LA TPO E LA SUA SCOMPARSA
1. INTRODUZIONE
Sulla mia newsletter scrivo di diritto e di politica in ottica sportiva, d’altronde sono argomenti complessi, che non hanno saputo ritagliarsi giusta considerazione sulle pagine dei quotidiani nazionali. Nel Belpaese la materia è parecchio in erba e per avvocati o presunti tali, come il sottoscritto, è difficile trarne argomento di discussione, piuttosto oggetto di divulgazione.
La sports law, inglesismo entrato nel linguaggio comune dei giuristi d’oltremanica, rimane una practice di nicchia e non per questo cara agli amanti della disciplina giuslavorista. Sono in tanti a cercare fortuna altrove, laddove la materia trova terreno fertile nella giurisprudenza proveniente dalle corti dei tribunali spagnoli e inglesi. Occorre mettersi alla ricerca di canali d’informazione, i quali si rivolgono a un ristretto gruppo di appassionati. Nonostante rappresentino validi strumenti di ricerca, Olympialex e Football Legal hanno un prezzo proibitivo per le tasche dei consumatori. Per quanto mi riguarda, preferisco gli articoli di SPORTSLEX.it e LawInSport, che propongono argomenti di massa, espressi in un linguaggio alla portata di tutti, catalogazione sistemica eviscerata in una bibliografica enumerativa sia della law in books che della law in action. Eppure, per permettervi di prendere familiarità con istituti tratti da un repertorio prosaico e dottrinale, ho deciso di scrivere un glossario.
Questo thesaurus contiene termini calcistici, parole appartenenti a un vocabolario grezzo, tipico dei baretti di zona, luoghi di ritrovo intrisi di volgarità e passione. Non curanti degli errori lessicali ovvero di concetto, annullando le differenze culturali, gli avventori sposano un linguaggio ricco di particolarismi: diritto e obbligo di riscatto, opzione, premio di valorizzazione, procuratore e così via.
Cominciamo, quindi, con le Third Party Ownership (TPO), volgarmente note con il termine di comproprietà.
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2. LA PREVIGENTE DISCIPLINA DELLE TPO
Secondo il previgente art. 102-bis delle Norme organizzative interne della FIGC (NOIF), enti creditizi e fondi di investimento, proprietari di spartizioni del vincolo sportivo sugli atleti, hanno diritto a una partecipazione sul cartellino: “Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest’ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto”.
Su approvazione del Consiglio Federale entro cinque giorni dalla sottoscrizione, redatto per iscritto a immagine del modulo predisposto dalla Lega, l’accordo doveva avere una durata di almeno due anni.
Previo consenso della compartecipante, inoltre, la cessionaria aveva diritto alla cessione a titolo definitivo ovvero temporaneo del negozio giuridico patrimoniale sottoscritto con il ceduto.
“Third party ownership relates to the sale to a third party of a future transfer value. The entity buying the share believes the player has the potential to be transferred for a higher fee than it paid for the transfer share. For the club employing the player, the sale of portions of the economic rights helps it to balance its books and find credit from alternative sources. While risks are high, so are the potential gains”, scrivono Ariel N. Reck e Daniel Geey.
In data 25 giugno 2015 scomparirono le cosiddette compartecipazioni, unità economiche di cui società e associazioni sportive vantano titolo di proprietà.
Le frazioni di contratto erano depositate presso l’opportuna FSN e, sebbene l’atto di acquisto e di tesseramento rimanessero inalterati, la sua patrimonialità veniva ripartita tra i suoi proprietari.
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3. IL CASO NEYMAR
Pratica molto frequente tra gli investitori del Sud America, che adottano politiche di autofinanziamento, crescendo un pool di talenti allo scopo di venderli al miglior offerente. Un bad habit dei tesseranti, che si indebitano ovvero cedono quote di partecipazione all’agente o al padre dell’altro contraente.
Occorre citare il case study di Neymar, promessa del calcio brasiliano e stella del Santos, il primo esempio a essere finito in lizza per la vittoria del Ballon d’Or senza avere mai giocato in Europa.
A un anno dalla scadenza del contratto la N&N, società del papà, aveva diritto a scegliere la prossima destinazione di O’Ney. Dalla cessione del centravanti carioca la famiglia avrebbe guadagnato la bellezza di 57.1 milioni di euro.
La squadra bianconera, eppure, ha fatto ricorso alla Corte Arbitrale di Losana (CAS), lamentando un danno in forma di lucro cessante di più della metà del costo dell’operazione. Invece, nella giornata del 7 luglio del 2020, il Tribunale ha emesso un lodo definitivo di rigetto della suindicata istanza di risarcimento.
