CRIPTOVALUTE PER L’ ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE NELLO SPORT: UNA VALIDA ALTERNATIVA?
1. INTRODUZIONE
Lo sport rappresenta un’industria di dimensioni imponenti e di elevata rilevanza economica, caratterizzata da una vasta gamma di transazioni che vanno dai trasferimenti di atleti alle sponsorizzazioni, dalle acquisizioni di squadre al merchandising.
Queste operazioni avvengono principalmente grazie all’impiego della moneta, il mezzo generale di pagamento. Tuttavia, negli ultimi anni le criptovalute (comunemente indicate come “crypto”) stanno progressivamente guadagnando terreno come alternativa.
A testimonianza di questo trend, recenti esempi nel calciomercato includono il caso di Omer Faruk Kiroglu, che nel 2018 fu protagonista del primo “cripto-accordo” per un trasferimento al Harunustasport, e il pagamento parziale in Bitcoin dello stipendio a Kieran Gibbs al momento del trasferimento all’Inter Miami (Calcio e Finanza, 2025).
Questi esempi sottolineano come i beni digitali stiano iniziando a influenzare anche il settore sportivo.
Alla luce di questo fenomeno rivoluzionario e sempre più rilevante, nasce il presente articolo, volto a chiarire una delle domande più fondamentali: è possibile adempiere obbligazioni pecuniarie con criptovalute?
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2. OBBLIGAZIONE PECUNIARIA: COS’E’?
Per affrontare la questione, è fondamentale spiegare al lettore cosa si intenda con il termine “obbligazioni pecuniarie”.
In primis, un’obbligazione è “la relazione giuridica in forza della quale un soggetto, il debitore, è tenuto nei confronti di un altro soggetto, il creditore, ad eseguire una determinata prestazione, di contenuto patrimoniale[1], in modo tale che il secondo possa pretenderne l’adempimento” (Ambrosoli, 2024).
Fatta questa necessaria premessa, cosa vuol dire, quindi, “obbligazione pecuniaria”?
Per obbligazioni pecuniarie si intendono quelle obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro (Wang, 2021). Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 1277, comma I, c.c. (che esprime il c.d. principio del corso forzoso della moneta[2]), l’esatto adempimento di un’obbligazione pecuniaria, presuppone che il pagamento avvenga“con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento e per il suo valore nominale”.
E dunque, cosa si intende per “moneta” e cosa vuol dire “moneta avente corso legale nello Stato”?
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3. “MONETA” E “MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO”
Secondo Ambrosoli (2024), “la moneta può essere considerata un bene, ma è più corretto vederla come uno strumento capace di svolgere diverse funzioni.”
In particolare, la moneta funge da:
- mezzo di scambio →permette di adempiere alle obbligazioni pecuniarie;
- unità di misura →consente di confrontare i beni tramite una valutazione comune;
- riserva di valore →consente di trasferire il potere d’acquisto dal presente al futuro.
Si parla di“moneta completa quando tutte e tre queste funzioni sono soddisfatte, mentre si parla di “moneta parziale” quando ne manca almeno una(De Bonis e Vangelisti, 2019).
Quando si parla di moneta avente corso legale nello Stato ci si riferisce a una valuta riconosciuta dall’ordinamento giuridico come mezzo legale di pagamento. Questa funzione è sancita dal principio per cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale[3] (art. 1277 c.c.).
Di conseguenza, la funzione di pagamento deve intendersicome potere liberatorio legalmente attribuito alla valuta (Bianca, 2019).
Tuttavia, l’ordinamento prevede anche la possibilità di adempiere un’obbligazione in una valuta straniera. In questi casi, l’art. 1278 c.c. stabilisce che il debitore può adempiere pagando in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per l’adempimento.
Come osserva Ambrosoli (2024), se l’obbligazione è denominata in valuta straniera, può ugualmente adempiersi con la valuta nazionale, salvo che sia prevista la clausola “effettivo”[4].
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4. CRIPTOVALUTA: SONO MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO?
4.1. Definizione e funzionamento delle criptovalute
Le criptovalute sono definite come rappresentazioni digitali di valore, basate su tecnologia crittografica e registrate su un sistema di contabilità distribuita, come la blockchain[5] (Di Stefano, Di Giorgio & Ferretti, 2024). A differenza della moneta tradizionale, non sono emesse né garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica e il loro valore dipende esclusivamente dalla domanda e dall’offerta di mercato.
