’altro”.
L’enunciato comparso sulla piattaforma Adidas in seguito ad un’accesa polemica è indice di una scarsa attenzione prestata al merchandising della nazionale tedesca, in quanto i numeri quarantaquattro e ottantotto sono di molto simili alle rune adoperate dalle unità naziste durante la Seconda Guerra Mondiale.
In questo articolo verranno deliberati i principi e i nuovi parametri economici-finanziari che renderanno più severi gli obblighi dei club, con l’indice di liquidità che si adeguerà alle norme internazionali, l’indicatore di indebitamento e quello costo del lavoro allargato che fungeranno da fondamentale criterio di ammissione per la Serie B e la Serie C.
Questo articolo si propone di fornire ad atleti, professionisti che lavorano nello sport e, più in generale, interessati che vogliono saperne di più sulla materia, una panoramica degli aspetti più rilevanti del doping nello sport.
Le XXXIII Olimpiadi estive di Parigi sono ormai alle porte e gli aspiranti partecipanti stanno cercando di sfruttare le ultime occasioni per conquistare i pass olimpici rimanenti.
Lo scorso 2 marzo abbiamo introdotto la nozione di “rischio consentito”, spiegando come si tratti di un istituto parzialmente mutuato dal diritto penale e generalmente ricondotto alla categoria delle cause di giustificazione (o “scriminanti”).
Questo elaborato cercherà di rispondere a tali domande, partendo dall’inciso contenuto all’art. 25, comma I-ter, D.lgs. n. 36/2021, ai sensi del quale “le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1 (quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”
Negli scorsi giorni ho appreso della triste vicenda che ha visto coinvolto il diciottenne Edoardo Zattin, pugile amatoriale originario di Este in provincia di Padova, morto il 24 febbraio dello scorso anno in seguito a un’emorragia cerebrale incorsa durante una sessione di allenamento.