FAN TOKEN NELLO SPORT: UTILITY TOKEN E QUADRO NORMATIVO MiCAR
1. INTRODUZIONE
Nel contesto sportivo, i Fan Token rappresentano una forma innovativa di coinvolgimento dei tifosi tramite tecnologie blockchain. Si tratta di gettoni digitali emessi da piattaforme blockchain (come la piattaforma Socios.com su rete Chiliz) grazie ai quali i club sportivi possono interagire con i propri sostenitori in modo nuovo. Acquistando Fan Token, il tifoso ottiene accesso a forme di intrattenimento digitale – ad esempio collezionabili NFT[1], video esclusivi, merchandise firmato – e talvolta il diritto di partecipare a sondaggi o votazioni su questioni interne (ad es. scegliere la canzone di ingresso allo stadio o il design di un gadget). I token vengono tipicamente comprati con una criptovaluta nativa della piattaforma (es. il token $CHZ per i progetti Socios); ciò implica che l’utente registra un account, acquista la valuta digitale con euro o altra moneta e con essa scambia i Fan Token desiderati.
Tecnicamente, i Fan Token sono utility token emessi su blockchain: non costituiscono crediti verso il club né quote societarie, e non hanno un prezzo nominale fisso o un valore di rimborso. Sebbene possano essere scambiati liberamente sui mercati delle criptovalute, il loro prezzo è estremamente volatile e dipende solo dall’incontro tra domanda e offerta speculativa. Ad esempio, il fan token della Juventus (JUV) è stato lanciato nel 2020 a circa 2 USD, ha raggiunto picchi sopra i 30 USD nel 2021 e poi è drasticamente calato a pochi dollari, con perdite superiori all’80% rispetto ai massimi. Per i club e le leghe, i Fan Token rappresentano una nuova fonte di ricavo e un modo per rafforzare la community, ma sollevano altresì dubbi circa i rischi finanziari per i tifosi e la qualificazione giuridica di tali strumenti.
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2. QUADRO NORMATIVO EUROPEO: CRIPTO-ATTIVITA’ E REGOLAMENTO MiCAR
Ai fini regolatori dell’UE, i Fan Token rientrano nella categoria più ampia delle cripto-attività. Il Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) definisce una cripto-attività come una “rappresentazione digitale di valore o di diritti trasferibile e memorizzabile elettronicamente” mediante DLT[2] (distributed ledger technology), escludendo la moneta a corso legale e gli strumenti finanziari già disciplinati. In base a MiCAR, le cripto-attività offerte al pubblico si suddividono in tre categorie principali:
- Token di moneta elettronica (EMT) ⤇ stablecoin il cui valore è ancorato a una singola valuta ufficiale (es. una criptovaluta a valore stabile rispetto all’euro);
- Token collegati ad attività (ART) ⤇ stablecoin che mantengono un valore riferito a un paniere di asset (valute, materie prime, titoli);
- Cripto-attività diverse (Other Than) ⤇ categoria residuale comprendente tutti gli altri token crittografici non stabilizzati; in essa rientrano in particolare gli utility token, definiti come “un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente”.
I Fan Token rientrano tipicamente in quest’ultima categoria degli Other Than (utility token), poiché non perseguono la stabilità del valore (non sono “valuta elettronica” né stablecoin) ma garantiscono un beneficio d’uso legato al club sportivo. Conseguentemente, MiCAR si applica alle emissioni e alle offerte al pubblico di Fan Token. In particolare, il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023 ed è applicabile integralmente dal 30 dicembre 2024 (per gli EMT e ART è già in vigore dal 30 giugno 2024) il divieto di emissione da parte di soggetti non autorizzati. Durante il periodo transitorio, le offerte esistenti proseguono in attesa dell’adeguamento completo delle piattaforme.
MiCAR richiede agli emittenti di cripto-attività destinati al pubblico la redazione di un prospetto informativo (white paper) dettagliato. Il white paper deve contenere informazioni sull’emittente, sul progetto tecnico e sui rischi associati all’asset digitale; la sua validità dura quanto la vita del token ed è aggiornabile in corso d’opera. Nel caso dei Fan Token (cripto-attività “Other Than”), l’emittente deve essere una persona giuridica e notificare a Consob il white paper almeno 20 giorni lavorativi prima dell’offerta al pubblico. In altri termini, un club o una società che emette Fan Token deve rispettare gli obblighi di trasparenza stabiliti da MiCAR (così come devono fare gli exchange e le piattaforme che li offrono). Inoltre, MiCAR prevede un regime rigoroso per i Crypto-Asset Service Providers (CASP) – ossia i fornitori di servizi sulle cripto-attività, come exchange, wallet, custodia – imponendo loro l’autorizzazione amministrativa. In Italia, il D.lgs. n. 129/2024 assegna a Consob e Banca d’Italia la vigilanza sui CASP, affinché siano garantite correttezza operativa e tutela degli investitori (Consob) e solidità patrimoniale (Banca d’Italia).
