L’IDONEITA’ ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA E IL SISTEMA DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE

1. INTRODUZIONE: IL TRISTE CASO DI DIEGO DE VIVO

Lo scorso 26 marzo la comunità calcistica italiana è stata scossa da un tragico evento: la prematura scomparsa del giovane Diego De Vivo, attaccante quattordicenne della scuola calcio “Cantera” del quartiere napoletano di San Pietro a Patierno.

A quanto risulta, il giovane avrebbe accusato un malore poco prima dell’inizio di una sessione di allenamento, accosciandosi al suolo per poi perdere i sensi; a nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimazione ed il giovane è spirato avanti agli occhi del padre e del gruppo squadra.

Il triste evento ha suscitato polemiche e dibattiti circa il tema della sorveglianza sanitaria degli sportivi e, soprattutto, del (talvolta) eccessivo lassismo con il quale sono rilasciate le certificazioni mediche necessarie per l’esercizio (multilivello) della pratica sportiva. Proprio questo secondo tema costituirà il cuore pulsante del presente elaborato; nello specifico, prenderemo le mosse dalla distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica, per poi passare al vaglio il complesso delle normative previste ai fini del rilascio dell’idoneità alla pratica sportiva.

Per quanto riguarda il caso di Diego, per il momento non entreremo ulteriormente nel merito della vicenda, vista anche la freschezza della notizia e la pochezza di informazioni circa i risvolti legali che la vicenda potrà assumere.

Ad ogni modo, ci riserviamo di tornare sugli stessi nel prossimo futuro, sempre per scopi puramente accademici e nel massimo rispetto di Diego, della sua famiglia e di tutte le persone a lui affezionate.

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2. LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PRATICA SPORTIVA

Come anticipato al punto che precede, preliminarmente all’esame del sistema sotteso al rilascio delle certificazioni mediche, è necessario passare al vaglio la fondamentale distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica.

Al riguardo, alquanto chiarificatrice sul punto risulta la distinzione tracciata – più sotto il profilo squisitamente sostanziale che tecnico-normativo – dal Consiglio nazionale del Comitato Sportivo Italiano (più semplicemente noto come “CSI”) con la delibera n. 6/2022.

Nello specifico, l’art. 1 della delibera qualifica come attività sportive agonistiche “le attività che comportano impegno fisico, praticate in modo continuativo, sistematico ed esclusivamente in forme organizzate, che si caratterizzano per la natura competitiva e per lo scopo di conseguire prestazioni con modalità competitive, che prevedano quindi una classifica di merito legata ai risultati sportivi quali-quantitativi conseguiti, ad ogni livello e nelle fasce di età così come raccomandate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana”.

Il successivo art. 2 della delibera qualifica invece come attività sportive non agonistiche “le attività motorie e sportive svolte da tesserati ma prive dei connotati di cui all’art. 1 comma 1 della presente delibera, che perseguano obiettivi di sviluppo psicofisico e di salute individuale e sociale (…) esse sono pertanto intese come quelle discipline che considerano il movimento non dal punto di vista dell’efficacia e della qualità della prestazione, ma da quello dello sviluppo di un’adeguata corporeità e motricità e che portino alla acquisizione di competenze alla base di una crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva”.

La sussunzione dell’attività sportiva praticata in una delle categorie predette costituisce presupposto essenziale per l’individuazione dell’idoneità medica necessaria per il suo legittimo (e quanto più sicuro) esercizio.

Per dovere di cronaca si rappresenta che la distinzione in oggetto non comprende tutte le classificazioni operate dalle normative di riferimento – il D.M. 24 aprile 2013 ad esempio, sul quale torneremo in seguito, menziona altresì le fattispecie della “attività amatoriale” e della “attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare” – ma la maggiore centralità delle categorie sopracitate ci suggerisce di concentrare su di esse la nostra analisi.

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3. IL SISTEMA DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE

Il sistema alla base del rilascio dell’idoneità sportiva risulta governato da un vasto corpus normativo che, come di consueto accade quando si parla di sport organizzato, consta tanto di normative di provenienza statale quanto di provenienza federale.

