IL RAPPORTO TRA IL RUOLO DI AGENTE SPORTIVO E IL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
1. STORIA E NORMATIVA DELL’AGENTE SPORTIVO IN ITALIA
L’agente sportivo è una figura professionale nata per gestire le trattative contrattuali tra atleti e società sportive. La sua regolamentazione ha subito diverse modifiche nel tempo, passando da un sistema poco strutturato ad uno (quantomeno nella forma) più rigido, con la creazione di un albo professionale e la conseguente richiesta di specifici requisiti per ottenere l’abilitazione.
Fatta questa premessa, ora è doveroso apprestarci ad un breve excursus storico della normativa qui d’interesse.
Fino al 2015, la figura dell’agente sportivo era regolamentata dalla FIFA e per il suo esercizio era necessario ottenere una licenza rilasciata dalla federazione calcistica nazionale di riferimento, previa attestazione del superamento di una prova d’esame e deposito di una fideiussione.
Detto sistema, pur garantendo una certa selezione, non garantiva tuttavia una sufficiente uniformità tra i vari paesi.
Nel 2015, la FIFA abolì l’obbligo della licenza, sostituendolo con il sistema dei cd. Intermediari. Con tale sistema, chiunque poteva operare come Procuratore, senza un esame, ma solo registrandosi presso la Federazione Calcistica.
Tutto questo comportò un aumento incontrollato del numero degli intermediari ed un importante affievolimento dei controlli, ingenerando criticità legate alla trasparenza e agli interessi degli atleti.
Per tale ragione, il Legislatore nazionale, con il Decreto legislativo n. 37/2021, ha riordinato la figura dell’Agente Sportivo, reintroducendo un esame di abilitazione e l’iscrizione ad un Albo Nazionale.
La FIGC ha poi creato una sezione specifica per gli agenti che operano nel mondo del calcio.
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2. NORMATIVA ATTUALE SULLA FUNZIONE DI AGENTE SPORTIVO IN ITALIA
Come già anticipato nel paragrafo precedente, dal 2019 per poter esercitare come Agente sportivo è necessario essere iscritti nel Registro Nazionale Agenti Sportivi, nel quale si può essere inseriti solo previo superamento di un esame di abilitazione, articolato in una prova generale che si svolge presso il CONI e in una prova speciale che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche.
Al fine di poter accedere alla prova generale del CONI occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola media o superiore o titolo equipollente;
- nazionalità Italiana o di un altro paese dell’Unione Europea, oppure di un paese extra UE con regolare permesso di soggiorno;
- godimento dei diritti civili;
- nessuna condanna per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
- nessuna condanna per il reato di frode sportiva o il reato di doping e nessuna sanzione per violazione di Norme sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del codice Mondiale Antidoping WADA;
- nessuna sanzione disciplinare per illecito sportivo o, nel caso di sanzioni pecuniarie, puntuale adempimento degli obblighi di pagamento;
- svolgimento di un tirocinio di almeno 6 mesi presso un agente sportivo ovvero di un corso di formazione di cui all’art. 15 del Regolamento agenti sportivi CONI;
- in regola con i diritti di segreteria.
L’esame del CONI per diventare procuratore sportivo è articolato in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta prevede un test a risposta multipla concernete in 30 domande a risposta multipla con 4 opzioni di risposta così suddivise:
- 15 domande di diritto dello sport;
- 10 domande di diritto privato;
- 5 domande di diritto amministrativo.
Per accedere alla prova orale è necessario rispondere correttamente a 20 domande su 30.
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3. L’AGENTE SPORTIVO E IL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
L’istituzione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi tenuto da un ente pubblico qual è appunto il CONI rappresenta una rivoluzione copernicana nell’ambito di una professione ambitissima ma ricca di guadagni solo per una ristrettissima élite.
Uno degli aspetti certamente più significativi è rappresentato da una novità in senso assoluto: chi esercita l’attività di agente sportivo senza essere abilitato incorre nel reato di esercizio abusivo della professione di cui all’art. 348 c.p. Nello specifico, la norma prevede che: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.”
