ASSUNZIONE DEL RISCHIO E RESPONSABILITA’ SPORTIVA NEL DIRITTO CIVILE CINESE

1.INTRODUZIONE

L’adozione del Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese (华人民共和国民法典) nel 2020, entrato formalmente in vigore il 1° gennaio 2021, ha rappresentato un momento di svolta per l’evoluzione del diritto privato in Cina. Tra le numerose innovazioni introdotte si inserisce l’articolo 1176 CCC il quale formalizza il principio della “assunzione del rischio       (自甘风险), istituto che incide profondamente sulla disciplina della responsabilità civile nei contesti sportivi e ricreativi, delimitando in modo significativo l’ambito della responsabilità extracontrattuale per coloro i quali partecipino volontariamente ad attività connotate da un intrinseco rischio.

Questa disposizione, per quanto recente, si inserisce in un più ampio contesto di influenze giuridiche che hanno contribuito a plasmare il diritto cinese moderno, il principio dell’assunzione del rischio trova infatti un eco nel diritto romano classico, in particolare nel Digesto (D.9.2.7.4) ove si legge: “Si in stadio vel in palaestra, cum exercitii causa certamen inierint, alter alterum per imprudentiam laeserit, nulla actio est; si vero dolus aut culpa intervenerit, actio datur(Se nello stadio o nella palestra, durante una competizione intrapresa per esercizio, uno ha ferito l’altro per imprudenza, non vi è azione; ma se è intervenuto dolo o colpa, l’azione è concessa”).

Il passo evidenzia l’esclusione della responsabilità per danni causati senza dolo o colpa grave nel contesto delle competizioni sportive a Roma, riconoscendo l’implicata accettazione dei rischi tipici da parte dei partecipanti all’attività. La ricezione di tale principio romanistico rappresenta l’affascinante continuità concettuale che attraversa secoli di evoluzione del pensiero giuridico.

Questo articolo si propone di analizzare i profili essenziali di tale disposizione, esaminandone la portata teorica e le implicazioni applicative.

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2.ANALISI DELLA CLAUSOLA DI ESONERO CODIFICATA: L’ART. 1176 CCC

All’interno del settimo ed ultimo libro del Codice Civile Cinese in tema di responsabilità extracontrattuale (artt. 1164 – 1258) troviamo importanti innovazioni giuridiche, tra le quali figura l’applicazione della regola 自甘风险 (assunzione rischio) nella partecipazione volontaria ad attività culturali e sportive con un certo rischio (art. 1176).

L’articolo 1176 stabilisce:

“第一千一百七十六条
自愿参加具有一定风险的文体活动,因其他参加者的行为受到损害的,受害人不得请求其他参加者承担侵权责任;但是,其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。
活动组织者的责任适用本法第一千一百九十八条至第一千二百零一条的规定.”

Quando una persona partecipa volontariamente ad attività culturali o sportive che comportano determinati rischi e subisce danni causati dal comportamento di un altro partecipante, non può richiedere a quest’ultimo di assumersi la responsabilità extracontrattuale, a meno che il danno non sia stato causato da dolo o colpa grave dell’altro partecipante”.

Questa disposizione introduce nel diritto cinese una forma codificata del principio dell’assunzione del rischio, riconoscendo in capo di chi partecipa volontariamente ad attività rischiose un’implicita adesione ai pericoli inerenti all’attività stessa.

Tuttavia, la norma esclude l’applicazione dell’esimente nelle ipotesi di dolo o colpa grave da parte del terzo partecipante, preservando così un equilibrio tra la libertà individuale e la tutela dei diritti.

La ratio dell’art 1176 CCC è rinvenibile nella volontà di promuovere la partecipazione ad attività ricreative e sportive limitando il contenzioso derivante da incidenti rientranti nei rischi ordinari di tali attività.

Interpretazione della “colpa grave” (重大过失)

La “colpa grave” si configura quando un partecipante viola in modo evidente le principali regole cautelari dell’attività, integrando le condizioni di seguito esposte:

  • violazione di classici obblighi di diligenza;
  • consapevolezza del rischio evitabile – il partecipante agisce nonostante sia consapevole dell’offesa che la propria condotta possa causare;
  • mancanza di adeguata valutazione delle conseguenze – il compimento di azioni tecnicamente scorrette in contesti ad alto rischio.

La terminologia utilizzata dai compilatori è stata criticata da parte della dottrina, in quanto suscettibile di sollevare difficoltà probatorie:

  • soggettività nella valutazione – determinare se un comportamento superi la soglia della “negligenza ordinaria” richiede un’analisi contestuale complessa, spesso affidata alla discrezionalità del giudice;
  • onere della prova – il danneggiato deve dimostrare non solo l’esistenza della colpa grave, ma anche il nesso causale tra questa e il danno subito, processo che può risultare oneroso in assenza di prove documentali o testimoniali inequivoche.

