L’ ANALISI DEL D.A.SPO.
1. IL D.A.SPO.: ELEMENTI GENERALI E NATURA GIURIDICA
Il Divieto di Accesso alle Manifestazioni sportive (generalmente conosciuto e denominato con l’acronimo D.A.SPO.) è una misura di prevenzione atipica – la cui applicazione prescinde cioè da un accertamento giudiziale – prevista ed introdotta nel nostro ordinamento con la Legge n. 401 del 1989.
Il D.A.SPO. inibisce al soggetto ritenuto pericolosamente sociale di poter accedere nei luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.
La sua ratio è quella di allontanare dagli eventi sportivi soggetti ritenuti pericolosi e tali da poter mettere in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.
La normativa sul D.A.SPO. si è sviluppata principalmente per contrastare i fenomeni di violenza occorsi durante le partite di calcio.
Il problema della violenza durante le manifestazioni sportive esplose in tutta la sua gravità in occasione della Finale tra Juventus e Liverpool, allo stadio Heysel di Bruxelles, quando la violenza degli Hooligans inglesi causò la morte di 39 persone, tra cui 32 Italiani.
Nel corso degli anni il D.A.SPO. è stato oggetto di diverse modifiche e inasprimenti, soprattutto in seguito ad episodi di particolare gravità che hanno sollevato il dibattito pubblico e politico sull’efficacia delle misure di sicurezza negli stadi (es: la morte dell’ispettore di Polizia Filippo Raciti). Tra le principali tappe di questo excursus troviamo:
- la Legge Pisanu, che ha previsto per la prima volta la possibilità di applicare il D.A.SPO. anche ai sospetti di comportamenti pericolosi, non solo ai colpevoli di reato;
- la Legge Amato, che ha previsto la possibilità di applicare il D.A.SPO. anche a persone coinvolte ai disordini all’estero.
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2. IL D.A.SPO. E LA SUA CONCRETA APPLICAZIONE AMBITO OGGETTIVO
Con riferimento all’operatività del provvedimento D.A.SPO., al fine di un miglior inquadramento dell’istituto è doveroso chiarire cosa s’intende per “manifestazioni sportive” rilevanti ai fini del D.A.SPO.
Per manifestazioni sportive devono intendersi tutte quelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste da federazioni sportive o degli enti e organizzazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale. Sono escluse, invece, tutte quelle attività amatoriali, organizzate da enti non riconosciuti dal CONI (ad esempio scuole o circoli sportivi), per scopi ludici o pubblicitari oppure da eventi locali.
Un ulteriore aspetto da chiarire è quello di vedere se il D.A.SPO. possa essere applicato con riferimento alle competizioni amichevoli.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale previgente, il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, anche con il contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando, non si applicherebbe agli incontri amichevoli in quanto sprovvisti del requisito della sicura determinabilità.
L’orientamento trovava le proprie basi nel fatto che, a differenza dei match di campionato o coppia, i quali vengono resi noti al pubblico con largo anticipo attraverso i normali mezzi di comunicazione, nei match amichevoli questa situazione non è ipotizzabile.
Secondo invece l’orientamento giurisprudenziale più recente ed ormai consolidato, l’operatività del D.A.SPO. sussiste anche nelle gare amichevoli, a patto che le stesse siano individuabili dal destinatario per la loro anticipata programmazione nonché per il semplice utilizzo dei comuni mezzi di comunicazione.
Sotto l’aspetto soggettivo, invece, i soggetti destinatari di D.A.SPO. sono tassativamente indicati dai commi 1 e 6-bis dell’art 6 della Legge n. 401 del 1989, qui di seguito riportati:
- soggetti denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni, per aver portato fuori dalla propria abitazione strumenti potenzialmente idonei ad offendere la persona;
- trasgressori del divieto di cui all’art. 5 della Legge n. 122 del 1975, relativo all’uso di caschi protettivi o altri mezzi finalizzati ad ostacolare il riconoscimento della persona;
- soggetti denunciati o condannati per aver fatto accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive con simboli incitanti alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva con riferimento agli artt. 6-bis e 6-ter della Legge n. 401 del 1989.
Per concludere nonché per dovere di completezza espositiva è opportuno chiarire che il Divieto di Accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di anni diciotto.
In questa circostanza, il provvedimento adottato deve essere notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale, allo scopo di consentire loro un diretto coinvolgimento nella procedura applicativa della misura atipica qui trattata.
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3. D.A.SPO. PREVENTIVO E D.A.SPO. PENALE
Nel nostro ordinamento sono previste più tipologie di D.A.SPO., le quali saranno oggetto di approfondimento nel proseguo della trattazione.
Facendo una preliminare classificazione, il D.A.SPO. si distingue in D.A.SPO. Preventivo e D.A.SPO. Penale.
Il D.A.SPO. Preventivo deve il proprio nome al fatto di prescindere dalla commissione di un reato ed è quella misura adottata dal Questore al fine di evitare che soggetti denunciati o segnalati possano turbare il regolare svolgimento delle competizioni sportive.
Il D.A.SPO. preventivo può essere accompagnato dall’obbligo di firma, cioè di comparire personalmente una o più volte degli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia indicato dal soggetto destinatario del provvedimento.
