LA “PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO” E LA SUA ESCLUSIONE DALL’ORDINAMENTO SPORTIVO
1. INTRODUZIONE
In data 18 marzo è stata depositata una decisione significativa dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale della FIGC; si è infatti stabilito che l’istituto previsto all’art. 131-bis del Codice Penale – “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto’’– non è applicabile all’ordinamento sportivo.
Questo articolo si propone di analizzare il perché la decisione n. 177 abbia tale rilevanza per l’ordinamento giuridico sportivo, ripercorrendo il caso di specie e i motivi sottesi alla mancata applicazione dell’istituto penale.
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2. ANALISI DELLA DECISIONE N. 177/2024
Nel dicembre 2023 la Società Taranto F.C. 1927 S.r.l. non ha rispettato il termine di versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023.
Il mancato pagamento è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportiva: la ragione di tale interesse risiede nell’esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, nonché di assicurare la regolarità della competizione, che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva a scapito delle regole fiscali, previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva.
Data l’importanza dell’inadempimento nel febbraio 2024 la Procura Federale ha deferito Salvatore Alfonso, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della
società calcistica, per rispondere ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 33 comma 4 del CGS della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva.
La difesa, sostenuta dall’Avvocato Chiacchio, ha sottolineato nelle proprie memorie come il tardivo adempimento dovesse attribuirsi a una causa di forza maggiore, domandando quindi il proscioglimento dell’amministratore e, in subordine, dichiararsi la sua non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La causa di forza maggiore invocata a motivazione del mancato pagamento deriverebbe da alcuni danneggiamenti da attribuirsi ai tifosi ospiti, i quali avrebbero manomesso la Curva Sud dello stadio, comportandone, a seguito di provvedimenti del Sindaco di Taranto, la chiusura, così recando un danno patrimoniale di notevole dimensione alla società deferita impedendole di provvedere puntualmente ai versamenti dovuti.
Il Tribunale ha ritenuto del tutto irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare la causa di forza maggiore, richiedendo questa la sussistenza di una situazione di irresistibilità, tale da precludere al soggetto agente il compimento dell’azione doverosa: elementi non riscontranti nel caso di specie.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato l’impossibilità di dar seguito alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto istituto non espressamente riconosciuto nell’ordinamento sportivo.
L’applicazione dell’istituto nell’ordinamento penalistico è condizionata al rispetto di una serie di stringenti quanto dettagliati requisiti:
· la riconducibilità della fattispecie alle ipotesi in cui il fatto può ritenersi di particolare tenuità;
· la non abitualità della condotta;
· il rispetto degli edittali del trattamento sanzionatorio normativamente previsti.
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3. L’ART. 131-BIS DEL CODICE PENALE
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto rientra nell’alveo delle c.d. cause di non punibilità ed è preordinata ad escludere la punibilità dell’imputato per fatti che, sebbene astrattamente costituiscano reato, risultano espressione di un grado di offensività particolarmente tenue.
La matrice dell’istituto, costituente strumento di deflazione dei carichi giudiziari, va ricercato nei principi di offensività, sussidiarietà e proporzionalità, tipici della materia
penale.
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4. POSSIBILI CONSEGUENZE PER L’ORDINAMENTO SPORTIVO
Nell’ordinamento giuridico sportivo la mancata applicazione di tale norma penale potrebbe essere motivo di una maggiore responsabilità finanziaria: le società sportive saranno maggiormente incentivate a rispettare i termini di pagamento delle obbligazioni fiscali in quanto non sarà possibile evocare la particolare tenuità del fatto per evitare sanzioni penali, promuovendo una gestione finanziaria più scrupolosa e conforme alle normative.
L’esclusione dell’art. 131-bis c.p. contribuirà dunque a migliorare l’immagine del settore sportivo, spesso oggetto di critiche per la gestione finanziaria opaca.
La certezza di una gestione più rigorosa delle risorse finanziarie potrà attrarre maggiori investimenti e sponsorizzazioni, creando un virtuoso ciclo di crescita e sviluppo per le società sportive.
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5. CONCLUSIONI COMPLESSE
Questa misura rafforza la fiducia nel sistema sportivo e promuove un’amministrazione più etica e conforme alle leggi, contribuendo a un ambiente sportivo maggiormente trasparente e regolamentato.
Tale decisione normativa promuove una cultura della legalità e della responsabilità finanziaria che avrà benefici duraturi per l’intero sistema sportivo.
Milano, 19 Giugno 2024
Maria Silvia Papagna
6. RIFERIMENTI
1) https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-v/capo-i/art131bis.html
2) https://www.figc.it/media/227789/sez-disciplinare-decisione-n-