LA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. INTRODUZIONE

Come più volte osservato nel corso delle presenti pubblicazioni, l’ordinamento sportivo rappresenta una realtà autonoma e organizzata che – in quanto tale – presenta un autonomo sistema di risoluzione delle controversie.

Nonostante ciò i rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale non sono di generale ed assoluta indifferenza, al contrario, i due sistemi finiscono spesso con l’intersecarsi in presenza di situazioni che presentino profili di rilevanza per entrambe le realtà ordinamentali.

Si inserisce in questo contesto il Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 – convertito con modificazioni in Legge n. 280/2003 – il quale individua nel principio di autonomia il parametro di regolazione dei rapporti tra giustizia sportiva e statale, fatti salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento statale di “situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (c.d. rilevanza esterna).

Stante quanto sopra, con riferimento al fenomeno sportivo possono quindi aversi tre ordini di situazioni:

  • casi di esclusiva disciplina statale;
  • casi di esclusiva disciplina sportiva;
  • casi rilevanti per entrambi i sistemi di giustizia

***

2. I RAPPORTO TRA GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA STATALE

Come osservato al punto precedente, non tutte le situazioni sportive assumono rilevanza per l’ordinamento statale, determinando l’attivazione del relativo sistema di giustizia.

In questo senso, l’art. 2, co. I, del D.lg. n. 220/2003 individua espressamente le ipotesi di competenza esclusiva della giustizia sportiva, ossia quelle aventi ad oggetto:

  • osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive” (c.d. giustizia tecnica), di cui alla lett. a) della norma;
  • i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” (c.d. giustizia disciplinare), di cui alla lett. b) della norma.

Con riferimento a queste ipotesi, il successivo co. II dell’art. 2 prevede quindi l’obbligo per sodalizi, affiliati e tesserati di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, introducendo un concetto cardine nell’ambito del diritto sportivo, ossia il c.d. vincolo di giustizia sportiva.

Le ipotesi di competenza esclusiva del giudice statale sono invece disciplinate al sucessivo art. 3 del Decreto, il quale le individua in:

  • questioni attinenti ai rapporti patrimoniali tra società ed atleti – di competenza del giudice ordinario
  • ogni questione avente ad oggetto atti del CONI o delle FSN, non soggetta alla clausola di riserva di cui all’art. 2 e fermo il previo esaurimento dei gradi interni alla giustizia sportiva – di competenza del giudice amministrativo;
  • questioni attinenti alla partecipazione/esclusione dei sodalizi sportivi professionistici alle competizioni e manifestazioni sportive – di competenza esclusiva del T.A.R. Lazio.

A margine di questo riparto si colloca la giustizia arbitrale, competente in relazione a quelle controversie alla stessa devolute per effetto di cluasole compromissorie previste a livello contrattuale, regolamentare e/o statutario.

***

3. INQUADRAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Prima di procedere con l’introduzione delle tipologie di giustizia sportiva occorre fare alcune premesse essenziali.

Le singole realtà federali constano di autonomi sistemi di giustizia – che grossomodo ricalcano il (più articolato) modello della FIGC – e adottano codici di giustizia propri, i quali accorpano in singoli testi tanto la normativa sostanziale quanto quella procedimentale e mutuano la propria disciplina dal Codice di Giustizia del CONI (del quale viene fatta applicazione de residuo, con riferimento cioè a quegli aspetti non regolati dai singoli codici federali).

I singoli sistemi individuano poi nel Collegio di Garanzia del CONI l’ultimo grado della giustizia sportiva, corrispettivo della Corte di Cassazione e – come questa – competente per soli motivi di legittimità (l’ente ha sostituito il precedente Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, o più semplicemente TNAS).

Al di fuori del perimetro tracciato dal presente inquadramento generale si colloca la giustizia anti-doping, la quale – come vedremo nelle successive pubblicazioni – consta di un autonomo sistema di igustizia.

Fatte queste premesse possiamo concludere con l’individuazione delle categoria della giustizia sportiva, la quale si divide in:

  • giustizia tecnica, avente ad oggetto le controversie inerenti al regolare svolgimento delle competizioni sportive (legittimazione dei singoli alla partecipazione, regolarità degli impianti, omologazione dei risultati di gara ecc.);
  • giustizia disciplinare, avente ad oggetto condotte disciplinarmente rilevanti e per questo sanzionabili (caratterizzata da un modello che ricalca la giustizia penale);
  • giustizia economica, avente ad oggetto le controversie di stampo economico insorte tra i tesserati e le FSN nel cui ambito i primi si trovino ad operare;
  • giustizia amministrativa, categoria residuale avente ad oggetto atti e provvedimenti adottati dal CONI e/o dagli altri enti associativi.

***

4. CONCLUSIONI

Considerato il quadro sopra esposto, si evince chiaramente la complessità del sistema di giustizia sportiva e dei suoi legami con la giustizia statale.

Si tratta di aspetti troppo complessi per essere compiutamente definiti in questa sede, ma il mio sincero augurio è quello di aver fornito al lettore un quadro generale della materia, da utilizzare come parametro quando passeremo alla trattazione nel dettaglio dei singoli sistemi di giustizia.

Milano, 15 Novembre 2023

Avv. Andrea Melis

Leave a Comment