LO “SCANDALOSO” CASO DI LAUTARO MARTINEZ
1.INTRODUZIONE: I FATTI DI JUVENTUS – INTER
Lo scorso 16 febbraio 2025 è andato in scena il match tra Juventus e Inter valevole per il 25° turno del Campionato di Serie A TIM, conclusosi con il risultato di 1 a 0 in favore dei padroni di casa.
Insolitamente, si è trattato di match alquanto tranquillo sotto l’aspetto delle tensioni tra le due squadre all’interno del rettangolo di gioco, ma lo stesso non può dirsi con riferimento a quello delle polemiche extracampo. Di fatti, al fischio finale dell’arbitro, mentre si avviava verso il tunnel direzione spogliatoi, Lautaro Martinez, capitano della squadra meneghina, è stato ripreso dalle telecamere a bordo campo nell’atto di proferire una serie di espressioni blasfeme che, a giudicare dal labiale, lascerebbero poco spazio ad interpretazioni.
Nonostante l’apparente inequivocabilità delle immagini, immediatamente oggetto di processo mediatico ancor prima che federale, non è stato in prima facie possibile per il Giudice sportivo sanzionare la scabrosa condotta tenuta dal capitano interista, stante la mancata disponibilità a mani delle autorità federali di una traccia audio che confermasse l’effettivo proferimento delle espressioni incriminate. Grazie a questo difetto procedimentale Martinez, allo stato degli atti ancora impunito, ha quindi potuto prendere parte ai successivi due turni del campionato di Serie A.
Tuttavia, a distanza di pochi giorni dall’accaduto, parrebbe che la Procura federale della FIGC sia entrata in possesso della traccia audio del momento incriminato, sulla cui base sarebbe quindi pronta ad avviare un’azione disciplinare nei confronti calciatore interista.
Lo scopo del presente articolo è quello di analizzare i profili sostanziali e procedurali della vicenda sinteticamente descritta nel presente paragrafo, esaminando la natura della violazione potenzialmente ascrivibile al calciatore, le sanzioni nelle quali lo stesso potrà eventualmente incorrere ed i meccanismi sottesi all’attivazione della Procura federale.
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2.LA DISCIPLINA GENERALE: L’ORMAI DEPENALIZZATO REATO DI BESTEMMIA
Con riferimento agli aspetti sostanziali della vicenda in oggetto, attinenti quindi alla natura della presunta infrazione commessa dal calciatore, si ritiene utile prendere le mosse dalla sintetica analisi della disciplina statale di riferimento.
Al riguardo, occorre partire dall’oramai depenalizzata violazione di cui all’art. 724 c.p., enucleante la contravvenzione[1] della “Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”. Con specifico riguardo alla fattispecie della bestemmia, il comma I della norma, nella sua formulazione originaria, recitava: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila[2]”.
La norma codificava una fattispecie di reato doloso ove il bene leso dalla condotta veniva individuato nel buon costume, da intendersi quale complesso di regole e canoni di condotta (anche non espressamente codificati) cui dovrebbe uniformarsi il comune vivere civile.
Successivamente, per effetto dell’art. 57 del D.lgs. n. 507/1999 la fattispecie in oggetto è stata derubricata a mero illecito amministrativo, con la norma che ha sostituito le parole “è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila” con “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila”, di seguito ulteriormente modificate in “da euro 51 a euro 309”.
Sebbene paia superfluo specificarlo, trattasi di illecito amministrativo raramente perseguito da parte delle autorità competenti.
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3. LA DISCIPLINA FEDERALE: LA VIOLAZIONE CONTESTATA
Venendo ora all’esame del cuore della vicenda e, quindi, della violazione federale potenzialmente contestabile a Lautaro Martinez, questa risulta codificata all’art. 37 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC (rubricato appunto “Utilizzo di espressione blasfema”) il quale prevede: “in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione”.
Nel caso di specie, essendo state le espressioni appunto proferite dopo il termine della gara, ai fini della responsabilità disciplinare assumerebbe appunto rilievo l’espressione “in occasione” della gara, la quale consente di estendere l’area della punibilità anche alle condotte tenute al di fuori dei 90 minuti di gioco.
Fermo quanto sopra, stante il tenore letterale, qualora venisse quindi accertata la responsabilità disciplinare del calciatore argentino quest’ultimo dovrebbe essere teoricamente sanzionato con la squalifica di almeno una giornata dal calcio giocato.
Tuttavia, l’assunto in oggetto non tiene conto dell’eventualità che Martinez decida di optare per l’istituto del patteggiamento, dalla cui applicazione consegue un non trascurabile sconto di pena in favore dell’interessato, di misura variabile a seconda che il patteggiamento intervenga ante o post deferimento[3]. Nello specifico, con riferimento alla prima ipotesi, l’art. 126 del CGS FIGC prevede la possibilità per l’interessato di commutare la pena o di ottenere una riduzione fino ad un massimo della metà sulla pena in concreto[4]; con riferimento alla seconda, il successivo art. 127 del Codice prevede ugualmente la possibilità di commutare la pena o di ottenere una riduzione fino ad un massimo di un terzo sulla pena in concreto.
Considerato quindi l’edittale previsto dalla norma, il fatto che la condotta sia stata tenuta al termine e non in costanza della gara e, ultimo ma non per importanza, lo sconto di pena conseguente all’accesso all’istituto del patteggiamento, qualora venisse effettivamente incardinato il procedimento in oggetto e il calciatore decidesse di optare per la soluzione pattizia, è verosimile che la vicenda si concluda con l’attribuzione di una multa o, nel più estremo dei casi, di una giornata di squalifica.
