IL COMPENSO DEI CALCIATORI DILETTANTI E LE TUTELE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

1.INTRODUZIONE

Il calcio dilettantistico rappresenta la vera essenza di questo sport, lontano dai riflettori della Serie A e dai contratti milionari; è nei campi di provincia e nelle piccole società sportive che la passione si mescola alla fatica e ai sacrifici.

Tuttavia, non tutti gli atleti svolgono attività come meri appassionati, di fatti il settore dilettantistico italiano copre un’ampia fetta del panorama calcistico italiano e per questa ragione, sebbene non si tratti di atleti professionisti, molti calciatori dilettanti ricevono un compenso per la loro attività, sotto forma di rimborsi spese, premi partita o compensi pattuiti nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L’ordinamento sportivo italiano ha subito profonde modifiche con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2021, che ha ridefinito la figura del lavoratore sportivo, incidendo su aspetti contrattuali e previdenziali. Contestualmente, l’Accordo Collettivo tra Lega Nazionale Dilettanti (LND), Associazione Italiana Calciatori (AIC) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), insieme alle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), disciplinano a loro volta il rapporto di lavoro degli atleti dilettanti.

Questo articolo si prefigge l’obbiettivo di analizzare le interazioni tra l’art. 28 del D.lgs. n. 36/2021, l’Accordo Collettivo e l’art. 94-ter NOIF, nonché le ulteriori normative attinenti al settore e che regolano i compensi percepiti dagli atleti di questo settore.

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2. L’ARTICOLO 28 DEL D.LGS. N. 36/2021: LA DEFINIZIONE DEL LAVORATORE SPORTIVO

L’art. 28 del D.lgs. n. 36/2021 introduce una chiara definizione del lavoratore sportivo, includendo atleti, allenatori, direttori tecnici, preparatori atletici e direttori sportivi che operano in ambito professionistico e dilettantistico. La norma prevede che il lavoratore sportivo, anche se operante in contesto dilettantistico, goda di tutela contrattuale e previdenziale, con obblighi contributivi e previdenziali in capo alle società sportive, nel momento in cui vengano percepiti compensi superiori ad € 5.000,00 nel corso dell’anno solare.

Nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva

Queste condizioni attribuiscono all’ atleta una serie di diritti e di doveri e, in particolare, il diritto a ricevere un trattamento retributivo, che può essere sotto forma di compenso, rimborso o indennizzo.

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3. L’ACCORDO COLLETTIVO LND – AIC – FIGC E LE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FIGC

L’Accordo Collettivo tra LND, AIC e FIGC fornisce un quadro generale per i rapporti contrattuali tra i calciatori dilettanti e le società sportive.

Come previsto dagli artt. 5 e 6 del presente Accordo Collettivo, essi definiscono cosa sia il compenso, quando sia dovuto e le relative modalità di erogazione.

Per una migliore comprensione, si intende compenso il corrispettivo per l’attività sportiva svolta dall’atleta nei confronti dell’Associazione o della Società il quale, a pena di nullità del contratto di lavoro sportivo, deve espressamente figurare nello stesso ai fini della sua corresponsione.

All’art. 5.4 vengono stabilite le condizioni contrattuali minime che devono essere rispettate nei rapporti tra i club e i calciatori tesserati. La norma prevede clausole essenziali per la validità del contratto e la tutela dei diritti dei calciatori, includendo aspetti economici, durata del rapporto di lavoro e modalità di risoluzione.

L’Accordo collettivo detta le linee guida per il pagamento dei compensi, (art. 6, Pagamento del compenso), che dovranno essere corrisposti in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo alla prestazione svolta.

Le modalità di erogazione dei rimborsi e dei compensi vengono altresì disciplinati dalle Norme Organizzative interne della FIGC, più precisamente l’art. 94-ter delle NOIF, che regolamenta il trattamento economico dei calciatori dilettanti, distinguendo tra compensi e rimborsi spese. In particolare, stabilisce limiti alle somme erogabili sotto forma di rimborso forfettario e indennità di trasferta (al di sotto dei € 100,00 possono configurarsi volontari e dunque rientrare della definizione di cui all’art. 29 D.lgs. n. 36/2021), affinché non si configuri un rapporto di lavoro subordinato.

