CLASSIFICAZIONE DEGLI ATLETI NEL PUGILATO

1. INTRODUZIONE

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è stata operata una completa rideterminazione del sistema di qualificazione dei lavoratori sportivi, che vedeva nel quadro previgente una mera bipartizione tra sport professionistico e dilettantistico ed il riconoscimento della qualifica di lavoratori sportivi ai soli atleti professionisti.

Lo scopo del presente elaborato è quello di analizzare come tale sistema si coniughi con la disciplina regolamentare della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), la quale adotta un alquanto articolato sistema di classificazione degli atleti, all’interno del quale non è sempre agevole tracciare delle marcate linee di distinzione.

A tal fine, prenderemo le mosse dando breve risalto alla disciplina statale di riferimento, per poi addentrarci nell’analisi di dettaglio della normativa endofederale.

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2. DISCIPLINA STATALE: IL QUADRO PREVIGENTE

Come anticipato in premessa, antecedentemente l’emanazione della novella normativa si tendeva ad operare una semplice distinzione tra atleti professionisti ed atleti dilettanti.

La disciplina del professionismo sportivo era contenuta nell’arcinota Legge 23 marzo 1981, n. 91, il cui articolo 2 qualificava come sportivi professionisti “gli atleti, gli allenatori, i    direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo  le norme  emanate  dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

La norma definiva quindi i caratteri della prestazione sportiva professionistica, da individuarsi nell’onerosità e nella continuità della prestazione, nonché nel suo esercizio nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e nel riconoscimento federale. La norma operava altresì una precisa elencazione delle figure classificabili come professionisti sportivi, elencazione da intendersi come tassativa (in applicazione dell’art. 14 delle c.d. preleggi).

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3. LE NOVITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 36/2021

Il Decreto legislativo n. 36/2021 ha portato a un ribaltamento del quadro delineato dalla precedente Legge n. 91/1981, determinando l’irrilevanza, ai fini della qualificazione come lavoratore sportivo, della distinzione tra dilettantismo e professionismo.

L’art. 25 del Decreto ha allargato il novero dei soggetti qualificabili come lavoratori sportivi di cui alla Legge n. 91/1981, comprendendovi l’istruttore, il direttore di gara ed ogni altro tesserato esercente “mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva”, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. La norma identifica quindi come lavoratore sportivo qualunque soggetto, rientrante nell’elencazione di cui sopra che, “senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”, esercita l’attività sportiva dietro dazione di un corrispettivo e in favore di “un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.

Il successivo art. 29 introduce poi l’inedita figura dello sportivo “volontario”, identificando come tale lo sportivo che, senza fine di lucro, in modo libero, spontaneo e gratuito, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie energie psicofisiche per favorire la promozione dello sport. Il volontario, a differenze delle due categorie precedenti, non è riconosciuto come lavoratore sportivo, in quanto il comma III della norma sancisce espressamente l’incompatibilità della qualifica con qualsiasi forma di lavoro, sia subordinato che autonomo.

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4. IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ENDOFEDERALE

Chiarito come, ai sensi delle normative statali, la qualifica di lavoratore sportivo prescinda dalla natura dilettantistica o professionistica della prestazione resa, possiamo ora passare analizzare il sistema di classificazione degli atleti adottato dalla FPI.

Un primo spunto per una compiuta analisi della disciplina può rivenirsi all’art. 11 dello Statuto della FPI, che classifica i pugili in:

  • atleti pro;
  • atleti del Settore AOB (o Settore IBA);
  • atleti del Settore Giovanile;
  • atleti del Settore Amatoriale.

Per una descrizione nel dettaglio delle categorie in commento la FPI adotta una serie di regolamenti ad hoc, analizziamoli singolarmente.

  • Atleti del Settore Amatoriale

Il Regolamento del Settore Amatoriale disciplina “le attività motorie propedeutiche alla pratica del pugilato attraverso l’apprendimento dei fondamentali tecnico-tattici ed ha come obiettivo la cura del benessere psicofisico” (art. 1).

Le attività disciplinate dal Regolamento possono dividersi in due categorie:

  • Gym Boxe (a contatto controllato), a sua volta comprendente Soft Boxe, Light Boxe e Boxe Competition;
  • attività senza contatto, comprendenti la Prepugilistica e la Boxe in Action.

Per praticare il pugilato a livello amatoriale è necessario essere tesserati alla FPI per il tramite di ASD/SSD a quest’ultima regolarmente affiliate; il pugile appartenente al Settore Amatoriale non può essere tesserato come atleta Giovanile, AOB o PRO.

  • Atleti del Settore Giovanile

Come previsto all’art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile, il Settore disciplina l’attività ludico-ricreativa del pugilato, svolta da soggetti di età compresa tra i 5 ed i 13 anni.

Il Regolamento classifica i Giovani pugili in 4 categorie, divise per fasce d’età:

  • cuccioli (5-7 anni);
  • canguri (8-9 anni);
  • cangurini (10-11 anni);
  • allievi (12-13 anni).

