LE MODIFICHE STATUTARIE DELLE S.S.D. E A.S.D. E LE CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEGUAMENTO
1. INTRODUZIONE
Lo scorso 30 giugno è scaduto il termine entro il quale le ASD e le SSD avrebbero dovuto adeguare i loro statuti alle disposizioni presenti nel D.lgs. n. 36 del 2021.
Lo sport dilettantistico è uno dei settori in cui la riforma dello sport ha posto le maggiori novità cercando di renderlo, sotto alcuni aspetti, più simile a quello che era lo sport professionistico negli anni precedenti.
L’ adeguamento dello statuto non è solo un obbligo legale, ma rappresenta un’opportunità per le SSD e le ASD di modernizzare la propria governance.
La riforma del 2021, e relative modifiche, mirano a rendere le ASD e le SSD più trasparenti e meglio organizzate, favorendone una gestione più efficace delle attività sportive.
Quale conseguenza del mancato adeguamento le disposizioni originarie prevedevano l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito R.A.S.D.), mentre, con riferimento alle società ed associazioni già iscritte, ne veniva prevista la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
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2. QUALI ERANO LE MODIFICHE DA ADOTTARE?
La Riforma dello sport individua gli adempimenti da ottemperare da parte delle società o associazioni dilettantistiche.
Il primo aspetto da modificare nello statuto riguarda “l’obbligo di prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.
Il secondo aspetto, di carattere prettamente sociale, prevede il possibile svolgimento da parte delle SSD o ASD di attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, in aggiunta alle attività sportive tradizionali.
Un ulteriore aspetto innovativo, questa volta di stampo economico, riguarda la possibilità di svolgere, oltre alle attività principali, anche attività di tipo secondario o strumentale, le quali rappresentano essenziale fonte di sostentamento per le associazioni o società dilettantistiche.
L’ ultimo adempimento, non per importanza, riguarda il divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre ASD/SSD all’interno della stessa federazione o enti di promozione sportiva.
Ulteriori novità riguardano la specificazione delle modalità di scioglimento dell’associazione, della redazione e approvazione dei rendiconti economico-finanziari, l’indicazione dell’assenza di fini di lucro e del rispetto dei principi di democrazia interna, nonché l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ente.
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3. MODALITA’ DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI
Il primo passo per poter modificare lo statuto è la convocazione di un’assemblea straordinaria dei soci per discutere e approvare le modifiche allo statuto.
Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica, è necessaria la presenza di un notaio mentre, con riferimento agli enti privi di personalità giuridica, le suddette modifiche possono essere approvate anche tramite scrittura privata.
Il secondo passo prevede la materiale redazione delle modifiche, da attuarsi inserendo le nuove clausole e aggiornando quelle già esistenti. Una volta redatto il nuovo statuto, quest’ultimo deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, allegando allo stesso anche il Verbale dell’Assemblea.
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4. CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEGUAMENTO
L’ art. 7, comma 1-quater, del D.lgs. n. 36/2021 detta le sanzioni applicabili nel caso in cui non vengano adempiuti i relativi adeguamenti e modifiche.
Al riguardo la norma infatti prevede: “la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso”. Prima che si arrivi alla cancellazione le ASD e le SSD che non hanno adeguato correttamente i propri statuti entrano in “diffida” e viene concesso loro un termine di 180 giorni entro il quale adeguarsi alle disposizioni.
Nel concreto quindi l’inosservanza del dettame normativo (dopo la diffida) comporta la perdita di tutti i benefici fiscali dedicati alle associazioni sportive, comportando il pagamento di oneri aggiuntivi quali, per esempio, delle tasse anche sugli incassi delle quote associative.
L’iscrizione al RAS offre numerosi vantaggi alle ASD ed alle SSD.
Oltre alla certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta, l’iscrizione consente l’accesso a benefici e contributi pubblici di varia natura. Inoltre, semplifica gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro sportivo, come la comunicazione dei dati al Centro per l’Impiego, la tenuta del Libro Unico del Lavoro e la comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, del D.lgs. n. 36/2021, il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2024 per il deposito dello statuto comporta infine la decadenza dall’esenzione dal versamento degli importi previsti a titolo di imposta di registro marche da bollo.
Ferrara, 17 luglio 2024
Dott. Raffaele Sero
5. RIFERIMENTI
- https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/34862-statuti-asd-e-ssd-adeguamento-in-scadenza-il-30-giugno.html
- https://www.studiopizzano.it/il-registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche-rasd-iscrizione-funzionamento-vantaggi-e-requisiti/
- https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36