Linee guida interpretative della Corte Suprema

Per mitigare tali aspetti critici la Corte Suprema cinese ha fornito delle indicazioni operative:

  • rilevanza delle regole scritte e consuetudini – la violazione di regole formalizzate (es.: regolamenti sportivi) è un indizio di colpa grave;
  • proporzionalità del rischio – il grado di accettazione del rischio varia in base al tipo di attività.

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3 IMPLICAZIONI PER GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI SPORTIVI

Risulta essenziale notare come l’articolo 1176 si applichi esclusivamente ai partecipanti, non estendendo l’esenzione di responsabilità agli organizzatori di eventi sportivi.

Questi ultimi mantengono un obbligo di diligenza nell’organizzazione e gestione delle attività, essendo tenuti a garantire la sicurezza dei partecipanti.

In caso di inadempienza, gli organizzatori possono essere ritenuti civilmente e, in casi gravi, penalmente responsabili.

La responsabilità di tali figure è disciplinata non solo in via implicita dall’art. 1176, ma più specificamente dagli artt. 1198-1201 del Codice Civile della RPC.

Queste disposizioni stabiliscono che gli organizzatori di attività collettive (come eventi sportivi, competizioni o altre iniziative che coinvolgono il pubblico o gruppi di partecipanti) hanno un obbligo legale di adottare tutte le misure di sicurezza ragionevolmente necessarie per prevenire danni ai partecipanti e ai terzi.

In particolare:

  • art. 1198 – obbligo di garantire un ambiente sicuro, valutare preventivamente i rischi e predisporre misure adeguate di prevenzione e controllo;
  • art. 1199 – in caso di danno a un partecipante l’organizzatore risponde se viene dimostrata una carenza organizzativa, omessa vigilanza o inosservanza delle misure di sicurezza;
  • art. 1201 – precisa che anche i luoghi terzi che ospitano l’attività possono essere responsabili se non adempiono ai propri doveri di sicurezza.

Questa normativa afferma un principio di responsabilità da posizione, secondo cui chi assume un ruolo organizzativo è chiamato ad assumere gravosi oneri per assicurare la sicurezza delle attività collettive.

Tragedia dell’ultramaratona del Gansu (2021)

Un caso emblematico di negligenza organizzativa è rappresentato dal drammatico incidente avvenuto durante l’ultramaratona di 100km nel Parco dello Stone Forest nei pressi del Fiume Giallo, nella provincia cinese del Gansu.

Ventuno partecipanti persero la vita a causa di ipotermia e 8 rimasero feriti a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche caratterizzato da grandine, pioggia gelida e venti fino a 88 km/h.

L’evento era gestito dalla società Shengjing Sports la quale non aveva previsto piani di emergenza adeguati nonostante le previsioni meteo segnalassero venti forti e calo termico. Inoltre, i checkpoint erano privi di copertura telefonica e soccorsi ritardando così gli interventi.

Un’indagine governativa identificò 27 funzionari e 5 membri della Shengjing Sports come responsabili.

Le autorità furono accusate di “superficialità organizzativa” e di non aver verificato le competenze della società appaltatrice.

L’evento ha avuto un impatto considerevole nello sport, la Cina ha sospeso tutte le gare “ad alto rischio” e ha introdotto regole più severe su equipaggiamento obbligatorio e valutazioni meteorologiche.

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4. ANALISI COMPARATA DELL’ ISTITUTO NEI SISTEMI GIURIDICI EUROPEI

Nonostante la clausola di assunzione del rischio prevista dal Codice Civile cinese trovi fondamento nel diritto romano classico (D.9.2.7.4) sorprende che nei moderni ordinamenti europei, eredi diretti della tradizione romanistica, non sia presente un analogo normativo espresso. Questo scarto rende l’esperienza cinese un laboratorio giuridico unico, la cui osservazione critica può offrire affascinanti spunti in prospettiva comparata.

Italia

Il legislatore italiano non ha inserito nel Codice Civile una clausola della medesima portata. Tuttavia, giurisprudenza e dottrina hanno ricavato da alcune disposizioni civilistiche (artt. 2043; 1227; 2050; 2059 c.c.) un principio funzionalmente simile, noto come ‘‘accettazione del rischio’’ o il cd “consenso all’altrui condotta pericolosa”: secondo la Corte di Cassazione chi partecipa volontariamente ad una attività sportiva accetta i rischi tipici e prevedibili del gioco, purché:

  • le regole della disciplina sportiva siano state rispettate;
  • l’evento dannoso non sia stato causato da comportamenti intenzionali o gravemente imprudenti.