Secondo il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), una “cripto-attività” è “una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga” (Di Stefano, Di Giorgio & Ferretti, 2024). Da tale inquadramento normativo emerge che il Bitcoin e le altre criptovalute non possono essere considerate moneta tradizionale, bensì strumenti digitali con specifiche funzionalità economiche.
Il Bitcoin, in particolare, è stato creato nel 2008 da Satoshi Nakamoto (probabilmente uno pseudonimo collettivo) con l’intento di rappresentare una valuta alternativa decentralizzata, svincolata dal controllo delle istituzioni finanziarie. La sua emissione avviene attraverso un processo chiamato mining[6], che utilizza algoritmi crittografici per validare e registrare le transazioni sulla blockchain in modo sicuro e trasparente.
Tuttavia, come sottolinea Ambrosoli (2024), il Bitcoin e le altre criptovalute non soddisfano pienamente le funzioni tradizionali della moneta. Infatti, essendo strumenti altamente volatili e privi di un legame con un sottostante materiale[7] (come l’oro o le riserve bancarie), non riescono ad assolvere la funzione di riserva di valore. Questo aspetto le distingue nettamente dalla moneta “completa” e le avvicina piuttosto a beni speculativi, analoghi a strumenti finanziari privi di riferimento immediato a un sottostante reale.
In altre parole, il valore delle criptovalute dipende esclusivamente dalla fiducia che gli utenti ripongono nella loro accettazione come mezzo di scambio. Tale fiducia, tuttavia, è soggetta a forti oscillazioni, il che rende le criptovalute inidonee a svolgere in modo stabile la funzione di riserva di valore (Ambrosoli, 2024).
4.2 Il Bitcoin è una moneta avente corso legale?
Come abbiamo visto, secondo l’art. 1277 c.c., le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute con moneta avente corso legale nello Stato, per il suo valore nominale al momento del pagamento. Questo principio garantisce certezza e stabilità nei rapporti economici, vincolando il debitore a estinguere il proprio debito con la valuta ufficialmente riconosciuta dall’ordinamento giuridico.
In base alla normativa vigente, il Bitcoin non è una moneta avente corso legale in Italia né nell’Unione Europea (Ascarelli, 2022). La Banca Centrale Europea (BCE) ha più volte ribadito che le criptovalute, pur potendo essere utilizzate come mezzo di scambio, non soddisfano i requisiti per essere considerate moneta, poiché non godono del riconoscimento istituzionale che attribuisce loro potere liberatorio automatico nei confronti dei creditori (Banca Centrale Europea, 2015).
Infatti, mentre la moneta avente corso legale deve essere accettata obbligatoriamente dai creditori per l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria[8], le criptovalute non impongono tale obbligo. In assenza di un accordo specifico tra le parti, un creditore può legittimamente rifiutare un pagamento in Bitcoin senza incorrere in conseguenze legali (DirittoConsenso, 2022).
In alcuni ordinamenti, tuttavia, sono state adottate soluzioni diverse. Un caso emblematico è quello di El Salvador, che nel 2021 ha riconosciuto il Bitcoin come moneta avente corso legale accanto al dollaro statunitense. Questa decisione, sebbene innovativa, ha sollevato diverse problematiche economiche e giuridiche, tra cui la difficoltà di garantire la stabilità del sistema finanziario nazionale (Di Stefano, Di Giorgio & Ferretti, 2024).
4.3 Se non sono monete, cosa sono le criptovalute?
Se il Bitcoin e le altre criptovalute non possono essere considerate moneta avente corso legale, è necessario individuarne la reale natura giuridica.
Dal punto di vista normativo, le criptovalute sono classificate come:
- beni digitali → strumenti informatici privi di valore intrinseco, il cui prezzo dipende dalla domanda e offerta di mercato (Di Stefano, Di Giorgio & Ferretti, 2024);
- strumenti speculativi → a causa della loro volatilità, il Bitcoin e le altre criptovalute vengono spesso utilizzati per scopi di investimento piuttosto che come mezzi di pagamento (DirittoConsenso, 2022);
- valute virtuali → secondo la Direttiva Antiriciclaggio (UE) 2018/843, le criptovalute sono definite come “una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento” (Di Stefano, Di Giorgio & Ferretti, 2024).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il Bitcoin può essere considerato uno strumento di investimento e che le criptovalute rientrano nella categoria dei prodotti finanziari, richiedendo quindi particolari obblighi informativi per la tutela degli investitori (Cass. Pen., 26 ottobre 2022, n. 44378).
