Questo elaborato cercherà di rispondere a tali domande, partendo dall’inciso contenuto all’art. 25, comma I-ter, D.lgs. n. 36/2021, ai sensi del quale “le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1 (quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”
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