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3. REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE (ATTUAZIONE DEL MiCAR)
In Italia il quadro MiCAR è stato recepito dal Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 (pubblicato in G.U. n. 215 del 13.9.2024), che adegua le norme nazionali al regolamento UE. Il D.lgs. n. 129/2024 attribuisce a CONSOB e Banca d’Italia i poteri di vigilanza sull’offerta e sul mercato delle cripto-attività (inclusi Fan Token) e sui fornitori di servizi (CASP). In particolare, Consob e Bankitalia collaborano secondo le rispettive competenze: alla CONSOB è demandata la vigilanza sulla trasparenza, le condizioni di mercato e la condotta dei CASP, mentre alla Banca d’Italia è riservato il controllo sul rispetto di requisiti prudenziali e di stabilità. I CASP che non erano già autorizzati hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per ottenere la licenza nazionale o per cessare le attività, secondo un regime transitorio dettagliato. In linea con MiCAR, i CASP italiani autorizzati potranno quindi fare richiesta del passaporto UE, fornendo servizi in altri Paesi membri.
Sul piano sostanziale, il nostro ordinamento riconosce che i Fan Token non sono – e non erano, prima del MiCAR – “strumenti finanziari” ex TUF (D.lgs. n. 58/1998). Banca d’Italia e CONSOB hanno infatti chiarito che tali gettoni sono formalmente utility token non soggetti alla vigilanza CONSOB. Il comunicato congiunto CONSOB–Banca d’Italia del 28 aprile 2021, ad esempio, avvertiva “dell’alto rischio” delle cripto-attività e segnalava che “l’adesione a offerte di prodotti finanziari correlati a cripto-attività, quali i cd. gettoni digitali, è un investimento altamente rischioso” specialmente se proposto da operatori non autorizzati. In assenza di regolamentazione specifica, allora, le iniziative di Fan Token in Italia sono state gestite come operazioni commerciali/marketing tra club e piattaforme: i fan restavano inquadrati come consumatori di servizi digitali piuttosto che come investitori finanziari. Detta disciplina pre-MiCAR implica che su di loro non trovavano applicazione le norme MiFID o TUB, ma piuttosto il diritto del consumatore e i principi di correttezza contrattuale generali. Solo con l’entrata in vigore del nuovo impianto normativo europeo (attuato dal D.lgs. n. 129/2024) le emissioni di Fan Token e le attività degli exchange/fornitori saranno soggette a vigilanza formale e obblighi di trasparenza nell’UE (tramite white paper, prospectus, autorizzazioni CASP, ecc.).
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4.CASI RILEVANTI NELLO SPORT
Sul piano sportivo, i Fan Token coinvolgono in primo luogo contratti di licenza tra i club e le piattaforme di emissione. Infatti, l’uso di marchi, loghi e contenuti del club sul Fan Token richiede un’esplicita autorizzazione. Ad esempio, la UEFA ha siglato un accordo globale con Socios.com per utilizzare il branding delle sue competizioni sui Club Fan Tokens dei club partecipanti. Allo stesso modo, singole società sportive europee (Juventus, Barcellona, PSG, ecc.) hanno stipulato licenze con Socios o altri operatori, concedendo l’uso del nome e della grafica ufficiale. Tali accordi comportano obblighi reciproci: il club fornisce gli asset intellettuali, mentre la piattaforma eroga i token e gli eventuali premi associati. Da ciò derivano questioni di diritto sportivo e commerciale (diritto d’autore, marchi, diritto d’immagine). In mancanza di licenza, l’utilizzo non autorizzato delle proprietà del club su progetti cripto può integrare contraffazione di marchio e concorrenza sleale: a tal proposito, un caso italiano recente ha visto il Tribunale di Roma inibire una società (Blockeras S.r.l.) dalla commercializzazione di NFT non autorizzati riportanti il marchio Juventus. Sebbene il caso riguardasse NFT e non Fan Token, la ratio è analogamente applicabile: i club possono tutelare i propri diritti di marchio sui contenuti digitali distribuiti.