Infine, la giurisprudenza arbitrale ha affermato che, in mancanza di una disciplina legislativa esplicita, alle obbligazioni in criptovaluta si può applicare per analogia l’art. 1278 c.c., relativo alle obbligazioni espresse in valuta estera (Lodo Arbitrale Marcianise, 14 aprile 2018). Tuttavia, tale soluzione non è priva di criticità ed è tuttora oggetto di dibattito dottrinale.
In sintesi, le criptovalute non rientrano nella definizione di moneta secondo l’ordinamento giuridico italiano ed europeo. Piuttosto, rappresentano strumenti digitali con un valore economico che può essere riconosciuto su base volontaria dalle parti. Non essendo moneta legale, il loro utilizzo come mezzo di pagamento è subordinato alla volontà del creditore e non può essere imposto per estinguere un’obbligazione pecuniaria.
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5. PAGAMENTI IN CRIPTOVALUTE: SOLUZIONI ALTERNATIVE
In base alla conclusione del paragrafo precedente, ci si chiede se possono comunque essere usate per estinguere un’obbligazione pecuniaria o comunque essere usate come prestazione di dare in luogo dell’adempimento.
5.1. Art. 1278 c.c. – Debito di somma di monete non aventi corso legale
“Se la somma dovuta in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento”.
L’applicabilità di questa disposizione è direttamente da escludere “in quanto anche qui il legislatore si riferisce a monete aventi corso legale estero” (Di Riccardo, 2021) e le criptovalute, ad eccezioni di paesi come El Salvador, non hanno corso legale.
Applicazione analogica di questa disposizione in presenza di obbligazione avente ad oggetto la prestazione di corrispondere criptovaluta è stata fatta da un lodo arbitrale (v. prima) che qualificava tale obbligazione come facoltativa passiva, ovvero che “il debitore è tenuto ad adempiere corrispondendo la somma in criptovaluta, ma ha la facoltà di adempiere in moneta legale” (Lodo Arbitrale Marcianise, 14 aprile 2018).
Questa opzione non sembra condivisibile, infatti secondo Ambrosoli (2024): sarebbe “più ragionevole la qualificazione come obbligazione alternativa. Supponiamo che la criptovaluta cessi di esistere: se si segue la teoria dell’obbligazione facoltativa, il debito principale viene meno e, al contempo, cade anche la prestazione facoltativa. Ove, invece, si tratti di alternatività, si ha la conseguenza del permanere della prestazione rimasta possibile, ossia del debito in valuta corrente”.
5.2. Art. 1279 c.c. – Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
“La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta”.
La clausola di pagamento effettivo ha lo scopo di vincolare il debitore a pagare esclusivamente nella valuta indicata nel contratto, eliminando la facoltà prevista dall’art. 1278 c.c. di convertire il debito in moneta legale nazionale. Tuttavia, la norma prevede un’eccezione: se la valuta indicata non è più reperibile alla scadenza del pagamento (ad esempio, perché è stata ritirata dal mercato o non più accettata negli scambi), il debitore può comunque liberarsi dell’obbligazione pagando in moneta legale al tasso di cambio del giorno della scadenza.
Parte della dottrina ritiene che questa clausola possa essere utilizzata per pattuire il pagamento in criptovaluta. Secondo Sarzana di S. Ippolito e Nicotra (2022), le parti potrebbero apporre all’accordo una clausola “effettivo” o equivalente, vincolando così il debitore a effettuare il pagamento in una specifica criptovaluta.
Tuttavia, questa interpretazione presenta diverse criticità:
- incertezza sulla loro equiparazione alle valute tradizionali → Le criptovalute sono riconosciute come valute virtuali (Regolamento MiCAR, 2023), ma non hanno corso legale né sono emesse da una banca centrale. Questo solleva dubbi sulla loro riconducibilità alla disciplina dell’art. 1279 c.c., norma pensata per valute estere ufficialmente riconosciute ma non aventi corso legale nello Stato italiano.
- elevata volatilità → Il valore delle criptovalute può subire oscillazioni estreme anche in periodi molto brevi. Di conseguenza, l’importo dell’obbligazione può variare significativamente tra il momento in cui è stata assunta e quello in cui deve essere adempiuta, creando potenziali squilibri tra le parti contrattuali.
