IL CASO FABREGAS

1. INTRODUZIONE

Per arrivare a sedersi su una panchina di calcio, nel settore professionistico, non basta aver avuto una brillante carriera come giocatore o avere un carisma tale da poter guidare una squadra, ma servono competenze e abilità che si acquisiscono seguendo appositi corsi istituiti presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e che consentono di poter ambire, anche a chi i grandi campi da calcio non li ha mai calcati, di sedersi su una panchina nel settore professionistico.

La questione che si andrà ad esaminare riguarda quanto accaduto il 13 novembre 2023 quando, con un comunicato della società sportiva Como 1907, veniva sollevato dall’ incarico allenatore della prima squadra Moreno Longo e al contempo veniva incaricato della gestione sportiva il campione spagnolo Cesc Fàbregas, che al tempo era allenatore del settore giovanile della società stessa. Orbene, l’ex centrocampista di Barcellona, Arsenal e Como, seppur abbia avuto una gloriosa carriera, non risulta in possesso dei titoli necessari per poter allenare una squadra di calcio nel settore professionistico.

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2. IL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E LE CATEGORIE DI ALLENATORI

La figura dell’allenatore nel nostro ordinamento sportivo si configura come un professionista il quale, come puntualmente indicato all’art. 19 del Regolamento del settore tecnico, esplica le proprie mansioni sul rettangolo di gioco, dirigendo le sedute di allenamento di una squadra o di un singolo atleta e sviluppandone le doti fisiche e psicologiche.

Tale figura professionale è altresì ravvisabile all’art. 25 del D.lgs. n. 36/2021, che la riconduce alla macrocategoria del lavoratore sportivo.

Per assumere la qualifica di allenatore professionista l’interessato deve seguire un iter puntualmente disciplinato dalla Federcalcio, che prevede la frequentazione di un corso specializzante organizzato dalla federazione e culminante con il rilascio di un’abilitazione (art. 17 Regolamento del settore tecnico).

I corsi indetti dalla Federazione sono suddivisibili in base al settore e alla categoria in cui si vuole allenare, di fatti, come esplicitato agli artt. da 20 a 22 del Regolamento del settore Tecnico, sono individuabili diverse categorie e qualifiche per gli allenatori, che limitano l’ambito di esercizio della professione.

Per allenare nelle maggiori serie a livello nazionale (Serie A, Serie B) è necessario aver ottenuto la qualifica di “allenatore professionista di 1° categoria – UEFA PRO”,  di cui all’ art. 20 del Regolamento.

Tale qualifica si può ottenere solo ove siano rispettati i seguenti requisiti:

•       iscrizione all’albo degli allenatori professionisti di 2° categoria UEFA A, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della Uefa;

•       tesseramento con la qualifica di Allenatore Professionista di 2° categoria UEFA A da almeno 8 mesi.

Il percorso per poter allenare nelle massime serie nazionali inizia con la partecipazione ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale, necessaria per il conseguimento dell’abilitazione ad Allenatore di Base-UEFA B, di cui all’ art. 22 del Regolamento. Dopo 8 mesi di tesseramento l’interessato consegue quindi l’abilitazione di Allenatore professionista di 2° categoria-UEFA A, come disposto dall’ art. 21 co. III del Regolamento del settore tecnico.

Nel caso di specie l’ex centrocampista, prima di sedersi sulla panchina della prima squadra, militante in Serie B, era stato incaricato di gestire il settore Giovanile.

Ad ogni buon conto, anche per svolgere mansioni tecniche in tale settore è necessario ottenere un’apposita abilitazione, che si consegue frequentando positivamente corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico, il quale ne stabilisce i programmi e ne dispone l’attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Il caso in oggetto verte sulla mancanza da parte di Cesc Fàbregas  dei titoli e delle abilitazioni necessarie per poter allenare, in quanto sprovvisto di qualsivoglia abilitazione nazionale o internazionale equipollente.

