LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

1. INTRODUZIONE

Per chiarire cosa si intenda per giustizia amministrativa in ambito sportivo possiamo partire da un esempio: qualora nelle Federazioni Sportive, un organo gerarchicamente superiore adotti decisioni ritenute ingiuste nei confronti di un organo gerarchicamente inferiore, quest’ultimo può rivolgersi alla giustizia amministrativa, che ha il compito di risolvere tali controversie.

Queste ultime possono riguardare­:

  • tesseramento;
  • affiliazione;
  • partecipazione ai campionati di competenza;
  • ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni Sportive.

L’intervento della giustizia amministrativa in ambito sportivo è stato reso necessario in passato dalla farraginosità del vecchio sistema di giustizia, il quale, con particolare riferimento al mondo calcistico, vedeva la continuativa produzione di provvedimenti illegittimi nonché alle volte discordanti.

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2. IL CASO CATANIA E LA LEGGE N. 280/2003

Nell’estate del 2003 il mondo del calcio si trovò ad affrontare una importante crisi dal punto di vista giuridico: il ricorso della società Catania calcio al T.A.R. Sicilia – Sez. Catania, con conseguente violazione del vincolo di giustizia sportiva, diede vita ad un effetto domino che vide la proposizione di una serie di ricorsi da parte di diverse società calcistiche, mettendo così in discussione l’inizio del campionato di calcio di Serie B della stagione 2003-2004.

La situazione di incertezza portò il Governo all’emanazione del decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, poi convertito ufficialmente il 17 ottobre 2003 con la Legge n. 280/2003, di cui si è parlato nelle pubblicazioni precedenti.

Quest’ultima ebbe il merito di ridefinire la procedura per i ricorsi alla giustizia sportiva:

  • primo grado alle singole Federazioni;
  • secondo grado a TAR del Lazio e CONI;
  • l’ultima istanza al Consiglio di Stato.

Inoltre, come già osservato, la Legge n. 280/2003 è stata fondamentale per disciplinare il delicato rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo e, soprattutto, nella definizione dei rispettivi ambiti di competenza.

Riassumendo, i punti focali della Legge n. 280/2003 possono così riassumersi:

  • l’intervento del Giudice statale (ordinario o amministrativo) è ammesso per le materie non riservate agli organi di Giustizia Sportiva;
  • al Giudice Sportivo viene riservata la competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto rapporti patrimoniali;
  • prima di adire il Giudice Statale è necessario il previo esaurimento dei gradi di Giustizia Sportiva (c.d. vincolo di giustizia).

E’ in ogni caso fatta salva l’applicazione delle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai Regolamenti delle Federazioni Sportive, nonché di quelle inserite nei contratti di lavoro sportivo.

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3. QUALI FURONO LE RAGIONI CHE PORTARONO AD UN INTERVENTO LEGISLATIVO DI TALE IMPATTO?

La Legge n. 280/2003 rappresenta uno dei rarissimi casi in cui lo Stato è intervenuto per regolamentare aspetti relativi alla materia sportiva, con la volontà di fare chiarezza in maniera definitiva sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale.

La suddetta, inoltre, attribuisce una sfera di autonomia all’ordinamento sportivo e allo stesso tempo ne delimita i confini. Alla luce di quest’ultima considerazione, riusciamo ad intuire come le vicende di carattere amministrativo (es. espulsione definitiva dall’ordinamento sportivo, diniego di ammissione al campionato di competenza) debbano riconoscersi quali questioni aventi rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo, proprio perché l’emanazione di tali provvedimenti lede posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l’ordinamento statale.

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4. LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Per effetto del combinato disposto dell’art. 2 (co. I) e dell’art. 3 della Legge n. 280/2003 sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo su tutte le vicende che non sono devolute all’Autorità giurisdizionale ordinaria e che non appartengono all’ambito esclusivo della giustizia sportiva.

Trattasi, in buona sostanza, di una giurisdizione de residuo rispetto a quelle sopraelencate.

A tal proposito, il Consiglio di Stato, già prima dell’entrata in vigore della Legge n. 280/2003, con due pronunce del 1995 e del 2001 aveva affermato che le Federazioni Sportive, nonostante nascano come soggetti privati (nello specifico, associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di Organi del CONI, partecipando quindi all’attività pubblica dell’ente.

Sulla scorta di tali pronunce, il Consiglio individuava quindi nella “natura dell’attività svolta” la scriminante nell’attività di qualificazione delle Federazioni:

  • con riferimento alle norme che attengono alla vita interna della Federazione, ai rapporti tra sodalizi sportivi e a quelli tra sodalizi e gli sportivi professionisti à Federazioni = Associazioni di Diritto Privato;
  • con riferimento all’attività finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva à Federazioni = Organi del CONI.

Il Consiglio precisava, inoltre, che solo gli atti di quest’ultimo tipo costituiscono esplicazione di pubblici poteri e, in quanto tali, sono soggetti alla giurisdizione del Giudice Amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo.

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5. LE CONTROVERSIE FACENTI CAPO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Stante quanto sopra, relativamente al fenomeno sportivo sono devolute a cognizione del giudice amministrativo le controversie essenzialmente riconducibili a quattro ambiti principali:

  • controversie inerenti a provvedimenti emessi dalle Federazioni nell’esercizio della loro attività di natura privatistica (ad es. in materia di vita associativa e funzionamento degli organi sociali);
  • controversie inerenti a provvedimenti emanati dalle Federazioni nell’esercizio dei loro poteri di natura pubblicistica (ad es. in materia di modifica o revoca dei provvedimenti di affiliazione);
  • controversie concernenti gli atti e i provvedimenti adottati dal CONI, assegnati a specifica sezione del Collegio di Garanzia dello Sport;
  • controversie relative all’ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche, di cognizione esclusiva di specifica sezione del Collegio di Garanzia.

Ronciglione, 6 dicembre 2023

Stefano Verduchi