Abbiamo poi il D.A.SPO. Penale, che è emesso dall’Autorità Giudiziaria a seguito di una condanna per reati connessi ad una o più manifestazioni sportive o in caso di violazione di un precedente DASPO. Dunque, se per il D.A.SPO. Preventivo è sufficiente anche solo una semplice segnalazione dell’Autorità Giudiziaria, il D.A.SPO. Penale presuppone una sentenza penale di condanna.
Per ragioni di esaustività di contenuto, va chiarito che il D.A.SPO. Penale è applicato anche in pendenza dell’impugnazione della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, o nel caso in cui il condannato abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena.
Infine, rilevata la diversa natura giuridica tra le due tipologie di D.A.SPO. sin qui argomentate, ne deriva che il D.A.SPO. Preventivo e, nel caso del D.A.SPO. Penale, l’obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia disposto dal Giudice Ordinario, sono misure che possono sia coesistere, sia avere tempi di esecuzione differenti, senza che possa ipotizzarsi una sorta di “presofferto” di una prescrizione rispetto all’altra.
Per concludere, è importante sottolineare, che, in caso di violazione del provvedimento D.A.SPO., il trasgressore commette un reato disciplinato ai sensi dell’articolo 6, comma VI, della Legge n. 401/1989, punito con la pena della reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da € 10.000,00 ad € 40.000,00.
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4. GARANZIE DIFENSIVE E SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI
Come già detto nei paragrafi precedenti, il D.A.SPO., in quanto provvedimento emesso da un’autorità amministrativa, presuppone un apposito procedimento amministrativo che prevede la notifica dell’avviso dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, al fine di garantire all’interessato la possibilità di presentare memorie difensive al Questore, nei successivi 15 giorni, prima dell’emissione del provvedimento.
Fa eccezione all’ipotesi di cui sopra il caso il D.A.SPO. debba essere emesso in presenza di situazioni di urgenza, in tal caso il provvedimento viene emesso senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento. In questo caso l’interessato potrà promuovere le azioni previste per l’annullamento del provvedimento, contestando l’insussistenza dei motivi d’urgenza ed il vizio della procedura.
Fatto salvo quanto sopra, il D.A.SPO. può essere contestato nei seguenti modi:
- ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica;
- ricorso gerarchico al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni della notifica.
Al provvedimento il Questore può accompagnare la sanzione accessoria dell’obbligo di firma presso l’ufficio o il comando di Polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive cui il diffidato è interessato.
L’obbligo può essere imposto per uno o più volte nel corso della giornata, tenuto conto delle esigenze inerenti all’attività lavorativa dell’interessato.
Nel caso in cui contenga l’obbligo di firma il D.A.SPO., una volta notificato all’interessato, è immediatamente comunicato per la convalida al Procuratore della Repubblica presso l’Ufficio misure reali del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
Il pubblico ministero di turno, valutata la fondatezza dei presupposti, richiede entro 48 ore con Decreto motivato la convalida al GIP, il quale, a sua volta, nelle successive 48 ore deve provvedere in un senso o nell’altro.
Prima dell’emissione della convalida, in forza del comma 2-bis dell’articolo 6 della Legge n. 401 del 1989, come introdotto dalla Legge n. 377/2001, l’interessato ha la facoltà di presentare personalmente o tramite difensore memorie o deduzioni al GIP competente per la convalida del provvedimento (tale diritto si esplica in un c.d. “contraddittorio cartolare”).
Il Giudice è in ogni caso tenuto a prendere posizione sul contenuto delle memorie nel provvedimento, pena la nullità dello stesso.
Il GIP decide sulla convalida in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
Avverso l’Ordinanza di convalida è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione, entro il temine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Il ricorso, tuttavia, non sospende l’esecuzione dell’ordinanza stessa.
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Riportandoci integralmente per dovere di sintesi all’excursus storico del D.A.SPO. analizzato nel primo paragrafo, oggi, a trent’anni dalla sua entrata in vigore, il calcio è cambiato e la sicurezza negli stadi è considerata un’emergenza solamente da chi non frequenta lo stadio.
Eppure, se trent’anni fa la sua entrata in vigore poteva avere una logica nello sport odierno il D.A.SPO. è un provvedimento che il più delle volte fa soltanto danni, dal momento che viene utilizzato in modo disordinatamente ed arbitrariamente punitivo.
Invero, ciò che emerge dal comportamento delle Questure deve essere ricondotto all’intento delle istituzioni di allontanare la gente dagli stadi al fine di trasformare quest’ultimi in teatri.
Tutto ciò porta a svilire l’essenza del calcio, che, a modesto parere dello scrivente, trova il suo cuore pulsante proprio nel folclore dei tifosi.
Rieti, 29 gennaio 2025
Avv. Luca Datti
6. RIFERIMENTI
- ARGANO A., www.dirittomedicinasport.it, articolo del 26 Aprile 2022.
- FRANCESIO G., Il Foglio, Breve Storia del Daspo, articolo del 17 novembre 2019.
- GRIFEO F., Il Sole 24 ore. “Daspo, obbligo di presentarsi in Questura anche per le partite amichevoli”, articolo del 5 Luglio 2024.
- GRILLO P., GRILLO R., Diritto Penale dello Sport, Violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società, Giuffrè Editore.
- GRIMANI F., LAVIGNA G., Reati e Sanzioni allo Stadio, Giuffrè Editore.
- MACIOCCHI P., Il Sole 24 Ore. “Daspo Giudiziario, doppio reato non presentarsi alla Polizia ed entrare allo stadio”, articolo del 14 aprile 2022.