INTRODUZIONE AL CALCIOMERCATO: IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

1. INTRODUZIONE

Negli scorsi mesi abbiamo iniziato un percorso volto ad esaminare gli aspetti centrali e di maggior interesse del calciomercato, tema assai caldo se si considera che risulta attualmente in corso la sessione invernale di mercato per la stagione sportiva 2024/2025.

In particolare, abbiamo già avuto modo di trattare insieme il concetto di “sessione di mercato” (INTRODUZIONE AL CALCIOMERCATO: LE SESSIONI DI MERCATO – Hermes Sports Law) e l’istituto della “cessione delle prestazioni sportive del calciatore” (INTRODUZIONE AL CALCIOMERCATO: LA CESSIONE DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE – Hermes Sports Law).

Nel presente elaborato passeremo ora all’analisi delle modalità di perfezionamento del trasferimento dell’atleta, tanto nella sua dimensione nazionale quanto in quella internazionale.

Per mere ragioni di sintesi, vista l’impossibilità di passare al vaglio la disciplina sottesa al trasferimento di ogni singola categoria di calciatore/calciatrice (professionista e no), ancora una volta concentreremo la nostra analisi sulla disciplina prevista in materia di professionismo sportivo.

***

2. LA DISCIPLINA NAZIONALE

A discapito dell’apparente semplicità con la quale i media descrivono le dinamiche del calciomercato, quest’ultimo in verità risulta improntato su un rigido formalismo ed è governato da una fitta rete di normative tecniche, di provenienza federale, il cui rispetto è spesso previsto a pena di nullità delle operazioni di trasferimento.

Tali normative costituiscono predicato del sistema piramidale dell’ordinamento federale, il quale demanda alle federazioni internazionali l’individuazione della disciplina generale della materia, tendenzialmente inderogabile da parte delle singole federazioni nazionali, e a quest’ultime l’individuazione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi e dei limiti tracciati dalle normative sovranazionali.

Nell’ambito di tale complesso e multi-livello sistema normativo le FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (più semplicemente, FIFA RSTP) ricoprono appunto il ruolo di norma cardine su piano internazionale, mentre su quello nazionale a farla da padrone sono (ancora una volta) le Norme Organizzative Interne della FIGC (più semplicemente, NOIF) agli artt. 91-118.

Particolare rilievo deve attribuirsi all’art. 95 delle NOIF, norma complessa che codifica la disciplina generale in materia di trasferimento del calciatore.

Tanto per iniziare, la norma prevede l’impiego della forma scritta a pena di nullità dell’accordo di trasferimento o della cessione di contratto dell’atleta (c.d. forma scritta ad substantiam).

Parimenti a pena di nullità la norma prevede inoltre l’utilizzo della modulistica predisposta dalla federazione e/o dalle leghe coinvolte che, con specifico riferimento alla cessione del contratto dell’atleta, si risolve nell’impiego di tre distinti documenti:

  • il contratto di variazione di tesseramento rappresenta l’accordo di cessione vero e proprio e viene sottoscritto da tutte le parti coinvolte, ossia società cedente, società cessionaria ed atleta;
  • il documento di variazione di tesseramento enucleante i corrispettivi, i termini e le modalità di pagamento del prezzo pattuito, viene sottoscritto dalle sole società coinvolte;
  • il contratto di prestazione sportiva ⤇ come facilmente intuibile, rappresenta il nuovo contratto stipulato tra calciatore e società cessionaria.

Ai fini del perfezionamento del trasferimento non è tuttavia sufficiente la sola sottoscrizione della modulistica in oggetto, al contrario l’accordo di trasferimento, nel termine di cinque giorni dalla stipula, deve essere trasmesso/depositato presso la lega cui risulti affiliata la società cessionaria delle prestazioni sportive, ove viene sottoposto a controlli di natura economico-contabile.

Il positivo superamento dei controlli in oggetto porta la lega ad apporre il c.d. visto di esecutività sull’accordo, il quale ne determina la piena efficacia tra le parti[1].

***

3. LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE: IL RUOLO DEL TRANSFER MATCHING SYSTEM

Per quanto concerne il trasferimento internazionale del calciatore – intendendosi con tale termine il passaggio dello stesso ad una società affiliata ad una diversa federazione nazionale riconosciuta dalla FIFA – la disciplina di riferimento risulta per lo più contenuta nel già menzionato FIFA RSTP.

In particolare, le Regulations attribuiscono ruolo determinante al c.d. Transfer Matching System (più semplicemente, TMS), dettagliatamente disciplinato all’Annexe n. 3 del regolamento. Con tale termine si identifica un sistema di controllo elettronico dei trasferimenti, mediante il quale la FIFA può monitorare ed ottenere tutte le informazioni inerenti alle singole operazioni di trasferimento[2].

L’Annexe n. 3 consta di un totale di 6 titoli, dei quali il Titolo IV (artt. 10-12) è dedicato nello specifico alle modalità di utilizzo del sistema (con il successivo Titolo V dedicato all’utilizzo del TMS in presenza di ipotesi speciali).

Per riassumere brevemente l’ordinario funzionamento del sistema, in primo luogo i club coinvolti devono caricare nel sistema documentazione attestante:

  • le squadre coinvolte nel trasferimento/cessione;
  • il calciatore interessato;
  • la tipologia di trasferimento (a titolo definitivo o temporaneo).

A mero titolo esemplificativo, con riferimento alla tipologia di trasferimento, sono richieste ai club informazioni quali, in caso ad esempio di trasferimento in prestito, la natura onerosa o gratuita dello stesso, la durata del trasferimento, la previsione di un diritto o di un obbligo di opzione (con il relativo corrispettivo). Con riferimento al calciatore interessato, viene richiesto ai club di indicare informazioni quali lo status dell’atleta (professionista o amatoriale), i dati anagrafici e residenziali dello stesso, la data di inizio e termine del precedente contratto e di quello con la nuova società, le ragioni sottostanti l’interruzione del rapporto contrattuale con il precedente club.

Una volta caricati sul sistema tutti i documenti e le informazioni necessarie i club coinvolti devono rispettivamente darne formale conferma sul TMS; fatto questo, tramite il TMS la federazione di destinazione notifica a quella di partenza del calciatore una richiesta di trasmissione del c.d. International Transfer Certificate (più comunemente, transfer), la quale deve avvenire nel termine di 72 ore dalla presentazione della stessa[3] e della quale la federazione di destinazione deve confermare l’avvenuta ricezione.

Esauriti tutti gli adempimenti in oggetto, affinchè il trasferimento possa dirsi a tutti gli effetti perfezionato e il calciatore possa quindi validamente disputare dei match con il nuovo team è necessario che, confermata alla federazione di partenza la ricezione del transfer o, alternativamente, decorso il termine anzidetto per la sua trasmissione, la federazione di destinazione provveda a registrare internamente il calciatore ed a certificare l’avvenuto trasferimento all’interno del TMS.

Milano, 22 gennaio 2025

Avv. Andrea Melis

4. RIFERIMENTI


[1] La fattispecie in oggetto rappresenta un tipico esempio di c.d. negozio a formazione progressiva.

[2] Il sistema consente alle federazioni di monitorare i flussi di denaro tra società, scongiurando il verificarsi di episodi di riciclaggio di denaro, nonché di avere piena e dettagliata cognizione delle operazioni che vedano coinvolti minori d’età.

[3] In caso di mancata risposta nel termine anzidetto la federazione di destinazione può procedere direttamente a registrare il calciatore nei propri sistemi interni e poi a caricare l’informazione nel TMS.

Leave a Comment