Per questioni di semplicità, nonché considerato il loro maggiore spettro applicativo, nel presente elaborato prenderemo in esame esclusivamente le norme di provenienza ordinamentale generale che, come avremo modo di osservare, risultano alquanto eterogenee sotto il profilo della fonte, del rango e dell’autorità emittente.

Nello specifico, con riferimento all’attività sportiva agonistica, la principale fonte normativa è rappresentata dal Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 del Ministero della Salute, rubricato appunto “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”.

La norma demanda alle federazioni sportive nazionali ed “agli enti sportivi riconosciuti” l’individuazione della distinzione tra attività agonistica e non agonistica (art. 1) e conferisce il potere di certificazione dell’idoneità sportiva al personale medico in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, ultimo comma, del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito in Legge n. 33/1980) (Art. 2).

Particolare rilievo assumono poi le Tabelle A e B di cui all’Allegato n. 1 del Decreto, le quali indicano precipuamente la periodicità e le singole tipologie di test cui l’atleta, in funzione della disciplina sportiva praticata, deve essere sottoposto ai fini del rilascio dell’idoneità agonistica. Si segnala al riguardo la possibilità per l’atleta di “impugnare”, innanzi alla competente commissione regionale, l’eventuale diniego opposto al rilascio dell’idoneità sportiva, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso (Art. 6).

Parimenti interessanti risultano poi le disposizioni di cui ai commi III e IV dell’art. 3 i quali, in caso di contemporaneo esercizio di più attività sportive da parte dell’atleta, prevedono l’obbligo per lo stesso di sottoporsi ad una singola visita di idoneità (comma III), con periodicità annuale, purché la stessa comprenda tutti i controlli indicati dalle succitate Tabelle in rapporto alle discipline praticate (comma IV).

Con riferimento invece all’attività sportiva non agonistica, la disciplina di riferimento può rinvenirsi nel Decreto ministeriale 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, che ha abrogato il previgente Decreto ministeriale 28 febbraio 1983.

L’art. 3 del Decreto qualifica come atleti sportivi non agonisti i seguenti soggetti:

  1. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
  2. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
  3. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale”.

Con riferimento alle categorie predette, il comma II della norma prevede l’obbligo dell’atleta di sottoporsi a un controllo annuale, eseguito da un pediatra, da un medico di medicina generale o da uno specialista in medicina dello sport[1]; al contempo, il successivo comma III disciplina i controlli cui deve essere sottoposto lo sportivo, imponendo allo stesso la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma in condizioni di riposo[2].

Il certificato conserva validità di un anno dalla data della sua emissione e, per lo stesso termine, il medico certificatore è soggetto ad un obbligo di conservazione dello stesso e di tutta la documentazione afferente all’espletata visita (quale la risultanza dell’elettrocardiogramma).

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4. PROSSIMI APPROFONDIMENTI

Come detto in introduzione, il presente elaborato si proponeva di effettuare una breve disamina dei meccanismi sottesi al rilascio delle idoneità sportive, e il nostro auspicio è che questo contributo possa avere aiutato il lettore a comprendere le basi della materia.

Ad ogni modo, il tema della salute dell’atleta offre infiniti spunti di trattazione sotto il profilo giuridico-normativo, sui quali torneremo sicuramente nel prossimo futuro per nuovi approfondimenti.

Milano, 15 maggio 2025

Avv. Andrea Melis

5. RIFERIMENTI

Ministero della Salute. (2013, 24 aprile). Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 169. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg


[1] Per effetto dell’art. 4, comma 10-septies, Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, l’elencazione predetta è stata altresì estesa ai medici della Federazione Medico Sportiva del CONI.

[2] Sulla norma è poi intervenuto il successivo Decreto ministeriale 8 agosto 2014 – poi compendiato dalla successiva Nota esplicativa del 16 giugno 2015 del Ministero della Salute (a sua volta integrata dalla successiva Nota integrativa del 28 ottobre 2015) – che ha previsto controlli ulteriori con riferimento alle categorie degli sportivi over 60 e di quelli con problemi di natura cardiovascolare.

Il Decreto fa inoltre salva la possibilità per il medico certificatore di richiedere l’esecuzione di una prova da sforzo massimale e/o qualsivoglia ulteriore accertamento sia da questi ritenuto opportuno in rapporto al quadro clinico.

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