Altro profilo rilevante riguarda la natura del diritto acquisito dal tifoso: il detentore di Fan Token acquista in genere un diritto di voto consultiva o di partecipare a promozioni, ma non diritti patrimoniali o di governance societaria. Tale rapporto contrattuale-personale può richiamare il diritto del consumo o, se organizzato con meccanismi tipo concorso, le norme sul gioco e scommesse. Ad oggi, non esistono giurisprudenze italiane specifiche sui Fan Token nei confronti di club e tifosi. Tuttavia, sul piano europeo il fenomeno ha già suscitato polemiche tra le organizzazioni di tifosi: Football Supporters Europe ha criticato ad esempio l’accordo UEFA–Socios affermando che tali token “legittimano investimenti rischiosi in asset altamente volatili e ampiamente non regolamentati”. A livello di pubblicità commerciale, l’attenzione è alta: nel Regno Unito, l’Advertising Standards Authority ha censurato l’Arsenal FC per aver promosso il proprio fan token senza adeguate avvertenze sui rischi, definendo la campagna “irresponsabile” e “fuorviante”. Analoghe responsabilità potrebbero sorgere per i club italiani se il marketing dei Fan Token omettesse di informare i tifosi sui pericoli finanziari. In sostanza, benché i Fan Token non siano (ancora) strumenti finanziari regolati dal TUF, i club sportivi devono applicare le ordinarie norme sulla correttezza contrattuale, tutela del consumatore e del diritto d’autore.
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5.CONCLUSIONI
I Fan Token costituiscono una frontiera digitale in continua evoluzione, che unisce le logiche del coinvolgimento sportivo ai paradigmi delle cripto-attività. Dal punto di vista giuridico, essi obbligano a coniugare discipline tradizionali (diritto sportivo, proprietà intellettuale, diritto dei contratti) con il nuovo quadro regolamentare europeo sui crypto-asset.
Grazie al Regolamento MiCAR e alla sua trasposizione nazionale (D.lgs. n. 129/2024), l’Unione Europea fornirà a breve un quadro organico di regole per le emissioni e i servizi connessi alle cripto-attività, inclusi i Fan Token. Ciò significa che chi emette, scambia o gestisce Fan Token dovrà essere in possesso delle opportune autorizzazioni (white paper notificato, licenza CASP, ecc.) e dovrà rispettare standard di trasparenza e condotta assimilabili a quelli del settore finanziario.
Per gli operatori sportivi, ciò comporta oneri nuovi ma anche vantaggi in termini di chiarezza giuridica: un mercato regolamentato favorirà maggiore fiducia fra le parti e potrà contrastare abusi (es. frodi, scorrette informazioni) ai danni dei tifosi. In conclusione, il fenomeno dei Fan Token va inquadrato come un utile strumento di marketing sportivo, soggetto tuttavia a normativa finanziaria specializzata.
La sua efficacia e legittimità dipenderanno dal bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela giuridica degli utenti.
Vigo (Spagna), 30 giugno 2025
Dott. Iago Outeda Bos
6. RIFERIMENTI
- European Parliament & Council. (2023). Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on markets in crypto‑assets and amending Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012. Official Journal of the European Union, L 178, 1–51.
- Repubblica Italiana. (2024, 13 settembre). Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129. Attuazione del Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto‑attività. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 215.
- Banca d’Italia & CONSOB. (2021, 28 aprile). Comunicazione congiunta sui rischi degli ICO e delle cripto‑attività. Banca d’Italia. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/Comunicazione_Crypto_28-04-2021.pdf
- European Securities and Markets Authority (ESMA). (2020). Advice: Initial Coin Offerings and Crypto‑Assets (ESMA70‑156‑1397). https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1397_crypto_advice.pdf
- Advertising Standards Authority (ASA). (2022). Ruling on Arsenal FC “fan token” advertising (CAP Code Section 3). https://www.asa.org.uk/rulings/arsenal-fc-fan-token.html
[1] NFT (Non-Fungible Token) è un token digitale unico e non intercambiabile, registrato su una blockchain, che certifica in modo indelebile l’autenticità e la proprietà esclusiva di un oggetto digitale.
[2] Sistema in cui una rete di computer condivide e aggiorna contemporaneamente un registro digitale di transazioni in modo sicuro e trasparente, senza bisogno di un’autorità centrale.