INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL CALCIO

1. INTRODUZIONE

Il panorama calcistico italiano si trova ancora una volta a dover fronteggiare questioni lontane dai valori dello sport.
Il presente elaborato andrà ad analizzare i motivi per il quale le mafie si infiltrano nel mondo del calcio ed in particolare all’interno dello stadio, luogo in cui regna per certi versi una totale anarchia e su cui, ancora oggi, sia il legislatore ordinario che quello sportivo non sono riusciti a trovare adeguate misure di contrasto.
La più recente tra le vicende di questo fenomeno riguarda i rapporti tra le tifoserie organizzate di Milan ed Inter ed alcuni tesserati delle rispettive società, ma in passato vennero alla ribalta anche altre vicende simili riguardanti altri club.
Dagli atti dell’indagine dei PM antimafia Paolo Storari e Sara Ombra si legge che all’ interno dello stadio di San Siro “le attività economiche connesse sono fuori da ogni controllo di legalità”.
Le fattispecie individuate al momento sono molteplici e variano dalla gestione irregolare della compravendita dei tagliandi per le partite, alle modalità intimidatorie nei confronti degli addetti alla sicurezza dello stadio; tuttavia, essendo il tutto ancora in fase istruttoria,
potrebbero venire alla luce anche altri elementi giuridicamente rilevanti.

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2. PERCHE’ IL CALCIO?

A partire dagli anni 90 del secolo scorso l’importanza economica del calcio e cresciuta in maniera esponenziale grazie alle nuove modalità di guadagno delle società , tra le quali abbiamo la commercializzazione degli sponsor, i diritti televisivi e il merchandising, che hanno garantito un cospicuo aumento dei fatturati soprattutto per principali club europei.
La globalizzazione del mercato ha consentito alle società sportive di entrare a contatto con introiti che nei decenni precedenti non rientravano nelle note dei fatturati.
Naturalmente, avendo il vincolo finanziario, nel momento in cui non vengono rispettati gli obiettivi prefissati dalla società e i ricavi non sono sufficienti a garantire la gestione dell’intera attività , nei loro confronti incombe lo spettro del fallimento, con la conseguente
scomparsa dell’intera società dal panorama calcistico professionistico.

Proprio in questi casi ,ancora una volta ,fa il suo ingresso in scena la criminalità organizzata, che fiuta l’occasione di sfruttare l’enorme potenziale di questo sport per fare i propri illeciti interessi.

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3. LA PALASTRA DELLA CRIMINALITA’ : LO STADIO

Il movimento calcistico è un’attività che non è soltanto dedita all’attività sportiva ma al proprio interno racchiude una moltitudine di interessi e di rapporti che combaciano in molti casi con gli interessi criminali.
La commissione parlamentare antimafia individua un’effettiva relazione tra il tema dell’ordine pubblico e della sicurezza negli stadi con l’infiltrazione dalla criminalità organizzata al suo interno.

Gli stadi si configurano come luogo di incontro in cui si saldano rapporti che vanno al di fuori dello sport. Le risultanze delle varie inchieste su tale fenomeno hanno messo sotto i riflettori la sussistenza di varie forme di osmosi tra la criminalità organizzata e le frange più violente della tifoseria.
Non tutti i settori dello stadio hanno però il medesimo tasso di infiltrazione criminali.
Di fatti, il settore dove si possono riscontrare le problematiche maggiori e dove spesso viene attuato un effettivo controllo utilizzando il metodo mafioso, sono le curve.

Questi luoghi possono presentarsi come vere e proprie palestre di delinquenza comune, politica o mafiosa, e anche come luogo di incontro e di scambio criminale.
La forza intimidatoria delle tifoserie ultras all’interno del “territorio-stadio” è esercitata con modalità accomunabili al metodo mafioso; inoltre tutto ciò è incrementato dalla apparente “extraterritorialità” delle curve rispetto ad altri settori dello stadio e dal minore controllo dell’autorità di polizia, che dovrebbe quest’ultima garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva.
Questa anarchia che regna all’interno delle curve comporta nei confronti di gruppi di ultras la possibilità di acquisire e rafforzare il proprio potere nei confronti delle società sportive e dei loro dipendenti o tesserati.

Le stesse società sportive sono spesso soggette a mediazione con gli esponenti del tifo organizzato e i comportamenti dei gruppo ultras variano in base alle eventuali concessioni effettuate dalle società. Nel momento in cui gli ultras non ottengono ciò che desiderano, ossia biglietti omaggio, prodotti del merchandising, contributi per le trasferte, la reazione dei tifosi mafiosi sfocia nella violenza, adottando
condotte paragonabili a quelle tipiche del metodo mafioso.
In particolare, grazie alle attività della procura di Napoli, che poi ha trovato riscontro in numerosi uffici giudiziari, si è ormai consolidata una giurisprudenza che individua in simili condotte per gli estremi per la contestazione del reato di associazione per delinquere, disciplinato dell’articolo 416 del codice penale, cui si ricollegano altri specifici reati, fra i quali in particolare quello di violenza privata di cui all’art. 610 del codice.

