IL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

1. INTRODUZIONE

Per poter partecipare alle manifestazioni nazionali ed internazionali le società calcistiche, prima che finisca la stagione sportiva, sono tenute a porre in essere una serie di adempimenti necessari la prosecuzione del proprio esercizio.

Per questa ragione la FIGC emana ogni anno un diktat – il famigerato “Sistema di licenze nazionali” – che pone una serie di condizioni necessarie per l’iscrizione delle società professionistiche al campionato di massima serie.

Il sistema individua tre criteri fondamentali:

1. legali – economico finanziario;

2. infrastrutturali;

3. sportivi ed organizzativi.

Come vedremo nel corso della presente trattazione, la violazione di detti criteri può essere fonte, tra le altre cose, di responsabilità disciplinare per la società sportiva.

Nel presente elaborato si analizzeranno, prevalentemente, gli aspetti economici, legali e finanziari, con un occhio di riguardo al ruolo fondamentale per il rilascio delle licenze nazionali ricoperto dalla Covisoc, che è l’organo di controllo che monitora le situazioni economiche-finanziarie delle società calcistiche.

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2. ADEMPIMENTI DI CARATTERE LEGALE-ECONOMICO

Il primo adempimento di carattere legale-economico consiste nel depositare entro un termine prestabilito (tendenzialmente nelle prime settimane di maggio) presso la Covisoc copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo o temporaneo, correlato altresì dei passaporti e degli eventuali accordi di dilazione dei pagamenti.

Le società devono produrre la documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti nei confronti delle società affiliate a federazioni estere.

In caso di contestazioni riguardanti l’adempimento dei debiti derivanti dall’acquisizione internazionale dei calciatori, le società devono depositare presso la Covisoc copia della documentazione riguardante la lite “non manifestamente infondata” instaurata dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

I medesimi adempimenti devono poi essere osservati per l’acquisizione nazionale con rilevanza internazionale dei calciatori sia a titolo definitivo che temporaneo.

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3. ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE E PATRIMONIALE

Gli oneri di carattere fiscale sono molteplici e prevedono, tra le altre cose, il periodico deposito innanzi alla Covisoc di copia della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva. Assolti tali adempimenti, il legale rappresentante della società o il soggetto responsabile del controllo contabile procede a depositare la relativa quietanza, in formato elettronico o cartaceo.

E’ altresì necessario depositare la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dal Presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’esistenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, indicando anche eventuali modifiche statutarie intervenute fino a quel momento.

Devono altresì essere indicati alla Covisoc gli estremi dei conti bancari intestati alla società e dedicati esclusivamente al pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e di altri tributi, quali IRES, IRAP e IVA degli anni precedenti, nonché del contributo nei confronti del fondo di fine carriera.

Un ulteriore documento che deve essere depositato presso la Covisoc è la copia della situazione patrimoniale intermedia all’anno precedente, la quale deve essere stata approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (limited review).

L’ inosservanza di tale adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso.

Una delle novità per quanto concerne il rilascio delle licenze nazionali (punto 1 – lettera D) è l’espresso divieto alla partecipazione a competizioni non riconosciute dalla FIFA dalla UEFA o dalla FIGC, una sorta di “clausola anti Superlega”.

Tale divieto risulta ad oggi anacronistico poiché la pronuncia del Tribunale Mercantile di Madrid (sent. n. 69/2024) produrrà effetti rilevanti per quanto riguarda il potere monopolistico esercitato dai maggiori organi del movimento calcistico internazionale.

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4. ADEMPIMENTI DI CARATTERE ECONOMICO

Uno dei criteri economici- finanziari più rilevanti riguarda l’assolvimento dei debiti scaduti nei confronti di società affiliate a federazioni estere, relativi a corrispettivi, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo status ed il trasferimento dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori, corroborato dal deposito innanzi alla Covisoc di relativa dichiarazione.

Deve altresì essere assolto il pagamento degli emolumenti figure parte del Consiglio collegiale. L’attestazione dell’adempimento in oggetto deve essere corredata da copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionali, nonché da copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti.

Un ulteriore adempimento prevede inoltre il pagamento dei debiti risultanti dal conto campionato o dal conto trasferimenti nei confronti della FIGC e della Lega, corroborato dal deposito presso la Lega nazionale professionisti Serie A della documentazione attestante detto adempimento.

Altro adempimento di carattere economico riguarda il pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega, corroborato dal deposito presso la Covisoc di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società.

La pendenza di eventuali contenziosi non rileva quale causa di esclusione degli emolumenti dall’ammontare complessivo dovuto, salvo eventuali pronunce anche solo di carattere cautelare.

Devono altresì essere pagati gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio dell’anno precedente l’iscrizione al campionato per le figure di:

– medico responsabile sanitario, operatori sanitari prima squadra;

– preparatori atletici prima squadra, delegato e vice delegato per la gestione dell’evento, supporter lysone officer e disability access officer;

– dirigente responsabile della gestione, segretario generale sportivo, responsabili amministrazione finanza e controllo, responsabile ufficio stampa, responsabile marketing commerciale, responsabile del settore giovanile, team manager direttore sportivo.

L’attestazione degli adempimenti si effettua depositando presso la Covisoc una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, corredata degli accordi contrattuali.

Oltre ai pagamenti dei tributi IRES, IRAP e IVA degli anni precedenti, le società devono altresì versare il contributo relativo al fondo di fine carriera.

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5. ADEMPIMENTI DI CARATTERE CONTABILE

Presso la Covisoc deve essere depositata anche copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno dell’anno precedente, con allegata relazione della società di revisione.

Deve altresì essere depositata documentazione attestante l’avvenuto superamento dell’ipotesi prevista dall’articolo 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) o dall’articolo 2482-ter (riduzione del capitale al disotto del minimo legale) del codice civile ed eventualmente risultante della situazione patrimoniale intermedia.

È opportuno precisare che qualora la relazione sul bilancio d’esercizio della società di revisione esprima un giudizio negativo o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio, dovrà essere predisposta nuova relazione da parte della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante le ragioni alla base delle situazioni in oggetto.

Un aspetto ugualmente rilevante riguarda il deposito presso la Covisoc di una relazione della società di revisione contenente un capitolo relativo alla continuità aziendale (c.d. qualified except for option).

L’ inosservanza dei criteri di cui sopra può determinare la mancata concessione della licenza per il campionato di serie A.

Ferrara, 5 giugno 2024

Dott. Raffaele Sero

6. RIFERIMENTI

· https://www.figc.it/media/182124/manuale-licenze-nazionali_serie-a_-2023-2024.pdf

· https://www.figc.it/it/federazione/norme/norme-organizzative-interne/

· https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-vii/sezione-v/art2482ter.html