INTRODUZIONE AL CALCIOMERCATO: LA CESSIONE DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE

1. INTRODUZIONE

Nelle scorse settimane abbiamo iniziato un breve viaggio all’interno del calciomercato, un viaggio che si propone di analizzare casi, istituti e regole fondamentali di questo complesso ancorchè affascinante sistema.

In particolare, il 4 settembre c.a. abbiamo pubblicato un primo articolo (INTRODUZIONE AL CALCIOMERCATO: LE SESSIONI DI MERCATO – Hermes Sports Law) incentrato sull’analisi del concetto di “finestra di mercato”, arco temporale all’interno del quale trovano naturale collocazione tutte quelle operazioni di tesseramento e trasferimento dell’atleta che costituiscono l’essenza del calciomercato.

Lo scopo del presente contenuto è quello di effettuare una prima disamina del protagonista della finestra di mercato, ovvero la cessione delle prestazioni sportive dell’atleta, più comunemente nota come “trasferimento dell’atleta”, nella sua dimensione nazionale.

Ci soffermeremo in primo luogo sull’inquadramento normativo dell’istituto, per poi passare all’esame della disciplina specialistica prevista dalla legislazione nazionale in materia e, in conclusione, della disciplina di cui alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che si presenta come la più articolata e completa a livello federale (oltre ad essere effettiva fonte e motore delle riforme operate a livello ordinamentale generale).

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2. LA DISCIPLINA NAZIONALE: IL TRASFERIMENTO QUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

Premessa essenziale all’analisi del trasferimento del calciatore è rappresentata dall’individuazione dell’istituto negoziale cui ricondurre tale tipologia di operazione.

Secondo la dottrina maggioritaria quest’ultimo deve individuarsi nella c.d. cessione del contratto, disciplinata agli artt. 1406-1410 c.c. e costituente tipica espressione dell’autonomia negoziale consacrata all’art. 1322 c.c.

Al riguardo, l’art. 1406 c.c. prevede la possibilità per le parti di accordarsi per la sostituzione di uno dei contraenti (c.d. cedente) con un terzo (c.d. cessionario), il quale risulterà nuova parte del regolamento di interessi con l’atro contraente originario (c.d. ceduto), nei cui confronti vanterà gli stessi diritti e sarà soggetto ai medesimi obblighi del cedente.

Soprassedendo sugli aspetti più di dettaglio di questa categoria negoziale, si può dire che la cessione del contratto identifica in buona sostanza un’operazione di natura trilaterale[1], che vede il cessionario subentrare al cedente nel medesimo rapporto contrattuale precedentemente in essere tra quest’ultimo ed il contraente ceduto, determinando una modificazione lato meramente soggettivo del rapporto obbligatorio.

Le differenze rispetto al classico trasferimento del calciatore sono evidenti.

Nel caso del trasferimento del calciatore infatti la principale differenza è che, oltre a mutare le parti del rapporto contrattuale, può verificarsi (e generalmente si verifica) un mutamento del regolamento di interessi rispetto a quello precedentemente in essere tra il calciatore e la società cedente. Non si tratta quindi di un mero subentro della società cessionaria nei rapporti tra società cedente e atleta ceduto, bensì della conclusione di un nuovo accordo a fronte della risoluzione del precedente.

Altre differenze possono poi rintracciarsi:

  • nella forma del negozio, che nel caso della cessione di contratto varia in funzione di quella del contratto di partenza[2], mentre nel trasferimento del calciatore soggiace ai requisiti fissati dalle normative federali di riferimento;
  • nel carattere oneroso del trasferimento dell’atleta, a differenza della cessione del contratto, che può avere carattere oneroso o gratuito in base alla scelta dei contraenti;
  • nella definitività della cessione di contratto, a differenza del trasferimento dell’atleta che ben può essere a titolo temporaneo e che solo eventualmente può prevedere il diritto o l’obbligo di opzione (c.d. riscatto).

In base a quanto osservato emerge quindi come non si possa pienamente assimilare la cessione del contratto al trasferimento dell’atleta, rappresentando quest’ultima un’operazione negoziale autonoma ed atipica che solo parzialmente mutua la propria disciplina dagli artt. 1406-1410 c.c.

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3. LA DISCIPLINA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021

A livello di legislazione nazionale il trasferimento dell’atleta è disciplinato all’art. 26, comma II, D.lgs. n. 36/2021, ai sensi del quale: “E’ ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici”.

La norma costituisce il predicato dell’art. 5, comma III, dell’ormai abrogata Legge n. 91/1981, il quale prevedeva: “E’ ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”.

Anche in questo caso, le differenze tra le due norme sono alquanto evidenti.

In primo luogo, il novellato art. 26 del D.lgs. n. 36/2021 estende espressamente alle associazioni sportive la possibilità di completare operazioni di cessione degli atleti, mentre la Legge n. 91/1981 faceva menzione delle sole società sportive. La ragione deve rintracciarsi nel fatto che la Legge n. 91/1981 era deputata alla sola disciplina del professionismo sportivo, il cui esercizio, allora come oggi, era riservato alle sole società costituite nella forma di s.p.a. o di s.r.l.

