GLI SMART CONTRACTS: IL FUTURO (PRESENTE) DELLO SPORT BUSINESS

1. COSA SONO GLI SMART CONTRACTS

Cosa succederebbe se ogni accordo, scambio di servizi o trattativa potesse avvenire senza intermediari, avvocati, notai o banche? Quello che sembra impossibile, o addirittura fantascienza, è invece una realtà grazie alla tecnologia blockchain, che possiamo definire come un registro digitale condiviso, dove le informazioni sono registrate in modo sicuro, trasparente e immutabile. Funziona come un sistema decentralizzato e trasparente, dove tutte le informazioni e le transazioni vengono registrate e verificate da una rete di computer (nodi) invece che da un’unica entità centrale, come una banca, un notaio o un’azienda.

Grazie a questa tecnologia, è stato possibile creare gli smart contracts, o contratti intelligenti. Ma cosa sono esattamente?

Secondo la definizione più semplice, uno smart contract è un programma informatico che si esegue automaticamente quando vengono soddisfatte determinate condizioni preimpostate.

Nick Szabo, il primo a introdurre il concetto negli anni ’90, li descrive come “protocolli per transazioni che eseguono automaticamente i termini di un contratto[1]. Si tratta di istruzioni programmate (che operano secondo la logica “if-then”) che, una volta inserite nella blockchain, sono immutabili e completamente trasparenti.

Un’altra definizione più recente li considera come “contratti auto-esecutivi, in cui le clausole dell’accordo tra le parti sono scritte direttamente nel codice[2]. In sostanza, sono come contratti tradizionali, ma con il vantaggio di essere automatizzati e di funzionare senza intermediari, riducendo tempi, costi e rischi di errore.

Infine, possiamo immaginarli come “macchine che rispettano le regole da sole”, una definizione semplice per indicare che, una volta attivati, gli smart contract si occupano di tutto in maniera precisa, senza bisogno di ulteriore intervento umano.[3]

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2. SONO “CONTRATTI”?

Quando parliamo di smart contract sorge spontanea la domanda: possono essere considerati veri e propri contratti ai sensi del nostro ordinamento giuridico?

Secondo la normativa italiana, gli smart contract sono definiti dal D.lg. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12, all’art. 8-ter, comma II, come: “Un programma per elaboratore[4] che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate.

Tuttavia, questa definizione non li equipara automaticamente ai contratti tradizionali previsti dall’articolo 1321 del Codice Civile, il quale afferma: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale.”

Per essere considerati veri e propri contratti, gli smart contract devono presentare gli elementi previsti dall’articolo 1325 del Codice Civile: l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto e la forma. Di questi, la forma scritta solleva alcune problematiche nel caso dei contratti basati su tecnologia blockchain.

Secondo il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il documento informatico può soddisfare il requisito della forma scritta e avere efficacia probatoria qualora sia sottoscritto con firma digitale, qualificata o avanzata, oppure, in alternativa, rispetti gli standard tecnici individuati dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) per garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento (D.lgs. n. 217/2017, art. 20).

Sulla natura giuridica degli smart contract esistono due principali orientamenti:

1. Smart contract come contratti veri e propri:

Una parte della dottrina sostiene che gli smart contract, pur essendo basati su codice informatico, possano soddisfare i requisiti dei contratti previsti dall’art. 1321 c.c. Presentando la forma scritta e ferma la presenza di un valido accordo tra le parti, gli smart contract potrebbero essere equiparati ai contratti tradizionali, anche grazie al riconoscimento normativo del documento informatico.

L’AgID, ad esempio, sta definendo requisiti per garantire l’identificazione delle parti tramite strumenti come firma elettronica o SPID, il che rafforza l’idea che gli smart contract possano essere utilizzati in un contesto giuridico patrimoniale.[5]

2. Smart contract come strumenti di implementazione di un contratto già concluso:

L’orientamento prevalente, tuttavia, considera gli smart contract non come veri contratti, ma piuttosto come strumenti tecnologici che automatizzano l’esecuzione di un accordo già esistente tra le parti.[6]

Questa visione si fonda su diverse problematiche:

  • immutabilità del codice: una volta registrato sulla blockchain, lo smart contract non può essere modificato, rendendo difficile gestire eventuali modifiche o eventi sopravvenuti, che sono invece comuni nei contratti tradizionali.
  • traduzione informatica: le dichiarazioni delle parti devono essere tradotte in linguaggio informatico da un programmatore, e questa operazione potrebbe non riflettere con precisione l’intenzione originaria delle parti.
  • natura giuridica: il D.lg. 14 dicembre 2018, n. 135, definisce gli smart contract come “programmi per elaboratore” e non come contratti veri e propri.

Nonostante l’etimologia del termine “smart contract” possa far pensare a un contratto come previsto dal Codice Civile, ritengo sia più appropriato considerarli come uno strumento per l’attuazione delle clausole di un contratto già esistente, o per l’automatizzazione di alcune delle sue condizioni. In altre parole, gli smart contract non sostituiscono la necessità di un accordo tra le parti, ma semplificano e velocizzano l’esecuzione di quanto già concordato.