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3. OBBLIGHI E DEROGHE PER ALLENARE

La pratica di far sedere campioni del calcio sulle panchine non è una novità, in quanto nello stesso Regolamento sono riscontrabili deroghe che comportano la possibilità di svolgere le mansioni di allenatore in assenza delle summenzionate abilitazioni.

Orbene, l’art. 39 del Regolamento, rubricato “Obblighi e Deroghe”, detta alcune modalità con cui è possibile superare i limiti imposti dal conseguimento delle abilitazioni da allenatore.

Le modalità derogatorie con cui la Società Como 1907 ha deciso di affidare la guida Tecnica ad un soggetto non abilitato sono riscontrabili alla lett. Af) dell’art. 39, che dispone quanto segue: “la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l’ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L’autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l’ammissione in campo dell’allenatore autorizzato”. Dal dettato normativo, in concreto, è desumibile come la situazione venutasi a creare sulle sponde del lago sia alquanto controversa, in quanto il campione spagnolo non potrà portare a termine la stagione sportiva 2023/2024, dal momento che il termine indicato all’ art. 39 consente di esercitare la professione di allenatore – in via modalità derogatoria – solo per 30 giorni, ragione per cui la società Como 1907 dovrà affidare a stretto giro la responsabilità tecnica della squadra ad un allenatore con i requisiti necessari.

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4. CASI ANALOGHI E REAZIONI DIVERSE

La questione Fàbregas/Como 1907 è soltanto l’ultimo dei casi in cui è stata fatta un’applicazione avulsa delle normative tecniche.

Di fatti, nel corso della stagione 2022/2023 la società calcistica Hellas Verona, militante nel campionato italiano di Serie A, sollevava dal proprio incarico l’allenatore della prima squadra Gabriele Cioffi, incaricando contestualmente l’ex giocatore della squadra scaligera Salvatore Bocchetti.

La società veneta, dunque, si avvaleva del summenzionato art. 39 lett. Af), per consentire all’ ex calciatore di gestire il settore tecnico della prima squadra senza che quest’ultimo avesse le necessarie abilitazioni.

Tale caso, seppur del tutto analogo con quanto avvenuto con il Como 1907, ingenerava una reazione del tutto diversa da parte dell’associazione di categoria degli allenatori, ossia l’A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori Calcio), la quale si scagliava duramente contro la decisione della squadra veneta attraverso plurimi comunicati, accusandoli, per giunta, di violare la lealtà sportiva. Di contro, ad oggi, l’Associazione non ha espresso alcuna dichiarazione sulla questione Fàbregas/Como 1907.

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5. CONCLUSIONI

Con l’applicazione del controverso art. 39 rischia di essere vanificata l’impostazione meritocratica alla base del Regolamento del Settore Tecnico, che consente di allenare nelle massime serie calcistiche solo dopo un effettivo ed articolato percorso formativo.

Di fatti, la reazione da parte dell’A.I.A.C. per quanto avvenuto nella stagione sportiva 2022/2023 è l’esatta rappresentazione di come tale norma – o meglio, la lett. Af) della medesima – sia in contrasto con la professionalità della figura dell’allenatore, così come ad oggi disciplinata, poiché fornisce delle “scorciatoie” ad ex calciatori, o soggetti comunque non abilitati, consentendo loro di ricoprire un ruolo che altrimenti non potrebbero svolgere.

Il ruolo dell’A.I.A.C. è quello di garante dei diritti dei propri associati ma, allo stesso tempo, tale tutela dovrebbe essere garantita ogniqualvolta vi fossero gli estremi della lesione di un diritto e, soprattutto, a prescindere dalla caratura sia del soggetto incriminato che del titolare della posizione lesa. Se non fosse così, a parere dello scrivente, verrebbe totalmente vanificata la ratio alla dell’istituzione di un’associazione di categoria.

Ferrara, 25 novembre 2023

Dott. Raffaele Sero