LO SPORT IN COSTITUZIONE

1. INTRODUZIONE

E’ dello scorso 20 settembre l’approvazione all’unanimità del disegno di legge costituzionale n. 715-B, con il quale la Camera dei Deputati ha modificato la formulazione dell’art. 33 della Costituzione, introducendo il seguente comma: “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme“.

Così, l’attività sportiva entra finalmente e a pieno diritto nel quadro dei valori costituzionalmente tutelati.

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2. CONTENUTO DEL NUOVO ART. 33 COST.

Fatte queste considerazioni preliminari, possiamo ora analizzare le novità introdotte per effetto della riforma.

Ad avviso dello scrivente, risulta di particolare interesse la ricerca della ratio che ha spinto il legislatore ad individuare l’art. 33 Cost. quale destinatario della modifica, in luogo degli artt. 9 e 32 Cost., anch’essi passati al vaglio del legislatore.

Con riferimento all’art. 9, tutelante la cultura e la ricerca scientifica, oltreché il patrimonio artistico e socio-culturale della Repubblica, essendo la norma stata a sua volta oggetto di riforma costituzionale – operata per effetto della Legge cost. n. 1/2022 – il legislatore ha probabilmente ritenuto di non doverne “appesantire” ulteriormente la portata.

Con riferimento all’art. 32 Cost., tutelante la salute dell’individuo, considerata la particolare pregnanza attribuita a tale diritto fondamentale, il legislatore ha probabilmente ritenuto che, collocando la riforma nell’ambito della norma in oggetto, si sarebbe dato esclusivo risalto ad un aspetto – quale quello della salute psicofisica della persona e dei benefici conseguenti alla pratica sportiva – che è uno solo dei tanti profili dai quali può essere osservato il fenomeno sportivo.

Considerato quanto sopra, il legislatore ha quindi preferito concentrare la propria attenzione sull’art. 33 nel quale, facendo uso del verbo “riconosce“, di fatto richiama “la formulazione linguistica dell’art. 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell’attività sportiva come realtà preesistente” e, di conseguenza, oggetto obbligato di tutela e di promozione da parte della Repubblica.

Stante la formulazione del nuovo art. 33, il contenuto dell’attività sportiva è quindi declinato in tre valori: educativo, sociale e salutare.

Tali valori non risultano gerarchicamente collocati e si pongono in rapporto di complementarietà: l’attività sportiva forma ed educa la persona; permette al singolo di creare comunità con soggetti di differente estrazione sociale, contribuendo all’eliminazione delle barriere sociali; è mezzo di miglioramento della persona e di tutela della sua sfera psicofisica.

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3. CONCLUSIONI

In conclusione, l’inserimento dell’attività sportiva nella Costituzione rappresenta un punto di svolta per l’Italia che, così facendo, ha dato più concreta attuazione ai principi stabiliti dalle norme su cui si fonda il movimento sportivo, quali: la Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport, la Carta Olimpica e la Carta europea dello sport.

Allo stesso modo, l’Italia si è adeguata agli standard degli altri paesi europei, che avevano già inserito il diritto allo sport – declinato nelle sue multiple forme – tra i propri cardini costituzionali.

Ancona, 4 ottobre 2023

Dott. Giacomo Maria Millozzi

4. RIFERIMENTI

  • Altalex: https://www.altalex.com/documents/news/2022/03/22/il-diritto-di-accesso-allo-sport-in-costituzione-l-iter-del-ddl-inizia-dal-senato
  • Camera dei Deputati: https://temi.camera.it/leg19/temi/modifica-all-articolo-33-della-costituzione-in-materia-di-attivit-sportiva_d.html
  • Dipartimento per lo Sport: https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/sport-incostituzione/lo-sport-entra-nella-costituzioneitaliana/#:~:text=LaCamerahaapprovatoall,in tutte le sue forme».
  • Normattiva: https://www.normattiva.it/