LA GIUSTIZIA DISCIPLINARE (PARTE 1)

1. INTRODUZIONE

La giustizia disciplinare riveste un ruolo cruciale nel mantenere l’integrità e il rispetto delle regole all’interno delle organizzazioni sportive.

In questo articolo esploreremo brevemente il concetto di giustizia disciplinare, analizzandone i diversi modelli e mettendone in risalto l’importanza nel mantenere un ambiente sportivo etico e conformante alle normative. Analizzeremo poi i principi regolatori del procedimento disciplinare e gli organi coinvolti nell’adozione dei relativi provvedimenti, in rispondenza ai principi di equità del procedimento e di adeguatezza/proporzionalità della sanzione sportiva.

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2. GIUSTIZIA DISCIPLINARE E CATEGORIE DI RESPONSABILITA’

La giustizia disciplinare comprende quell’insieme di procedimenti che hanno ad oggetto fattispecie specifiche, nascenti da comportamenti omissivi o commissivi che violano i precetti dell’ordinamento sportivo e che sono, di conseguenza, rilevanti a livello disciplinare.

 Con riferimento ai sodalizi sportivi, il sistema disciplinare prevede tre modelli di responsabilità:

  • diretta, legata a fatti compiuti dai soggetti rappresentanti dei sodalizi sportivi;
  • oggettiva, quando l’affiliato è convocato a rispondere, indipendentemente    dall’elemento soggettivo (dolo o colpa), del verificarsi di comportamenti di soggetti terzi rispetto agli organi rappresentativi del medesimo;
  • presunta, comprendente una vasta gamma di situazioni, nelle quali l’affiliato per andare esente da responsabilità è tenuto a dimostrare la propria estraneità ad uno o più fatti disciplinarmente rilevanti.

Dei modelli appena esaminati quello della responsabilità presunta è sicuramente il più controverso, in quanto comporta l’automatica ascrizione di responsabilità in capo al sodalizio, salvo che quest’ultimo riesca a dimostrare – con un onere della prova pressocché “diabolico” – la propria estraneità rispetto all’agire anti-doveroso dei propri componenti o, comunque, la propria incolpevole (mancata) conoscenza.

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3. PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO E GIUDICI COMPETENTI

Il procedimento disciplinare risulta fortemente improntato sul modello del procedimento penale dello stato, dal quale mutua meccanismi e principi fondamentali.

In particolare, con riferimento ai principi regolatori del procedimento, dall’art. 44 del Codice di giustizia sportiva della FIGC – che qui si prende come modello – ne enuclea di diversi, tra cui:

  • diritto di difesa;
  • parità delle parti;
  • rispetto del principio del contraddittorio;
  • principi del giusto processo.

Il procedimento disciplinare, al pari di quello penale, vede la centralità di un terzo soggetto deputato alla promozione dell’accertamento giudiziale, rappresentato dalla Procura federale.

Tale organo svolge quindi funzione inquirente, promuovendo la repressione degli illeciti sanzionati da Statuti e norme federali ed esercitando, in via esclusiva, l’azione disciplinare contro tesserati, affiliati e contro tutti gli altri soggetti legittimati secondo le norme delle singole Federazioni.

L’azione viene quindi incardinata presso i giudici competenti, rappresentati in primo grado dal Tribunale federale ed in secondo grado dalla Corte federale D’Appello. Data la complessità degli aspetti insiti alla giustizia disciplinare e al relativo procedimento, riteniamo opportuno ritornare sul tema in una successiva pubblicazione, per offrire al lettore un quadro più completo dell’argomento, confidando comunque che questo primo contenuto abbia offerto al lettore le prime chiavi per la giusta comprensione della materia.

Milano, 2 dicembre 2023

Dott. Giacomo Maria Millozzi

Dott. Iago Outeda Bos

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