Di contro, qualora il calciatore dovesse insistere nel sostenere la propria innocenza (come ad oggi sempre fatto) e quindi optare per un processo a cognizione piena, questi si riserverebbe la possibilità di una piena assoluzione nel merito, ma col rischio di vedersi applicata una sanzione più grave di quelle indicate ai punti che precedono.
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4. ASPETTATI PROCEDURALI: L’INTERVENTO DELLA PROCURA FEDERALE
A conclusione del presente elaborato si ritiene ora necessario spendere alcune considerazioni circa i meccanismi sottesi all’attivazione della Procura federale (prescindenti dagli esposti di associazioni di dubbia serietà ed attendibilità).
Come evincibile dal Comunicato n. 170 del 18 febbraio 2025 del Giudice sportivo, Dr. Gerardo Mastandrea, nessun provvedimento è stato infatti adottato dall’autorità al termine della 25° giornata di Campionato.
Il motivo è quello indicato in premessa: il Giudice sportivo non disponeva di un file audio che gli consentisse di appurare nell’immediatezza l’effettiva illegittimità della condotta tenuta da Martinez.
Ebbene, ferma la competenza dell’autorità sopraindicata per i fatti inerenti al calcio giocato, per quale motivo pende ancora sul calciatore la possibilità di un giudizio innanzi al Tribunale federale?
In primo luogo, occorre considerare il disposto dell’art. 118 del CGS FIGC, il quale rimette a discrezione della Procura federale l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’interessato, in presenza di notizie acquisite direttamente dalla Procura medesima o su libera segnalazione di terzi soggetti (purchè non in forma anonima).
Con riferimento invece al riparto di competenze tra Giudice sportivo e Tribunale federale, occorre considerare l’art. 25 del CGS CONI, il cui primo comma stabilisce la competenza de residuo del Tribunale federale limitata ai soli casi in cui “non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali”.
La norma è poi riprodotta specularmente all’art. 79 CGS FIGC.
Considerato quanto sopra, il CGS FIGC enuclea quindi un corpus di materie per le quali è prevista la competenza esclusiva e preliminare del Giudice sportivo[5], ma non esclude in riferimento alle medesime la possibilità di una successiva attivazione della Procura federale, a mezzo ricorso da depositarsi innanzi al Tribunale federale, in assenza di una puntuale attivazione del Giudice sportivo competente e ferma in ogni caso la rilevanza disciplinare della condotta eventualmente contestata.
Attendiamo quindi con ansia i successivi sviluppi della vicenda in oggetto, tenuto conto che, in ogni caso, la Procura è tenuta ad iscrivere nel Registro CONI i fatti d’indagine entro 30 giorni dalla ricezione della notitia criminis e che, dal momento dell’iscrizione, ha termine sino a 60 giorni per lo svolgimento delle indagini, al termine delle quali formulare richiesta di archiviazione del procedimento o notificare avviso di conclusione delle indagini.
Termini, lasciatemelo dire, sin troppo brevi, considerata la scabrosità della condotta imputata al capitano interista, tale da ledere profondamente la sensibilità dei media o di illustri esponenti della tifoseria organizzata.
Milano, 6 marzo 2025
Avv. Andrea Melis
5. RIFERIMENTI
- Brocardi.it. (2024, March 2). Art. 724 Codice Penale – Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Brocardi.it. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art724.html
- Brocardi.it. (n.d.). Art. 39 Codice Penale: Reato – distinzione fra delitti e contravvenzioni. Brocardi.it. https://www.brocardi.it/pdf/1/4454/750b7591fa6fb8124c872fb1d65af582.pdf?view=1
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). (2014, June 11). Codice della giustizia sportiva. https://www.coni.it/images/DEF_11.06.2014_CODICE_DELLA_GIUSTIZIA_SPORTIVA__.pdf
- Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). (2024, September 9). Codice di giustizia sportiva FIGC: Modifica – aggiornato al 09-09-2024. https://www.figc.it/media/248378/codice-di-giustizia-sportiva-figc_modifica_-aggiornato-al-09-09-2024.pdf
- Lega Serie A. (2025, February 18). Comunicato ufficiale n. 170. Lega Serie A. https://img.legaseriea.it/vimages/67b4a494/Cu170.pdf
[1] Secondo quanto previsto dall’art. 39 c.p. i reati si dividono in delitti e contravvenzioni, i quali si distinguono in base al trattamento sanzionatorio previsto dal codice: i reati sono puniti con le pene della multa, della reclusione e dell’ergastolo, mentre le contravvenzioni con le sole pene dell’ammenda e dell’arresto.
[2] In un primo momento, con sentenza della Corte costituzionale 18 ottobre 1995, n. 440, la norma è stata dichiarata incostituzionale relativamente alle parole “o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”, per poi essere del tutto depenalizzata per effetto dell’art. 57 del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
[3] Nella giustizia federale il deferimento rappresenta il corrispettivo del rinvio a giudizio nell’ambito del processo penale (costituente momento di effettivo esercizio dell’azione penale).
Per una trattazione di dettaglio dell’istituto e del processo disciplinare in generale, si rimanda ai nostri precedenti contributi ai seguenti link: LA GIUSTIZIA DISCIPLINARE (PARTE 1) – Hermes Sports Law ; GIUSTIZIA DISCIPLINARE – PARTE SECONDA – Hermes Sports Law
[4] Ossia sulla pena cui si farebbe applicazione nel caso si procedesse secondo il rito ordinario.
[5] Indicate all’art. 65 del CGS FIGC.