Come ben si può vedere, facendo una scrupolosa disamina letterale della norma, il reato di esercizio abusivo della professione punisce chi esercita un’attività professionale senza averne i titoli richiesti dalla Legge.
Gli elementi costitutivi del reato sono i seguenti:
- la condotta tipicamente perseguita è lo svolgimento di un’attività riservata a chi ha un’abilitazione o iscrizione ad un albo professionale. Anche un singolo atto può costituire reato se richiede una specifica competenza professionale;
- il soggetto attivo può essere chiunque non abbia titoli abilitativi per esercitare la professione;
- l’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurazione del reato è il solo generico, ossia la consapevolezza e la volontà di esercitare la professione senza averne i titoli ed i requisiti richiesti dalla Legge;
- la ratio, ossia il bene giuridico tutelato dalla norma, risiede nell’esigenza di salvaguardare la collettività affinchè determinate attività delicate, socialmente rilevanti, vengano svolte solamente da chi possegga accertati requisiti morali e professionali espressamente previsti dalla Legge.
Sulla scorta di quanto detto, dunque, il risvolto penalistico si affaccia per la prima volta all’orizzonte di una professione non più regolata all’interno del solo ordinamento sportivo.
Particolare attenzione merita poi il III comma della norma, che prevede l’irrogazione di una pena da uno a cinque anni e della multa da 15.000,00 a euro 75.000,00 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione ovvero dirige l’attività di persone che sono concorse nel medesimo reato.
Consapevole della spiccata ed evidente refrattarietà dell’ambiente, al fine di far comprendere agli operatori del settore il cambio epocale, il Legislatore ha ritenuto necessario menzionare l’articolo 348 c.p. nel DPCM 24 febbraio 2020, nel quale, sostanzialmente, veniva ribadita l’applicabilità del predetto reato anche a chi esercita abusivamente la professione di Agente Sportivo.
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4. LE PERSONE GIURIDICHE ISCRITTE NEL REGISTRO DEGLI AGENTI: PROFILI PENALI
Il risvolto penalistico di cui si è ampliamente discusso assume particolare interesse in relazione all’operato di alcune agenzie iscritte al Registro degli Agenti sportivi.
Com’è noto, infatti, presso il Registro degli Agenti possono iscriversi sia persone fisiche che persone giuridiche ed è altrettanto noto che queste ultime, per prassi, si avvalgono al proprio interno, dell’operato sia di soggetti legittimati ad operare quali agenti sia di collaboratori e/o soci che sono, però, privi dei requisiti soggettivi per l’iscrizione.
Per dovere di completezza espositiva sul punto, una persona giuridica può essere iscritta nel Registro degli Agenti sportivi a patto che la maggioranza assoluta delle quote sia detenuta da soggetti legittimati ad esercitare come Agenti e che i soci non dispongano in via diretta o mediata, di quote di partecipazione in altre società di Agenti sportivi.
Fatta questa precisazione, ritorniamo sulla disamina normativa delle società iscritte nel Registro degli Agenti, la quale risulta sul punto molto stringente e allo stesso tempo sufficientemente chiara, dal momento che ciascuna società può, nell’ambito della propria organizzazione interna, conferire incarichi a collaboratori e/o soci non legittimato ad operare quali Agenti Sportivi, ma con la doverosa precisazione che gli stessi non potranno mai assumere l’incarico di sottoscrivere o far sottoscrivere atti e documenti, di intrattenere trattative finanche dalla loro fase embrionale e di rappresentare anche informalmente l’atleta. Più nel dettaglio, gli stessi possono intrattenere rapporti con gli atleti, ma incorrono in una sfera di c.d. presunzione di sanzione ogniqualvolta intrattengono rapporti, anche minimi, con le società, essendo il loro apporto consentito solo all’interno della propria agenzia di riferimento e mai eterorivolto.
Rieti, 29 marzo 2025
Avv. Luca Datti
5.RIFERIMENTI
- www.assotutelati.com. L’agente sportivo e l’esercizio abusivo della professione
- NOTAIO PAPPALARDO A. L’introduzione del nuovo modello delle società degli agenti sportivi. Articolo del 14 maggio 2024
- PIRISI F., www.studiocataldi.it. Articolo del 15 settembre 2020