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4. LA DISCIPLINA DI CUI AL FIFA RSTP
In osservanza del combinato disposto dell’art. 1 lett. b) delle Rules of Association e dell’art. 221 del Regolamento Ligue de Football Professionnel, dopo la Federcalcio inglese, francese e polacca, si è tenuto il Comitato Esecutivo della FIFA a Marrakech: “In general, bridge transfers involve clubs collaborating to transfer players through a bridge club to a destination club where the player was never fielded by the bridge club”. All’opposto, l’art. 18-bis RSTP proibirebbe solamente eventuali Third Parties’ Influence (TPI): “No club shall enter a contract which enables any other party to that contract or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams”.
D’altro canto, in ottemperanza dell’art 24 RSTP, come modificato dalla Delibera n. 1464/2014, era fatto divieto di ricorrere alle TPO stante il rischio di una loro strumentalizzazione per generare trasferimenti ponte: “Any two consecutive transfers, national or international, of the same player connected to each other and comprising registration of that player with the middle club to circumvent the application of the relevant regulations or laws and/or defraud another person or entity”.
Movimentazioni economiche che impattano sul contributo di solidarietà e indennità di formazione, i bridge transfer contribuiscono a consentono di beneficiare di una minore imposizione fiscale.
Con la circolare n. 1790 RSTP la FIFA ha vietato la compravendita di giocatori minorenni, salvo le ipotesi di allontanamento dell’atleta dal paese d’origine per motivi umanitari o di completamento di un programma di scambio culturale nel paese ospitante. Si ricorsa come squadre quali Manchester City, Chelsea e La Spezia siano state appunto sanzionate per avere integrato condotte di traffico illecito di atleti minorenni.
La disposizione in commento non è stata esente da critiche, ponendosi in potenziale contrasto libertà di circolazione dei cittadini dell’UE e potendo, per queste ragioni, essere potenziale motivo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
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5. CONSIDERAZIONI FINALI
Gli organi deputati alla vigilanza hanno sette giorni per consultare la documentazione contrattuale, autorizzando o rigettando il nullaosta internazionale sulla piattaforma del Transfer Matching System (TMS). L’omessa risposta, esito dell’autorizzazione al tesseramento provvisorio, potrebbe tradursi in un aggiramento del divieto sulle TPO finalizzato ad abbattere i costi sull’indennità di formazione (disciplinata all’art. 102, comma 6, NOIF), integrando abusivamente un’operazione di elusione fiscale.
In ossequio del Trattato sull’Unione Europea (TUE), come modificato dall’Accordo di Lisbona del 2007, la specifity of sport qualifica la normazione del connotato della sporting exception. Dissimulazione di un esborso che, “a way to anchor a players economic rights”, permetterebbe ai parametri zero di strappare, a danno della squadra acquirente, ricchi stipendi nonché vantaggiose condizioni contrattuali.
Di contro, si rappresenta come nell’estate del 2021, con le decisioni n. FDD-7916, FDD-7917, il Comitato Disciplinare della FIFA ha sanzionato sia l’Angers SCO che il Paris FC, per avere violato le disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2-bis, RSTP. Le società avrebbero leso la normativa di settore, per cui l’autorità giudicante aveva punito le convenute per avere ricoperto funzione intermedia nel rapporto tra cadente e cessionario.
Il litisconsorzio traeva origine dall’acquisizione del meno noto club della capitale francese di Kevin Bemanga, res litigiosa del contratto di vendita. Il ceduto, poi, passava a titolo definitivo all’altra convenuta, affare da cui entrambe le squadre traevano saldo positivo aggirando il pagamento del già menzionato solidiarity mechanism. Nel caso de quo l’Angers SCO non aveva saldato la burden of proof della comfortable satisfaction voluta dal FIFA Disciplinary Committee il quale, a superamento della balance of probabilities, puniva l’indebito aggiramento della regolamentazione di settore.
Il Giudice, “for the purpose of the player playing organised football”, infliggeva quindi una sanzione di CHF 30.000 e un divieto di tesseramento della durata di una sessione di mercato. Come si legge sull’approfondimento firmato dall’Avvocato Luca Ferrari: “While protection of a club’s independence is vital to the integrity of football competitions such that FIFA should ensure the strictest compliance with the TPI prohibition, funding players’ acquisition should be accepted as a viable solution for clubs to cope with financial difficulties and UEFA FFP restrictions. One should be wary and avoid the risk of investors in football talent being demonized much in the way in which, in the past, the Catholic Church saw the devil’s claw in capitalism”.
La scomparsa della comproprietà è da attribuire ai club implicati nella mala conducta della casta dei procuratori, attentatori alla saldezza dell’apparato calcio, disperso in un mercato, oltre che caotico, scricchiolante.
Milano, 8 giugno 2024
Dott. Giovanni Maria Seregni