La questione merita un ulteriore riflessione poiché a livello normativo non sono presenti adeguate fattispecie di reato né strumenti processuali per questa particolare modalità di esercizio del metodo mafioso.
La misura più comunemente utilizzata è quella del D.A.SPO. (vedi https://hermessportslaw.com/il-caso-maignan/), la quale può essere utilizzata anche indipendentemente dalla commissione di reati all’interno dello stadio ed è applicata a soggetti violenti o con precedenti criminali di carattere ordinario.

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4. MISURE DI CONTRASTO DELL’ ORDINAMENTO SPORTIVO

  • Un primo passo, per reprimere tale fenomeno, deve essere mosso direttamente dalle stesse società calcistiche che molto spesso tengono comportamenti di complicità nei confronti delle tifoserie organizzate, facilitando l’aumentano della forza intimidatrice delle organizzazioni dei tifosi ultras.
  • Bisogna tener conto che gli strumenti repressivi sono presenti nell’ordinamento sportivo e si attuano con il fine di porre un deterrente ai rapporti tra squadra e criminalità organizzata, sulla base della responsabilità oggettiva.
  • Il Codice di Giustizia Sportiva sancisce in maniera puntuale all’art. 6.4 che: “La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell’intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.”.
  • Le società devono marcare in maniera più netta le distanze con le frange più violente della tifoseria organizzata anche con alcune semplici dichiarazioni pubbliche, azioni positive a sostegno della legalità e gesti simbolici che potrebbero comunque toccare in maniera diretta gli ultras. La questione ultras è a stretto contatto anche con il tema dell’ordine pubblico.
  • Nell’ ordinamento sportivo è presente una particolare fattispecie di violazione, ossia l’ art. 25 C.d.S. rubricato come “Prevenzione di fatti violenti”, il cui primo e secondo comma dispongono che: “Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigenti”.
  • Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. L’ apparato sanzionatorio, in questo caso, risulta di lieve entità, in quanto previste solo pene pecuniarie ed in caso di recidiva la disputa delle gare a porte chiuse.
  • È opportuno precisare come anche l’art. 4 C.d.S. possa essere interpretato ed applicato anche per questioni riguardanti questo fenomeno; il suo dispositivo sancisce infatti che: “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.”. Trattasi di norma che è stata più volte applicata dai Giudici sportivi nel corso degli anni e che potrebbe trovare applicazione anche nelle ipotesi odierne.

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5. CONCLUSIONI

Il calcio è l’esatta rappresentazione della società, le modalità utilizzate da parte delle organizzazioni criminali per infiltrarsi nei tessuti della società non si discostano da quelle utilizzate nell’ambito di questo sport.
L’ottica sul mondo del calcio dovrebbe cambiare, vi sono ancora troppe ambiguità che non consentono di fare luce su ciò che effettivamente avviene all’interno di questo settore.
Ogni domenica i tifosi restano ammaliati dalle gesta sportive dei propri beniamini sul rettangolo di gioco, ma quello che vedono i tifosi è solo la punta dell’iceberg, poiché al di sotto sono nascosti una moltitudine di interessi e di attività illecite che non hanno nulla a che vedere con questo sport.
Gli strumenti utilizzati da parte del legislatore statale e sportivo per contrastare questa endemia risultano avere più una rilevanza meramente simbolica che concreta ed efficace, poiché interventi, seppur mirati, lasciano sempre degli spiragli che consentono alle organizzazioni criminali di infiltrarsi in qualsiasi ambito, facendo restare impuniti sia quest’ ultimi che chi li agevola ad inserirsi.

Ferrara, 17 ottobre 2024
Dott. Raffaele Sero

6. RIFERIMENTI

  • Cantone, R., & Di Feo, G. (2014). Football clan. Rizzoli
  • Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
    associazioni criminali, anche straniere. (2017). Relazione su mafia e calcio (Doc. XXIII n.
    31).
    https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/
    031/intero.htm
  • Federazione Italiana Giuoco Calcio. (2020). Massime del Collegio di Garanzia dello Sport
    2019-2020.
    https://figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/massime/90cfa2019-
    2020a/#:~:text=La%20responsabilit%C3%A0%20oggettiva%20%C3%A8%20l,o%20
    dal%20dolo%20(CFA%20n.
  • Federazione Italiana Giuoco Calcio. (anno). Codice di giustizia sportiva [PDF].
    https://www.figc.it/media/95475/codice-di-giustizia-sportiva-figc_.pdf
  • Il Fatto Quotidiano. (2024, 30 settembre). La ‘ndrangheta in curva è un patto d’affari tra
    le tifoserie: arrestati 19 capi ultras di Inter e Milan, passione per il calcio piegata al
    guadagno. Il Fatto Quotidiano. https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/09/30/landrangheta-in-curva-e-un-patto-daffari-tra-le-tifoserie-arrestati-19-capi-ultras-diinter-e-milan-passione-per-il-calcio-piegata-al-guadagno/7712501/
  • Romani, P. (2012). Calcio criminale [E-book]. Rubbettino