LA NATURA DEL TITOLO SPORTIVO E IL SUO TRASFERIMENTO

1. INTRODUZIONE

Il titolo sportivo è un concetto fondamentale nel mondo del calcio e, più in generale, nel contesto sportivo professionistico. Esso rappresenta il diritto di partecipare a un determinato campionato e la sua attribuzione è subordinata al rispetto di requisiti tecnici, sportivi e finanziari specifici, che devono essere verificati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

La natura del titolo sportivo e le modalità con cui viene trasferito o attribuito hanno suscitato numerosi dibattiti, soprattutto in relazione a situazioni di insolvenza o fallimento di una società calcistica.

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2. LA NATURA DEL TITOLO SPORTIVO

Il titolo sportivo è un diritto potestativo che permette a una società calcistica di iscriversi a un campionato specifico. Esso non è un bene immobile né un bene trasferibile autonomamente, ma un diritto che si lega intrinsecamente all’azienda calcistica, alla sua organizzazione, ai suoi rapporti di lavoro con i calciatori, al diritto di giocare in un impianto adeguato e a tutti gli altri requisiti tecnici necessari per competere in una determinata serie. Non è quindi un diritto che può essere separato dall’organizzazione aziendale della società calcistica, ma ne è un componente fondamentale.

L’attribuzione del titolo sportivo è subordinata alla previa verifica di specifiche condizioni. La Federazione, in questo contesto, ha il compito di controllare che la società sportiva soddisfi i requisiti necessari per partecipare al campionato, ma non deve entrare nel merito delle vicende interne della società stessa. In altre parole, la Federazione verifica l’esistenza di un’organizzazione idonea e delle condizioni patrimoniali necessarie per poter iscrivere una squadra al campionato, ma non è coinvolta direttamente nella gestione o nel finanziamento della società. (vedi https://hermessportslaw.com/il-sistema-delle-licenze-nazionali-della-lega-nazionale-professionisti-serie-a/).

Il titolo sportivo, sebbene associato all’affiliazione della società alla Federazione, è distinto da quest’ultima. Esso può infatti sopravvivere alla revoca dell’affiliazione, come previsto dall’articolo 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). La norma, in nello specifico al comma 3, detta le modalità e i casi in cui, a fronte della perdita dell’affiliazione da parte della società sportivo, il titolo sportivo può essere trasferito a un’altra società, previo accertamento che questa soddisfi tutti i requisiti necessari per partecipare al campionato di riferimento.

Ciò significa che il titolo sportivo non è automaticamente revocato con l’affiliazione e può essere trasferito a terzi, a condizione che vengano rispettati determinati criteri.

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3.IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO SPORTIVO

Il trasferimento del titolo sportivo avviene in situazioni particolari, come nel caso di fallimento o liquidazione di una società calcistica. In queste circostanze, il titolo sportivo può essere attribuito a un’altra società che abbia acquisito l’intera azienda calcistica, incluse tutte le sue componenti patrimoniali, come l’impianto sportivo, i contratti con i calciatori e i diritti di partecipazione al campionato.

Tale trasferimento avviene sotto il controllo della Federazione, che deve accertare che la nuova società rispetti i requisiti tecnici e finanziari richiesti.

Un aspetto fondamentale del trasferimento del titolo sportivo riguarda la protezione dei creditori della società fallita. In particolare, si consideri che il titolo sportivo, essendo un elemento essenziale dell’azienda calcistica, in caso di fallimento della società deve essere trattato come un bene patrimoniale da includere nella massa fallimentare.

Il Tribunale fallimentare ha quindi il compito di determinare come il titolo sportivo possa essere ceduto, tenendo conto degli interessi dei creditori.

Un caso che ha fatto giurisprudenza sull’essenza del titolo sportivo ha riguardato il Napoli Calcio, in occasione del quale il Tribunale di Napoli – Sez. Fallimentare ha escluso che il titolo sportivo potesse essere sottratto ai creditori senza alcun tipo di indennizzo, in quanto esso rappresenta un bene imprescindibile dell’azienda calcistica. Questo principio è stato poi incorporato nelle NOIF, le quali prevedono che il titolo sportivo possa essere attribuito a una nuova società, ma solo a condizione che questa acquisisca l’intera azienda della società fallita, compreso il titolo sportivo stesso.

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4.TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA CALCISTICA E TITOLO SPORTIVO

Le NOIF e, in particolare, il già citato articolo 52, stabiliscono che il titolo sportivo non può essere oggetto di valutazione economica o di cessione separata dall’azienda calcistica. Questo principio è in linea con la normativa civile che vieta il trasferimento della ditta separatamente dall’azienda, come previsto dall’articolo 2565 c.c. Tuttavia, in alcune circostanze, come in caso di fallimento, l’azienda calcistica può essere trasferita, comprensiva del titolo sportivo, tramite una procedura fallimentare.

Le modifiche apportate alle NOIF in seguito al caso Napoli hanno cercato di garantire un equo trattamento del titolo sportivo, evitando il rischio che venga sottratto ai creditori o utilizzato come strumento per eludere le normative fallimentari. Il principio fondamentale che emerge da queste modifiche è che l’azienda calcistica e il titolo sportivo sono legati da un vincolo inscindibile, e qualsiasi trasferimento deve avvenire nel rispetto dei diritti dei creditori e delle norme legali in vigore.

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5. CONCLUSIONI

La normativa federale, soprattutto attraverso le modifiche alle NOIF, ha cercato di bilanciare gli interessi sportivi con quelli economici, tutelando i creditori e assicurando che il titolo sportivo non venga sottratto in modo improprio. Tuttavia, la questione del trasferimento del titolo sportivo continua a sollevare problematiche legate alla protezione dei creditori e alla corretta applicazione delle normative fallimentari.

Le interpretazioni giurisprudenziali, come nel caso del Napoli Calcio, hanno chiarito che il titolo sportivo è un elemento patrimoniale che deve essere trattato come tale, e che la sua attribuzione a una nuova società deve avvenire nel rispetto delle leggi civili e sportive, garantendo che i valori aziendali non vengano sottratti ai creditori senza un giusto indennizzo.

In sintesi, la gestione del titolo sportivo rappresenta una questione delicata che coinvolge non solo gli aspetti sportivi ma anche quelli patrimoniali ed economici, e il suo trattamento deve avvenire con equilibrio e nel rispetto delle normative per evitare abusi e danni ai creditori.

Ferrara, 9 aprile 2025

Dott. Raffaele Sero


6. RIFERIMENTI

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