LA PROROGA DEL VINCOLO SPORTIVO

1. INTRODUZIONE: IL CONCETTO DI VINCOLO SPORTIVO

Quello relativo al vincolo sportivo, alla sua natura e funzioni, è un dibattito che si trascina oramai da tempo immemore ma che con la recente Riforma dello sport, operata per effetto dell’attuazione della delega di cui alla Legge n. 86/2019, sembrava aver trovato finalmente un punto di svolta.

Ebbene, è dello scorso 29 giugno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto legge n. 89/2024 recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”.

Come si avrà modo vedere nel proseguo del presente contenuto, il Capo IV del provvedimento, recante appunto “Misure urgenti in materia di sport”, ha previsto una nuova proroga del termine di scadenza del vincolo sportivo come disciplinato all’art. 31 del Decreto legislativo n. 36/2021.

Ma facciamo un passo indietro.

Chi non si fosse mai interfacciato con l’istituto potrebbe giustamente domandarsi: cosa si intende esattamente per “vincolo sportivo”?

Ebbene, nel non semplice tentativo di sintetizzare in poche parole un concetto sul quale sono state scritte pagine su pagine di dottrina, lo si potrebbe definire come un legame endoassociativo, un vincolo per l’appunto, di durata pluriennale, che si instaura tra l’atleta ed il sodalizio sportivo al momento dell’atto di tesseramento (istituto con il quale spesso viene confuso).

Al pari della sua durata, le ipotesi di scioglimento del vincolo sono variamente disciplinate dai singoli regolamenti federali e comprendono, in via principale:

  • decadenza (naturale scadenza) del vincolo per decorso del termine di durata;
  • mutuo consenso;
  • rinuncia del sodalizio sportivo;
  • recesso unilaterale per impossibile prosecuzione del rapporto associativo;
  • ipotesi qualificabili come “giusta causa” (da non confondersi con la giusta causa ex art. 2119 c.c.).

Considerate la durata e le imitate ipotesi di scioglimento, il vincolo va inevitabilmente a limitare la libertà associativa dello sportivo ma svolge funzione di garanzia e stabilità per i sodalizi sportivi.

***

2. LA DISCIPLINA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Soprassedendo sull’antefatto storico rappresentato dalla nota “vicenda Bosman” e sulle sue ineludibili ripercussioni in punto di disciplina della libertà contrattuale dello sportivo, un primo riferimento all’istituto del vincolo sportivo risulta rintracciabile già a partire dall’arcinota Legge n. 91/1981.

Nello specifico, l’art. 16 del Capo IV della norma prevedeva, con riferimento al professionismo sportivo, una graduale abolizione, nel termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge, di tutte le restrizioni normative riconducibili all’istituto del vincolo, demandandone la concreta attuazione alle federazioni, previo benestare del CONI.

Per effetto del successivo Decreto legislativo n. 36/2021 (e delle sue plurime integrazioni e modificazioni), attuativo della Legge-delega n. 86/2019, si sarebbe dovuti addivenire ad una integrale eliminazione del vincolo anche con riguardo allo sport dilettantistico, in piena conformità a quanto già conseguito dagli sportivi professionisti per effetto della Legge n. 91/1981.

Nella sua precedente formulazione, antecedente l’approvazione della novella di cui al Decreto legge n. 89/2024, l’art. 31 del D.lgs. n. 36/2021 prevedeva, con riferimento ai nuovi rapporti associativi, l’abolizione entro il 1° luglio 2023 di qualsiasi restrizione federale qualificabile come vincolo sportivo; di contro, con riferimento ai rapporti già in corso di validità alla data di entrata in vigore della riforma ed oggetto di rinnovo, l’abolizione avrebbe dovuto prende piede a partire dal 1° luglio 2024.

Il D.lg. n. 89/2024 ha tuttavia rimescolato nuovamente le carte.

***

3. IL DECRETO LEGGE N. 89/2024: LA PROROGA DEL VINCOLO

Per effetto del Decreto legge n. 89/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2024, oltre alle novità in materia di premio di formazione (sulle quali avremo modo, in futuro, di spendere le dovute considerazioni), è stata introdotta, con riferimento ai tesseramenti già in corso di validità, una proroga al 1° luglio 2025 del termine massimo per l’abolizione delle restrizioni federali qualificabili come vincolo sportivo.

Stando a quanto dichiarato dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi, la misura risulta motivata dalla volontà/necessità di garantire ai sodalizi sportivi un termine più lato per adeguarsi alla mutata disciplina normativa di riferimento, pur con parziale sacrificio della libertà contrattuale degli sportivi interessati.

Intervistato sul punto il Ministro ha infatti dichiarato: “Preso atto dell’impatto di prima applicazione della norma, si è resa necessaria la proroga per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche”.

Sulla stessa linea si collocano le dichiarazioni del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che sentito sul punto ha mostrato il proprio sostegno verso la riforma, sottolineandone la funzionalità sotto il profilo della tutela dei vivai, definiti “un asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico italiano”.

Personalmente ritengo alquanto puntuali ed accurate le parole del presidente federale, specie considerata la pessima figura fatta dalla nostra rappresentanza nazionale al corrente Campionato europeo di calcio, indice di un (profondo) vizio sistemico nella formazione e valorizzazione dei giovani calciatori.

***

4. SCENARI FUTURI

La nuova proroga del vincolo sportivo è ancora una volta indice della pressione esercitata dai sodalizi sportivi nei confronti del Legislatore, specchio di un sistema che non sembra trovare la forza di compiere una definitiva quanto necessaria evoluzione.

Certamente, le considerazioni in ordine alla gravosità dell’istituto non possono essere generalizzate, stante il fatto che – come visto in precedenza – le singole federazioni prevedono ipotesi di scioglimento e termini di durata del vincolo differenti.

Ad ogni modo, la speranza generale è che al prossimo 1° luglio si possa finalmente addivenire all’eliminazione di un istituto oramai fuori tempo, retaggio di un sistema passato che poneva al centro della scena l’esclusivo interesse dei sodalizi sportivi, eventualmente evitando ulteriori colpi di coda dell’ultimo minuto, considerato che la proroga è intervenuta a cavallo dell’inizio della prossima stagione sportiva e che numerosi enti sportivi avevano già adottato tutti gli accorgimenti necessari per adeguarsi all’imminente mutamento del quadro normativo di riferimento.

Milano, 4 luglio 2024

Avv. Andrea Melis

5. RIFERIMENTI

  • Legge n. 91/1981
  • Decreto legislativo n. 36/2021
  • Decreto legge n. 89/2024
  • Il vincolo sportivo con la riforma dello sport – CambioSquadra.it
  • Il vincolo sportivo cos’è – CambioSquadra.it
  • Vincolo sportivo e Riforma dello Sport – Nomia Studio
  • Proroga del vincolo sportivo, intervista al Presidente Gravina – Sito ufficiale FIGC
  • Vincolo sportivo: proroga al 2025 – Fisco&Tasse.com
  • Proroga del vincolo sportivo e modifica termini di tesseramento – Sito ufficiale LND FIGC