Allo stesso modo, può osservarsi come la Legge n. 91/1981 rimandasse la disciplina di dettaglio del trasferimento dell’atleta alle normative di cui alle sole federazioni nazionali, mentre il D.lgs. n. 36/2021 estende il portato normativo agli altri enti associativi, quali le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.

Come si può notare, la norma non fornisce particolari elementi di dettaglio in ordine alla cessione delle prestazioni sportive dell’atleta, né simili indicazioni possono trarsi nel restante dispositivo del Decreto.

Il ruolo di protagonista viene quindi lasciato agli enti associativi cui sono affiliati le società/associazioni coinvolte.

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4. LA DISCIPLINA FEDERALE: L’ ESEMPIO DELLA F.I.G.C.

Come detto in precedenza, la FIGC (e il sistema federale internazionale) presenta il quadro normativo più complesso e dettagliato in materia di trasferimento dell’atleta, e non solo.

La disciplina principale è contenuta nelle Norme Organizzative Interne della FIGC, più comunemente note come NOIF, agli artt. 95-118 di cui al Titolo V del regolamento, rubricato “Rapporti tra società e calciatori”.

Considerato che il Titolo appronta una disciplina differenziata in funzione non solo della natura professionistica o dilettantistica del rapporto, ma altresì dell’età e del sesso dell’atleta, per questione di semplicità e di maggiore centralità del tema concentreremo la nostra disamina sul trasferimento dei calciatori professionisti[3].

In primo luogo, occorre considerare il disposto dell’art. 95 delle NOIF, rubricato “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni del contratto”, il quale individua i caratteri fondamentali delle operazioni di trasferimento dell’atleta, tra i quali troviamo:

  • l’utilizzo a pena di nullità della forma scritta e, in particolare, dei moduli predisposti dalle Leghe e dalla FIGC;
  • l’impiego di modalità telematiche;
  • la possibilità per il calciatore, nell’ambito della singola stagione sportiva, di essere interessato da un massimo di 3 trasferimenti e di disputare gare ufficiali con un massimo di 2 società sportive;
  • il necessario deposito dell’accordo di trasferimento presso la Lega di affiliazione della società cessionaria;
  • l’impossibilità di subordinare la validità del trasferimento all’esito di esami medici e/o al rilascio di permesso di lavoro.

Fermi i requisiti individuati dall’art. 95, la disciplina di dettaglio delle cessioni a titolo definitivo e temporaneo è contenuta ai successivi artt. 101 e 102 delle NOIF.

Fermi i requisiti individuati dall’art. 95, la disciplina di dettaglio delle cessioni a titolo definitivo e temporaneo è prevista dal combinato disposto degli artt. 101 e 102 delle NOIF.

Con riferimento alla prima categoria, si segnalano in particolare la possibilità per le parti di:

  • inserire nell’accordo un diritto di opzione in favore della società cedente (la c.d. recompra) per il riacquisto del calciatore, fermo il rispetto delle condizioni di cui al quarto comma dell’art. 101 delle NOIF;
  • prevedere la corresponsione in favore delle contraenti di premi e/o indennizzi da corrispondersi a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturate le relative condizioni.

Con riferimento alla seconda categoria, si segnalano in particolare:

  • la durata del prestito, la quale non può essere inferiore al periodo intercorrente tra due finestre di mercato e superiore a due stagioni sportive;
  • la possibilità, anche in questo caso, di prevedere la corresponsione in favore delle contraenti di premi e/o indennizzi da corrispondersi a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturate le relative condizioni;
  • il possibile inserimento di un diritto od obbligo di opzione del calciatore in capo alla società cessionaria, il secondo dei quali eventualmente subordinabile al conseguimento di determinati risultati sportivi;
  • la possibile previsione del diritto della società cessionaria di prolungare unilateralmente, per un periodo determinato, la durata del prestito;
  • la possibilità delle parti, in costanza del prestito, di accordarsi per la conversione del prestito in cessione definitiva, purché nell’ambito della finestra di mercato.

Milano, 8 ottobre 2024

Avv. Andrea Melis

5. RIFERIMENTI


[1] In dottrina si è discusso a lungo sulla natura della cessione di contratto, in particolare sul fatto se potesse essere qualificata quale un contratto autonomo o se avesse natura diversa.

Il contrasto è stato risolto negativamente, non solo per la collazione sistemica degli artt. 1406-1410 c.c. (che sono collocati nella parte del codice civile sul contratto in generale e non in quella dei singoli contratti), ma altresì per la rubrica della norma (che parla di “cessione” e non di “contratto di cessione”).

[2] Si pensi al caso dei contratti verbali, per i quali non è prevista la forma scritta ad substantiam.

[3] Come tali da intendersi quelli tesserati per un sodalizio sportivo affiliato alla Lega Calcio Serie A, Serie B o Serie C.

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