Sul punto, è utile richiamare una significativa massima giurisprudenziale: “Chi partecipa a una competizione sportiva accetta i rischi inerenti alla pratica, purché rientranti nella normale alea del gioco.” (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2012, n. 1652).

Dunque si evince facilmente come, nonostante la mancata esplicitazione legislativa, il principio sia ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, la quale esclude la responsabilità civile in presenza di condotte tipiche e diligenti nel contesto del gioco.

Francia

Nel Code Civil non si rinviene alcuna specifica disposizione che esoneri dalla responsabilità in ambito sportivo.

Tuttavia, la giurisprudenza francese ha sviluppato il concetto di “acceptation des risques”: un atleta che partecipa volontariamente a una competizione sportiva accetta i rischi inerenti alla pratica, escludendo la responsabilità degli altri giocatori per danni derivanti strettamente dall’attività sportiva.

Tale principio trova fondamento nel concetto generale della responsabilità per fatto illecito (art. 1240 e ss. Code Civil, ex art. 1382) ma opera come limite alla sua applicazione automatica.

La responsabilità civile può essere affermata solo in presenza di una faute grave o di una imprudence consciente”, ovvero comportamenti estranei alla normale dinamica del gioco. In ambito dottrinale, il principio viene inquadrato nel contesto del consenso informato al rischio (consentement éclairé).

La concezione giuridica francese si avvicina a quella dei sistemi di common law ma mantiene una forte impronta causalistica e oggettiva, tipica della tradizione civilistica continentale.

Germania

Il Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) non contiene una disposizione espressamente dedicata alla responsabilità civile nell’ambito sportivo.

Tuttavia, la materia trova una generale applicazione mediante la responsabilità aquiliana, ai sensi del § 823 BGB, che prevede l’obbligo di risarcire il danno causato dolosamente o per negligenza, qualora venga leso un diritto assoluto.

La giurisprudenza tedesca ha progressivamente elaborato criteri specifici per l’allocazione della responsabilità nel contesto sportivo riconoscendo rilievo al principio del “Einwilligung” (consenso): colui che prende parte volontariamente ad una attività sportiva accetta implicitamente i rischi tipici e prevedibili della disciplina praticata, nella misura in cui siano connessi al normale svolgimento dell’attività sportiva.

Tuttavia, la responsabilità civile può essere affermata qualora il danno derivi da un comportamento doloso o da una colpa grave. In tali casi, il consenso prestato non copre più l’evento lesivo, poiché viene meno il presupposto dell’accettazione dei soli rischi tipici e ragionevolmente prevedibili.

Viene dunque effettuato dalla giurisprudenza un bilanciamento tra l’interesse alla tutela della integrità fisica e quello della libertà sportiva, valutando caso per caso il grado di pericolosità della condotta tenuta rispetto allo sport in concreto praticato.

Infatti, nelle discipline ad alto contatto fisico, viene richiesta una maggiore tolleranza per i danni derivanti da scontri accidentali.

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5.CONCLUSIONI

L’articolo 1176 del Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese segna un’evoluzione significativa nel panorama della responsabilità civile, introducendo un criterio di esonero che valorizza il consenso informato e la libertà individuale nella partecipazione ad attività rischiose.

Tuttavia, il carattere innovativo della norma impone alla giurisprudenza e alla dottrina il compito cruciale di definirne con precisione i confini: l’effettività della clausola dovrà misurarsi nel tempo con le nuove forme di rischio volontario nelle società contemporanee.

Como, 23 maggio 2025

Maria Silvia Papagna

6. RIFERIMENTI

  • Zhao, Y. (2025, aprile 7). The Roman law foundations of sports tort rules in the Chinese Civil Code [Lezione del corso “Diritto Romano e Tradizione romanistica”]. Università degli Studi di Milano.
  • China National People’s Congress. (2020). Civil Code of the People’s Republic of China [民法典]. https://www.npc.gov.cn/
  • Supreme People’s Court. (2021). Interpretations on the Book of Tort Liability [民法典侵权责任编解释].
  • China Justice Observer. (2020). Civil Code of China – Part VII: Liability for Tort. https://www.chinajusticeobserver.com/law/x/civil-code-of-china-part-vii-liability-for-tort-20200528
  • Wang, L. (2021). 自甘风险规则在文体活动中的适用 [Application of the Assumption of Risk Rule in Cultural and Sports Activities]. China Legal Science.
  • Daum, J. (2022). Risk assumption in China’s Civil Code. DigiChina Project, Stanford University. https://digichina.stanford.edu

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