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4. LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

Le realtà dilettantistiche in Italia, molto spesso, si trovano in situazioni complesse dal punto di visto economica, il tutto a causa della mancanza di introiti derivanti dai diritti televisivi, come nelle serie professionistiche, e dalla difficoltà nella ricerca di sponsorizzazioni.

Talvolta, dunque, può succedere che i compensi pattuiti con gli atleti non vengano corrisposti.

Il mancato pagamento dei compensi ai calciatori dilettanti può dar luogo a diverse conseguenze giuridiche, che vanno dalla possibilità di risoluzione del contratto all’invio di richieste di pagamento, fino all’accesso a misure di protezione in sede civile e sportiva.

a) Inadempimento contrattuale

Se un club non rispetta gli obblighi economici previsti dal contratto, si configura un inadempimento contrattuale. La legge italiana prevede che, in caso di inadempimento, la parte danneggiata (in questo caso, il calciatore) possa chiedere l’adempimento della prestazione o la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni.

Nel caso dei dilettanti, se l’accordo non prevede esplicitamente le modalità di pagamento o la tempistica, può essere più difficile stabilire la violazione di un preciso obbligo. Tuttavia, la prassi sportiva e le normative federali stabiliscono chiaramente che il calciatore ha diritto a essere retribuito per le prestazioni rese.

In caso di inadempimento il primo passo è quello di sollecitare direttamente la società di appartenenza. Nel caso in cui tale tentativo risulti vano l’atleta può mettere in mora la società, di fatti lo stesso Accordo Collettivo all’ art. 10 (Clausola risolutiva) indica  che “la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all’art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all’istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra dell’Associazione/Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna”.

b) Tutele sportive e reclami presso la FIGC

Fermo quanto sopra, la Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede che i calciatori dilettanti possano rivolgersi agli organi competenti della FIGC per segnalare il mancato pagamento. La Commissione di Giustizia Sportiva può intervenire per sanzionare il club inadempiente, con multe o altre misure disciplinari. Sebbene le sanzioni siano generalmente più lievi rispetto a quelle previste per i calciatori professionisti, la FIGC resta un organismo che può intervenire per garantire il rispetto delle normative (sanzionabile ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. d, del C.G.S., in combinato disposto con l’art. 85, lett. c), par. V delle NOIF).

Nel caso in cui il club continui a non rispettare le proprie obbligazioni economiche, i calciatori possono anche rivolgersi alla Commissione Disciplinare, che può decidere di sanzionare la società con ammende, punti di penalizzazione o altre misure disciplinari.

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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’armonizzazione tra il D.lgs. n. 36/2021, l’Accordo Collettivo e le NOIF è fondamentale per garantire una disciplina chiara del lavoro sportivo dilettantistico. La normativa introduce maggiori tutele per gli atleti, ma impone anche nuovi obblighi alle società, con particolare riferimento agli adempimenti previdenziali.

Anche se il calciatore dilettante non ha la stessa protezione giuridica di un professionista, il principio di equità e giustizia non deve essere trascurato. La mancata corresponsione dei compensi o dei rimborsi spese minimi dovuti rischia di minare la fiducia e il rispetto reciproco tra atleti e società, compromettendo il clima di collaborazione che è alla base della pratica sportiva. Le risorse economiche destinate alle società sportive dilettantistiche, sebbene limitate, non giustificano comportamenti scorretti o disinteresse nei confronti degli atleti, che, seppur non professionisti, investono tempo, fatica e passione nel loro impegno.

Inoltre, un sistema sportivo che non tutela adeguatamente i propri tesserati, nemmeno quelli dilettanti, rischia di incorrere in gravi problemi di governance, poiché la fiducia nella gestione della risorsa umana è fondamentale per la credibilità e la sostenibilità di ogni realtà sportiva.

Se le società sportive non si impegnano a rispettare gli accordi economici, anche minimi, rischiano di compromettere non solo la propria reputazione ma anche la capacità di attrarre e mantenere i talenti, creando un circolo vizioso che finisce per danneggiare l’intero movimento sportivo.

Ferrara, 11 febbraio 2025

Dott. Raffaele Sero

6. RIFERIMENTI