Quello dello ius soli sportivo è un argomento che suscita da anni interesse all’interno del mondo dello sport, costituendo modalità di ingresso dello sportivo all’interno del sistema sportivo organizzato e, in sostanza, di acquisizione della “cittadinanza sportiva italiana”.
Alla mezzanotte di venerdì 30 agosto si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di calciomercato per la stagione sportiva 2024/2025. È stata una sessione particolarmente rovente, non solo per il caldo afoso che ha accompagnato il periodo feriale, ma soprattutto per i roboanti colpi di mercato che hanno interessato tanto il palcoscenico italiano quanto quello internazionale e, con particolare riferimento al primo, alcune discusse querelle tra i club ed i propri tesserati che hanno contribuito a rendere meno monotona la narrazione dei vari Di Marzio & co.
Lo scopo del presente articolo è quello di esplorare la natura di tali misure, le condizioni necessarie per la loro richiesta e le sfide legate al loro enforcement, da operarsi attraverso una puntuale analisi delle fonti giuridiche e della giurisprudenza del TAS.
o scorso 30 giugno è scaduto il termine entro il quale le ASD e le SSD avrebbero dovuto adeguare i loro statuti alle disposizioni presenti nel D.lgs. n. 36 del 2021.
Lo sport dilettantistico è uno dei settori in cui la riforma dello sport ha posto le maggiori novità cercando di renderlo, sotto alcuni aspetti, più simile a quello che era lo sport professionistico negli anni precedenti.
L’ adeguamento dello statuto non è solo un obbligo legale, ma rappresenta un’opportunità per le SSD e le ASD di modernizzare la propria governance.
La riforma del 2021, e relative modifiche, mirano a rendere le ASD e le SSD più trasparenti e meglio organizzate, favorendone una gestione più efficace delle attività sportive.
Quale conseguenza del mancato adeguamento le disposizioni originarie prevedevano l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito R.A.S.D.), mentre, con riferimento alle società ed associazioni già iscritte, ne veniva prevista la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Lia Thomas, nata come Will Thomas ad Austin, Texas, nel 1995, è una nuotatrice transgender specializzata nelle distanze dei 500, 1000 e 1650 yard stile libero.
Nel 2017, Thomas si iscrisse all’Università della Pennsylvania, dove iniziò la sua carriera natatoria gareggiando con i colleghi maschi. Tuttavia, durante il secondo anno alla UPenn, decise di fare coming out con la propria famiglia, continuando però a nascondere la propria identità sessuale a compagni e Università.
Quello relativo al vincolo sportivo, alla sua natura e funzioni, è un dibattito che si trascina oramai da tempo immemore ma che con la recente Riforma dello sport, operata per effetto dell’attuazione della delega di cui alla Legge n. 86/2019, sembrava aver trovato finalmente un punto di svolta.
Ebbene, è dello scorso 29 giugno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto legge n. 89/2024 recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”.
Come si avrà modo vedere nel proseguo del presente contenuto, il Capo IV del provvedimento, recante appunto “Misure urgenti in materia di sport”, ha previsto una nuova proroga del termine di scadenza del vincolo sportivo come disciplinato all’art. 31 del Decreto legislativo n. 36/2021.
È il 20 marzo 1991, nella notte di Marsiglia l’arbitro Bruno Galler ha fischiato la fine del ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni tra l’OM e il Milan. Il primo atto si era concluso con un mesto 1-1, coi rossoneri che avevano subito il primo gol in casa tre anni dopo l’ultima volta. Accadde in occorrenza della gara di andata contro la Stella Rossa di Belgrado. Malgrado la scarsa visibilità del Marakàna, Il Diavolo era riuscito a superare il turno e, dopo un memorabile 4-0 contro il Barcellona di Johan Cruijff, ad alzare al cielo di Bucarest la Coppa dalle grandi orecchie.
Innanzitutto, è necessario dare una definizione di rabbia: quest’ultima viene considerata come una reazione affettiva allo stress che si manifesta dopo la frustrazione, come uno stato emotivo che è conseguente all’eccitazione fisiologica vissuta. La rabbia tuttavia non può essere considerata esclusivamente come stato emotivo che varia nel tempo e nell’intensità, ma può anche essere uno stabile tratto di personalità, che riflette la tendenza di una persona a provare rabbia frequentemente o intensamente.
In data 18 marzo è stata depositata una decisione significativa dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale della FIGC; si è infatti stabilito che l’istituto previsto all’art. 131-bis del Codice Penale – “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto’’- non è applicabile all’ordinamento sportivo.
Questo articolo si propone di analizzare il perché la decisione n. 177 abbia tale rilevanza per l’ordinamento giuridico sportivo, ripercorrendo il caso di specie e i motivi sottesi alla mancata applicazione dell’istituto penale.
La recente Riforma dello Sport, oltre a trattare i più noti temi legati al lavoro sportivo, ha introdotto importanti regolamentazioni contro la violenza di genere.
In particolare, l’art. 16 del D.lgs. n. 39/2021 si propone di promuovere maggiore consapevolezza ed impegno nel mondo dello sport, incentivando la creazione di un ambiente inclusivo che garantisca la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i partecipanti, indipendentemente dal loro ruolo nell’attività sportiva. Gli obiettivi principali includono la parità di genere, la protezione dei minori e la lotta contro ogni forma di violenza di genere e discriminazione.