- rischio di indisponibilità della criptovaluta alla scadenza → Se la criptovaluta indicata nel contratto diventasse inutilizzabile per ragioni normative (ad esempio, a seguito di un divieto statale) o tecniche (fallimento di piattaforme di scambio o del sistema blockchain sottostante), il debitore potrebbe trovarsi nell’impossibilità di adempiere senza alcuna colpa, creando situazioni di incertezza giuridica.
Sebbene alcuni autori ritengano che l’art. 1279 c.c. possa essere applicato alle criptovalute se pattuito espressamente dalle parti, questa rimane una tesi dottrinale. Ad oggi, non vi sono conferme giurisprudenziali della sua validità, e la possibilità che un tribunale riconosca tale estensione è tutt’altro che certa.
5.3. Art. 1280 c.c. – Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
“1. Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.
2. Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.”.
L’articolo 1280 c.c. disciplina le obbligazioni pecuniarie denominate in una moneta con valore intrinseco, come le monete d’oro o d’argento, e stabilisce che, se tale moneta non fosse più disponibile o il suo valore fosse alterato, il pagamento dovrà avvenire in moneta corrente che ne rappresenti il valore al momento in cui il debito è sorto.
Questa norma non sembra applicabile alle criptovalute, in quanto esse:
- non hanno un valore intrinseco, ma dipendono esclusivamente dalla domanda e offerta di mercato;
- non sono beni materiali e non contengono metalli preziosi o altre risorse tangibili;
- non garantiscono una convertibilità fissa in una risorsa con valore stabile.
Sebbene in alcuni contesti il Bitcoin sia stato paragonato a “oro digitale”, questa analogia non ha alcun riconoscimento giuridico. L’art. 1280 c.c. si applica esclusivamente a monete materiali con valore reale, e non è estensibile alle criptovalute.
5.4. Art. 1197 c.c. – Prestazione in luogo di adempimento (c.d. datio in solutum)
“1. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
2. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
3. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.”.
La dazione in pagamento, o datio in solutum, consente alle parti di estinguere un rapporto obbligatorio mediante l’esecuzione di una prestazione diversa da quella originaria, purché vi sia il consenso del creditore. In questo senso, parte della dottrina ritiene che tale istituto possa essere utilizzato per estinguere un’obbligazione pecuniaria tramite la consegna di criptovalute, ossia permettere al debitore di adempiere l’obbligazione offrendo una prestazione in criptovaluta, indipendentemente dal valore di mercato di queste ultime.
Possiamo quindi ritenere che non si possa adempiere un’obbligazione pecuniaria direttamente in criptovalute se il creditore non ha espresso esplicitamente il consenso. Per ottenere l’effetto liberatorio, “le parti devono stipulare un vero contratto per stabilire che anche una prestazione diversa da quella originale abbia effetto estintivo” (Broccardi, n.d.). Inoltre, “finché la diversa prestazione non viene eseguita, il debitore rimane tenuto anche a quella originale. Ciò distingue la datio in solutum dalla novazione (art. 1230 c.c.), con la quale le parti sostituiscono la prestazione iniziale con un’altra, l’unica dovuta” (Broccardi, n.d.).
Infine, come affermato dalla Cassazione (Cass. Civ. n. 922/2017), “ai sensi dell’art. 1197 c.c., la semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell’adempimento è idonea, se sussiste il consenso del creditore, ad estinguere integralmente, ipso iure, l’obbligazione, e ciò a prescindere dall’equivalenza di valore della prestazione sostitutiva a quella originariamente dovuta, essendo sufficiente che l’integrale effetto estintivo non sia stato escluso dal creditore mediante una espressa riserva.”
Sembra dunque condivisibile la possibilità di estinguere un’obbligazione pecuniaria attraverso l’istituto della datio in solutum, consentendo alle parti di stipulare un contratto in cui la prestazione di dare una determinata quantità di criptovalute abbia effetto estintivo. Una volta che il creditore riceve effettivamente le criptovalute nel suo wallet[9], l’obbligazione si considera adempiuta.
Domanda fondamentale sarebbe stabilire quando tale prestazione sia da considerarsi adempiuta: dal momento in cui le criptovalute sono ricevute sul wallet del creditore o dal momento in cui il creditore le converte in valuta avente corso legale nello Stato e quindi in euro?
