LA GIUSTIZIA TECNICA

1. INTRODUZIONE

Come già osservato nella nostra ultima pubblicazione, il panorama sportivo si caratterizza per la presenza di diversi sistemi di giustizia i quali, alle volte, finiscono con l’intersecarsi con il sistema della giustizia statale.

In particolare, le varie situazioni sono classificabili secondo la presente suddivisione:

  • casi di esclusiva disciplina statale;
  • casi di esclusiva disciplina sportiva;
  • casi rilevanti per entrambi i sistemi di giustizia.

La riflessione odierna verterà intorno ai casi di pura disciplina sportiva, ovvero tutti quei casi riguardanti fatti occorsi all’interno delle competizioni sportive e rilevanti esclusivamente per l’ordinamento sportivo.

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2. IL PRIMO LIVELLO DELLA GIUSTIZIA TECNICA: L’ARBITRO

Ogni competizione sportiva che si rispetti è sottoposta a determinate regole, le quali hanno lo scopo di garantire l’equità della competizione ed il regolare svolgimento della stessa.

Il primo “giudice” che opera sul campo – in tutti i sensi – è banalmente l’arbitro, persona cui compete far rispettare le regole, punire i trasgressori delle stesse ed infine dirigere la gara.

I poteri e le facoltà dell’arbitro sono di tipo strettamente tecnico – la sua sfera di competenza è quindi limitata al terreno di gioco – e sono regolati ad hoc nelle varie carte delle singole federazioni. Tali poteri non sono tuttavia illimitati, prendendo come esempio il mondo della pallacanestro, l’art. 47 del Regolamento Ufficiale della FIBA prevede infatti l’obbligo per l’arbitro di adottare le proprie decisioni, mantenendo “coerenza nell’applicazione del buon senso in ogni gara (…), coerenza nel mantenere un equilibrio tra il controllo e il flusso della gara”.

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3. FUORI DAL CAMPO: GIUDICI COMPETENTI, PRINCIPI GENERALI E PILLOLE DI PROCEDIMENTO

Con riferimento alla giustizia tecnica, organi rispettivamente competenti in primo e secondo grado di giudizio sono il Giudice sportivo e la Corte sportiva d’Appello.

Il Giudice sportivo rappresenta organo di prima istanza, competente su base nazionale o territoriale in funzione della competizione sportiva di riferimento.

Giudica in composizione monocratica, senza udienza e con procedimento celere (in rispondenza al principio di immediatezza), con riferimento alle controversie aventi ad oggetto:

  • il regolare svolgimento delle gare;
  • l’omologazione dei risultati di gara;
  • la regolarità dei campi, degli impianti sportivi e delle attrezzature adoperate;
  • la regolarità dello status di tecnici, atleti ed altri partecipanti alle competizioni;
  • il comportamento di tecnici, atleti ed altri tesserati tenuto in corso di gara.

Il giudizio può essere instaurato ex officio, ovvero su segnalazione del Procuratore federale territorialmente competente, oppure su impulso della parte interessata.

La Corte sportiva d’Appello rappresenta giudice di seconda istanza, operante su impulso del soggetto interessato a mezzo di atto di impugnazione (c.d. reclamo).

L’instaurazione del giudizio e la costituzione delle parti devono avvenire nel rispetto di termini perentori variamente previsti dai singoli regolamenti federali, così come l’intervento di eventuali terzi interessati.

È ammessa la produzione in giudizio di nuovi documenti, purché prontamente indicati nell’atto di reclamo e resi accessibili anche agli altri interessati, pena l’inammissibilità della richiesta. Le decisioni, come nel giudizio di primo grado, sono adottate dalla Corte in tempi relativi ristretti, nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti federali di riferimento.

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4. CONCLUSIONI

Il quadro appena esposto può essere utilizzato per iniziare a “masticare” le basi del procedimento tecnico che, questo è il mio augurio, confido possa risultare il più facilmente fruibile a tutti, appassionati e no.

Ancona, 22 novembre 2023

Dott. Giacomo Maria Millozzi