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3. COME SI PUO’ IMPLEMENTARE NEL MONDO DELLO SPORT?

Gli smart contract hanno il potenziale di rivoluzionare molti settori, e il mondo dello sport non fa eccezione. In particolare, nell’ambito dello sport business, questa tecnologia potrebbe risolvere alcune delle problematiche legate alla gestione di contratti complessi, alle transazioni finanziarie e alla gestione dei diritti di immagine.

Vediamo alcuni dei principali settori in cui gli smart contract potrebbero essere implementati.

Contratti tra atleti e club

Gli accordi tra atleti e club sono tra i più complessi nel mondo dello sport, prevedendo spesso un complesso di rigide formalità che devono essere rispettate da entrambe le parti. Gli smart contract potrebbero automatizzare il processo, garantendo che le clausole vengano rispettate in tempo reale. Ad esempio, un pagamento potrebbe essere automaticamente trasferito a un giocatore quando un determinato numero di presenze viene raggiunto o quando un obiettivo di performance viene raggiunto.

L’utilizzo della blockchain garantirebbe inoltre una totale trasparenza, riducendo il rischio di dispute legali legate all’interpretazione delle condizioni contrattuali.

Gestione dei diritti di immagine e sponsorizzazioni

Gli smart contract possono essere utilizzati per automatizzare i pagamenti tra gli sponsor e gli atleti, assicurando che le transazioni avvengano senza ritardi o errori. Ad esempio, se un atleta utilizza il logo di un’azienda in un post sui social media, un contratto intelligente potrebbe attivarsi automaticamente per trasferire il pagamento di una determinata somma di denaro ogni volta che l’atleta raggiunge un certo numero di visualizzazioni, monitorando l’attività in tempo reale.

Protezione della proprietà intellettuale tramite blockchain

La blockchain offre un sistema sicuro e trasparente per gestire i diritti di immagine, marchi e contenuti digitali. Attraverso l’uso di smart contract, è possibile garantire che i diritti vengano rispettati, prevenendo la contraffazione e il furto di contenuti. La trasparenza della blockchain consente di tracciare e verificare in tempo reale le transazioni relative ai diritti, proteggendo le risorse economiche legate agli eventi e alle sponsorizzazioni sportive.[7]

Trasferimenti di giocatori

Con una tecnologia blockchain, tutte le condizioni del trasferimento (compreso il pagamento di commissioni e bonus) potrebbero essere automatizzate e monitorate in tempo reale, riducendo i tempi e il rischio di errori o frodi. Ad esempio, un trasferimento potrebbe essere completato quando tutte le condizioni predefinite nel contratto siano verificate, con pagamenti effettuati istantaneamente.

Fan engagement e merchandising

Nel contesto del marketing e del merchandising, gli smart contract potrebbero favorire la creazione di esperienze innovative per i tifosi. Ad esempio, i tifosi potrebbero essere ricompensati con token digitali per la partecipazione a eventi o per l’acquisto di merchandising ufficiale. Questi token potrebbero poi essere utilizzati per ottenere vantaggi esclusivi, come accesso a contenuti speciali o esperienze VIP, in un sistema completamente tracciabile e trasparente.

In sintesi, l’adozione degli smart contract nello sport business offre la possibilità di snellire le operazioni, ridurre i costi legali, incrementare la trasparenza e accelerare i processi, ponendo le basi per un futuro in cui la tecnologia e la legalità si intrecciano per creare un ambiente più sicuro e innovativo.

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4.CONCLUSIONI

Gli smart contract sono una realtà che trasformerà lo sport e, come diretta conseguenza, anche la professione legale nel settore.

Tutti devono prepararsi ad affrontare questa evoluzione.

Sicuramente sarà fondamentale acquisire competenze per comprendere e, incluso, redigere questi contratti, scritti in codice, e conoscere la normativa applicabile. I giovani futuri professionisti, a cui mi aggiungo, dovremo prepararci a contribuire al superamento delle sfide future, navigando con sicurezza nel mondo della blockchain e delle sue implicazioni, per dare tranquillità e certezza ai nostri clienti nei suoi negozi.

Como, 15 gennaio 2025

Dott. Iago Outeda Bos

6. RIFERIMENTI


[1] Szabo, N. (1997)

[2] Buterin, V. (2014)

[3] Frankenfield, J. (2023)

[4] Termine tecnico utilizzato per indicare un computer o sistema informatico, ossia un dispositivo in grado di elaborare dati e istruzioni attraverso programmi software.

[5] Intesa. (2023)

[6] Amitrano, D., Battarino, L., Gelosa, G., & Pollicino, O. (2024, 2 febbraio)

[7] Xiaohuan Jin, Shaobo Wei, Cheng Zhang (2021)