A parere dello scrivente, in assenza di disposizioni contrattuali diverse, il momento dell’adempimento si produce con l’effettivo ricevimento delle criptovalute sul wallet, poiché tale accettazione implica la loro integrazione nel patrimonio del creditore e la possibilità di disporne liberamente.
5.5. Art. 1230 c.c. – Novazione oggettiva
“1. L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
2. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.”.
Anche se la novazione oggettiva non è un modo soddisfattivo di estinzione dell’obbligazione[10], essa può essere considerata nel contesto della possibilità di utilizzare criptovalute nei rapporti obbligatori. In particolare, la sostituzione di un’obbligazione pecuniaria con una nuova obbligazione avente per oggetto la consegna di una determinata quantità di criptovalute potrebbe rappresentare un’opzione percorribile per le parti. Ad esempio, un atleta potrebbe decidere, dopo essersi informato sulle criptovalute, di sostituire parte del suo stipendio in euro con un corrispettivo in Bitcoin.
Affinché si abbia novazione oggettiva[11], è necessario che le parti non si limitino a modificare alcuni elementi accessori dell’obbligazione preesistente, ma che ne creino una nuova con un oggetto o titolo differente, determinando così l’estinzione dell’obbligazione originaria. La Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27028 del 14 settembre 2022 ha ribadito che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove e autonome situazioni giuridiche.
Due sono gli elementi essenziali:
- l’animus novandi, ovvero la volontà inequivoca delle parti di estinguere l’obbligazione originaria e sostituirla con una nuova. Tale intenzione non può essere presunta, ma deve risultare chiaramente dall’accordo tra le parti. La stessa pronuncia ha escluso che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della prestazione possa determinare una novazione, in quanto ciò non comporterebbe l’effettiva creazione di un nuovo rapporto obbligatorio;
- l’aliquid novi, ossia un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. La modifica deve essere tale da rendere incompatibile il nuovo rapporto con il precedente, determinandone la completa sostituzione.
Nel caso specifico dell’uso delle criptovalute, la novazione potrebbe concretizzarsi quando le parti decidano di trasformare un’obbligazione originariamente espressa in moneta avente corso legale in una nuova obbligazione avente ad oggetto la consegna di un determinata quantità di criptovalute. Tuttavia, affinché questa operazione sia valida, sarà necessario che le parti dichiarino espressamente la volontà di estinguere la precedente obbligazione e che l’accordo non lasci dubbi sulla permanenza del vincolo originario. La Cassazione civile, Sez. VI-1, con ordinanza n. 21371 del 6 ottobre 2020 ha infatti chiarito che l’efficacia novativa di un accordo presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo stesso. Pertanto, il giudice, nel valutare se vi sia stata una novazione, dovrà accertare se le parti abbiano realmente inteso concludere un nuovo rapporto costitutivo di autonome obbligazioni o se abbiano semplicemente modificato alcuni aspetti del rapporto preesistente.
Questa possibilità potrebbe essere di particolare interesse, tuttavia, l’assenza di un quadro normativo chiaro sulla natura delle criptovalute potrebbe sollevare problematiche interpretative, rendendo necessaria un’analisi attenta della fattispecie caso per caso.
In conclusione, pur rimanendo in attesa di future pronunce, sebbene, sulla carta, l’opzione prevista dall’art. 1279 c.c. – la clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale – possa apparire fattibile, essa non rappresenta una soluzione particolarmente affidabile. Resta comunque una possibilità che le parti possono valutare di inserire nel contratto.
Al contrario, sembra più appropriata l’opzione della datio in solutum (art. 1197 c.c.), in quanto consente, con il consenso del creditore, di estinguere l’obbligazione pecuniaria mediante la consegna di criptovalute. In sostanza, quando un creditore accetta una datio in solutum mediante la consegna di criptovalute per estinguere un’obbligazione pecuniaria, egli riconosce che tale prestazione ha una valenza equivalente a quella dell’adempimento in moneta avente corso legale. Ciò significa che il creditore valuta la ricezione di una determinata quantità di criptovalute come in grado di procurargli un vantaggio paragonabile a quello ottenuto mediante il pagamento tradizionale, accettando così l’alternativa offerta dal debitore per liberarsi dall’obbligazione.