Tutti i Giovani pugili possono partecipare alle competizioni denominate “Criterium”,  disciplinate dal Titolo III del Regolamento (artt. 9-16) e consistenti in manifestazioni incentrate su prove di carattere generale (di contenuti coordinativi e condizionali) e su prove a carattere speciale (di contenuti tecnico-tattici e di coordinazione specifica), caratterizzate dalla assenza di contatto fisico.

Ai soli pugili Canguri ed Allievi è consentito di prendere altresì parte a competizioni di “Sparring-Io”, disciplinate dal Titolo IV del Regolamento (artt. 17-27) e consistenti in manifestazioni incentrate sulla valorizzazione della componente “tecnico-tattica-strategica” del pugilato, e che prevedono il contatto c.d. di touche (esclusione del contatto pieno).

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, la partecipazione alle attività del Settore Giovanile è consentita ai soli atleti tesserati alla FPI per il tramite di ASD/SSD a questa regolarmente affiliate.

  • Atleti del Settore IBA

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento del Settore IBA (sigla dell’International Boxing Association) è definito pugile IBA “l’atleta che partecipa a pubbliche gare per puro spirito agonistico e non a scopo di lucro”. L’atleta IBA è quindi legittimato a prendere parte a competizioni pubbliche di carattere locale, nazionale e/o internazionale, purché regolarmente tesserato per il tramite di ASD/SSD affiliate alla FPI, ma non assume la qualifica di lavoratore sportivo.

I pugili IBA – rappresentanti di fatto la componente dilettantistica del pugilato – si dividono in una serie di categorie, disciplinate agli artt. 2-6 del Regolamento:

  • schoolgirl/schoolboy (atleti che hanno compiuto il 13° anno d’età o che compiano il 14° nell’anno di riferimento del tesseramento);
  • junior (atleti di età compresa tra 15-16 anni nell’anno di riferimento del tesseramento);
  • youth (atleti di età compresa tra 17-18 anni nell’anno di riferimento del tesseramento);
  • élite (atleti di età compresa tra i 19-40 anni da compiere nell’anno di riferimento del tesseramento).

E’ consentito al pugile IBA passare al Settore Pro, purché questi rispetti i requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento, ovvero:

  • sia regolarmente nell’anno corrente;
  • abbia la qualifica di Pugile Elite 1^ (v. per dettagli art. 6, comma II);
  • abbia disputato almeno un incontro nei 12 mesi precedenti l’inoltro della domanda di tesseramento come Pugile Pro;
  • non abbia compiuto il quarantesimo anno d’età;
  • per i soli atleti uomini, abbia disputato in numero minimo di incontri, per categoria di peso, indicati all’ultimo punto del comma I.

Ultima categoria è rappresentata dai Pugili del Settore Pro ai quali, in conclusione del presente elaborato, ritengo più opportuno dedicare un paragrafo ad hoc.

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5. GLI ATLETI DEL SETTORE PRO

I Pugili Pro rappresentano l’ultima categoria di cui all’art. 11 del Statuto della FPI e costituiscono l’unica cui è riferibile la qualifica di lavoratori sportivi.

I Pugili Pro rappresentano categoria unitaria, scomponibile in tre sotto-categorie: pugili di prima, seconda o terza Serie. L’assunzione di una delle presenti qualifiche avviene in sede di passaggio dal Settore IBA a quello professionistico, in funzione di quello che è lo storico del pugile come dilettante.

Per l’esercizio dell’attività agonistica l’atleta deve essere tesserato alla FPI e, a differenza delle categorie precedenti, può procedere al tesseramento anche in via individuale, senza necessariamente avvalersi della “mediazione” delle ASD/SSD affiliate alla federazione.

Per la cura dei propri interessi i Pugili Pro si avvalgono generalmente dell’assistenza di procuratori sportivi tesserati alla FPI – le cui attribuzioni sono disciplinate al Titolo I, Capo II, del Regolamento del Settore Pro (artt. 16-28) – i quali, in particolare, li rappresentano in sede di trattative con le c.d. Società Organizzatrici, enti (necessariamente costituiti nella forma di SSD a responsabilità limitata) deputati all’organizzazione delle manifestazioni sportive di pugilato professionistico.

E’ quindi per effetto degli accordi sottoscritti di concerto con le Società Organizzatrici che l’atleta percepisce gli emolumenti ricollegati all’esercizio della pratica sportiva, conseguendo quindi la qualifica di lavoratore sportivo e, nella specie, di lavoratore autonomo.

Milano, 26 aprile 2024

Avv. Andrea Melis

6. RIFERIMENTI

  • Legge n. 91/1981;
  • Decreto legislativo n. 36/2021;
  • Statuto FPI;
  • Regolamento del Settore Amatoriale;
  • Regolamento del Settore Giovanile;
  • Regolamento del Settore I.B.A.;
  • Regolamento del Settore Pro;
  • Sezione Discipline – Gym Boxe;
  • Contratti di boxe IBF esplorare il lato commerciale dello sport – Faster Capital.