In aggiunta, non si può dare per scontata l’efficacia dell’istituto della novazione oggettiva (art. 1230 c.c.) in questo contesto: sebbene, attraverso la novazione, non si adempia direttamente l’obbligazione pecuniaria, è possibile sostituirla con una nuova obbligazione avente per oggetto la consegna di una determinata quantità di criptovalute, estinguendo così l’obbligazione originaria. Tuttavia, affinché tale operazione sia valida, è indispensabile che le parti manifestino in modo inequivoco la volontà di estinguere il rapporto obbligatorio preesistente e di dar luogo a un nuovo rapporto, con un oggetto sostanzialmente diverso.
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6. BREVE ANALISI: CRIPTOVALUTE E CALCIO SECONDO I REGOLAMENTI FIFA
Alla luce dell’analisi condotta nei paragrafi precedenti, si passa ora a esaminare in concreto la possibilità di impiegare le criptovalute nel mondo del calcio, confrontando tale ipotesi con i requisiti imposti dai regolamenti FIFA. I FIFA Clearing House Regulations (2025) e i FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2025) richiedono, per garantire la trasparenza, la certezza del valore e la stabilità finanziaria, che tutti i pagamenti – siano essi relativi ai trasferimenti, agli stipendi o ai meccanismi di training compensation[12] e solidarity mechanism[13] – siano effettuati in monete aventi corso legale. Il sistema FIFA si basa infatti su piattaforme centralizzate come il Transfer Matching System[14] e il FIFA Connect Interface[15], le quali registrano e monitorano le transazioni in una valuta ufficiale (tipicamente in euro o in altra moneta riconosciuta a livello internazionale), al fine di prevenire frodi e garantire il rispetto delle normative finanziarie internazionali.
Nel dettaglio, per i trasferimenti, l’articolo 11 dei FIFA Clearing House Regulations impone al nuovo club di fornire prova di pagamento entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuto, utilizzando strumenti elettronici che richiedono l’uso di monete aventi corso legale. Analogamente, gli articoli 20 e 21 dei FIFA RSTP regolamentano rispettivamente il training compensation e il solidarity mechanism, prevedendo che tali compensi siano calcolati e pagati basandosi su informazioni trasmesse tramite sistemi elettronici e con la certezza di operare in una valuta stabile. Questi meccanismi, pur non menzionando esplicitamente il termine “moneta avente corso legale”, implicano necessariamente l’uso di una valuta stabile e riconosciuta, poiché la determinazione dell’Allocation Statement e la distribuzione dei compensi si basano su dati che riflettono il valore reale di tali transazioni.
L’introduzione delle criptovalute in questo contesto presenta, tuttavia, notevoli criticità.
Le criptovalute – come il Bitcoin – sono strumenti digitali che, come abbiamo tante volte ripetuto, non godono in generale di corso legale e la cui volatilità può portare a fluttuazioni significative del valore in breve tempo. Ciò potrebbe determinare un disallineamento tra il valore nominale dell’obbligazione e l’importo effettivamente versato, creando squilibri economici e rendendo difficile la determinazione del compenso nei trasferimenti o nei meccanismi di training compensation e solidarity mechanism. Inoltre, la mancanza di un sistema centralizzato di regolamentazione e tracciabilità per le criptovalute contrasta con i requisiti di trasparenza e controllo imposti dal sistema FIFA, che si basa sulla validità dei dati trasmessi tramite il FIFA Connect Interface.
Oltre agli aspetti già esaminati, vi sono altre considerazioni pratiche da tenere in conto.
Per esempio, nel contesto degli stipendi, l’utilizzo delle criptovalute potrebbe comportare, oltre ai suddetti problemi di conversione e incertezza sul valore reale percepito dal giocatore, anche complicazioni legate alla gestione fiscale e alle normative antiriciclaggio. Anche nei trasferimenti, l’assenza di un meccanismo di stabilizzazione del valore potrebbe rendere le transazioni più rischiose per entrambe le parti. In ambito di training compensation e solidarity mechanism, dove il calcolo preciso dei compensi è fondamentale per tutelare i club formativi e garantire la redistribuzione delle risorse, la volatilità intrinseca delle criptovalute potrebbe compromettere l’efficacia del sistema di compensazione previsto dai regolamenti.
In conclusione, sebbene le criptovalute offrano potenzialmente vantaggi in termini di rapidità delle transazioni e riduzione dei costi di trasferimento, il quadro normativo FIFA attuale non prevede il loro impiego. Per poter considerare le criptovalute come mezzo di pagamento, sarebbe sicuramente necessario un intervento regolamentare esplicito, volto a definire criteri di conversione, stabilizzazione del valore e meccanismi di controllo che possano integrarsi con le piattaforme esistenti (ad es. il TMS e il FIFA Connect Interface).
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7. CONCLUSIONI
L’analisi condotta nel presente lavoro ha messo in luce le principali problematiche e potenzialità legate all’impiego delle criptovalute per l’adempimento di obbligazioni pecuniarie nello sport. Da un lato, le criptovalute rappresentano uno strumento innovativo, con potenzialità di semplificazione e velocizzazione dei pagamenti, specialmente nei contesti internazionali. Dall’altro, la loro elevata volatilità, la mancanza di riconoscimento come moneta avente corso legale nella maggior parte dei Paesi e le incertezze normative ne limitano fortemente l’applicabilità.
Dal punto di vista giuridico, la disciplina codicistica italiana prevede strumenti che potrebbero permettere l’utilizzo delle criptovalute per estinguere obbligazioni pecuniarie. In particolare:
- l’art. 1279 c.c. (clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale) potrebbe, in linea teorica, consentire il pagamento in criptovalute se espressamente pattuito dalle parti. Tuttavia, la mancanza di stabilità e il rischio di indisponibilità della criptovaluta rendono questa soluzione poco affidabile;
- l’istituto della datio in solutum (art. 1197 c.c.) appare maggiormente idoneo, poiché consente alle parti di concordare l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria attraverso una prestazione diversa, come la consegna di criptovalute. Il consenso del creditore in questo caso assume un ruolo determinante, poiché implica la considerazione della prestazione in criptovalute come soddisfacente quanto quella in moneta avente corso legale;
- la novazione oggettiva (art. 1230 c.c.) costituisce un’ulteriore possibilità, permettendo alle parti di sostituire l’obbligazione pecuniaria originaria con una nuova obbligazione avente ad oggetto il pagamento in criptovalute. Affinché la novazione sia valida, è necessario che vi sia una chiara volontà di estinguere l’obbligazione precedente e di instaurare un nuovo rapporto obbligatorio.
Nel settore sportivo, l’applicazione delle criptovalute ai pagamenti relativi a stipendi, trasferimenti, training compensation e solidarity mechanism incontra ostacoli ancora più significativi. I FIFA Clearing House Regulations e i FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players richiedono che i pagamenti avvengano in monete aventi corso legale e tramite strumenti elettronici regolamentati, escludendo implicitamente le criptovalute come mezzo di pagamento riconosciuto.
Alla luce di queste considerazioni, l’adozione delle criptovalute nel settore sportivo, almeno per quanto riguarda l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, appare ancora prematura. Tuttavia, la continua evoluzione del quadro normativo internazionale e le potenziali innovazioni tecnologiche potrebbero portare, in futuro, a un maggiore riconoscimento giuridico di tali strumenti digitali. Fino ad allora, il loro utilizzo rimarrà limitato a ipotesi negoziali specifiche, subordinate al consenso delle parti e alle normative vigenti nei singoli ordinamenti.
Milano, 19 marzo 2025
Dott. Iago Outeda Bos
8. RIFERIMENTI
- Ambrosoli, M. (2024). Le obbligazioni: Manuale di diritto civile (2ª ed.). Giappichelli.
- Ascarelli, T. (2022). Obbligazioni Pecuniarie e Moneta Legale. DirittoConsenso.
- Banca Centrale Europea. (2015). Virtual currency schemes – a further analysis. BCE.
- Bianca, C. M. (2019). Diritto civile. Vol. 4: L’obbligazione. Giuffrè.
- Broccardi. (n.d.). Art. 1279 Codice Civile – Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale. https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-vii/sezione-i/art1279.html
- Calcio e Finanza. (2025, 15 febbraio). Crypto calciomercato stipendi. https://www.calcioefinanza.it/2025/02/15/crypto-calciomercato-stipendi/?refresh_ce
- Cassazione Civile, Sez. II. (2017, 17 gennaio). Sentenza n. 922. DeJure.
- Cassazione Civile, Sez. VI-1. (2020, 6 ottobre). Ordinanza n. 21371. DeJure.
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[1] La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica: ossia, deve avere un valore di mercato (Ambrosoli, 2024).
[2] Il principio del corso forzoso della moneta stabilisce che, per adempiere un’obbligazione pecuniaria, il pagamento deve essere effettuato nella valuta ufficiale riconosciuta dallo Stato. In altre parole, se devi una somma di denaro, il pagamento deve avvenire in quella moneta (ad esempio, in euro in Italia), e non in altre valute o beni, per rispettare la legge.
[3] Valore nominale è il valore numerico del denaro segnato sulla moneta ed indicato in multipli o sottomultipli dell’unità di misura monetaria e si distingue rispetto al valore reale della moneta, ossia al suo potere di acquisto (Bianca, 2019).
[4] Questa clausola implica che l’adempimento debba avvenire esclusivamente nella valuta indicata. In sua assenza, l’obbligazione può considerarsi alternativa e non facoltativa: infatti, se la valuta estera non ha più corso legale, l’obbligazione non si estingue per impossibilità sopravvenuta, ma rimane dovuto l’importo convertito in valuta nazionale. (Ambrosoli, 2024)
[5] La blockchain è un registro digitale distribuito che memorizza le transazioni in blocchi collegati tra loro in modo sicuro e immutabile. Ogni blocco contiene una serie di transazioni validate e un riferimento al blocco precedente, creando così una catena di dati trasparente e resistente alle frodi.
[6] Il mining è il processo attraverso il quale vengono create nuove unità di Bitcoin e validate le transazioni. I miner utilizzano computer potenti per risolvere complessi problemi matematici e, come ricompensa, ricevono Bitcoin di nuova emissione.
[7] Un sottostante è un bene reale o finanziario che determina il valore di uno strumento finanziario, come un’azione o un’obbligazione. Ad esempio, un titolo azionario rappresenta una quota di proprietà in un’azienda, mentre il Bitcoin non è legato a nessun bene fisico o attività produttiva.
[8] Art. 693 c.p.: “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30”.
[9] Un wallet è un portafoglio digitale che consente agli utenti di conservare, inviare e ricevere criptovalute. In pratica, non contiene fisicamente le criptovalute, ma memorizza le chiavi private e pubbliche necessarie per accedere alle transazioni registrate sulla blockchain, garantendo così la gestione sicura dei propri fondi.
[10] I modi di estinzione dell’obbligazione si dividono in due categorie:
- Satisfattori → in questi casi il debitore esegue la prestazione dovuta (o una prestazione alternativa accettata dal creditore, come nella datio in solutum), liberandosi integralmente dall’obbligazione e garantendo che il creditore riceva il beneficio pattuito (ad esempio, attraverso l’adempimento o la compensazione).
- Non satisfattori → qui, il debitore viene liberato dall’obbligazione anche se il creditore non riceve la prestazione originaria. Esempi tipici sono la novazione (sostituzione dell’obbligazione con una nuova), la remissione del debito (rinuncia del creditore al proprio diritto di credito) e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
[11] Diversa della novazione soggettiva, che consiste nella sostituzione di uno dei soggetti dell’obbligazione (debitore o creditore) con un nuovo soggetto, mantenendo invariato il contenuto dell’obbligazione. In altre parole, l’obbligazione originaria viene estinta e ne sorge una nuova, identica per l’oggetto, ma con un diverso soggetto (ad esempio, un nuovo debitore che assume il debito al posto dell’originario). È necessaria l’accordo esplicito di tutte le parti coinvolte affinché questa sostituzione abbia effetto estintivo.
[12] Meccanismo volto a compensare i club che hanno contribuito alla formazione e allo sviluppo di un giocatore. Quando un giocatore viene registrato come professionista o trasferito, il club che lo ha formato riceve un compenso economico, calcolato secondo criteri stabiliti da FIFA, per riconoscere l’investimento effettuato nella sua formazione.
[13] Sistema che distribuisce una percentuale della somma pagata per il trasferimento di un giocatore tra i club che hanno contribuito alla sua formazione e sviluppo. Questo meccanismo ha l’obiettivo di supportare finanziariamente i club di formazione, incentivando la crescita e lo sviluppo del talento a livello di base.
[14] Si tratta di un sistema elettronico gestito da FIFA che raccoglie, registra e monitora le informazioni relative ai trasferimenti internazionali dei giocatori. Esso garantisce la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni, permettendo di verificare i dettagli delle operazioni in modo sicuro.
[15] Interfaccia tecnica che consente lo scambio sicuro e integrato di dati tra i vari sistemi elettronici utilizzati da FIFA (ad esempio, il TMS e i sistemi di registrazione delle associazioni). Serve a garantire che le informazioni relative ai trasferimenti e alle registrazioni vengano trasmesse correttamente tra tutte le parti interessate.