LE ATP FINALS A RISCHIO: COME MAI?

1.INTRODUZIONE

Le Association of Tennis Professionals Finals, meglio conosciute come ATP Finals, rappresentano il vertice della stagione tennistica maschile e coinvolgono i migliori otto tennisti del ranking mondiale. Si tratta di un evento che va ben oltre il perimetro sportivo, con un impatto economico, turistico e mediatico enorme. Secondo i dati ufficiali forniti dalla FITP e dalle autorità locali, le edizioni torinesi delle Finals hanno generato un indotto superiore ai 600 milioni di euro tra il 2021 e il 2024, attirando centinaia di migliaia di spettatori da tutto il mondo e garantendo una copertura televisiva internazionale in oltre 180 Paesi.

L’aggiudicazione dell’evento a Torino nel 2019 fu considerata un successo diplomatico e gestionale per il sistema sportivo italiano. In un contesto altamente competitivo, l’Italia riuscì ad affermarsi contro città come Tokyo, Singapore e Manchester. La proposta italiana fu particolarmente apprezzata per la sua sostenibilità economica, il sostegno garantito del pubblico e, soprattutto, la chiarezza della governance affidata alla FITP, con il supporto finanziario e infrastrutturale delle istituzioni pubbliche.

Tuttavia, con l’entrata in vigore nel 2024 di un nuovo pacchetto normativo di riforma del settore sportivo, si sono aperti scenari di conflitto tra esigenze di controllo pubblico e principi di autonomia privatistica. Il caso delle ATP Finals di Torino si pone dunque come esempio emblematico per analizzare i limiti dell’intervento statale nella gestione di eventi sportivi organizzati da soggetti privati, in un quadro regolatorio sempre più complesso e dinamico.

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2. IL SUCCESSO DELLE ATP FINALS A TORINO E IL QUADRO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Dal 2021, Torino ospita le Nitto ATP Finals, uno degli eventi tennistici più prestigiosi a livello internazionale. Il contratto, firmato nel 2019 tra la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), l’ATP Tour e le istituzioni locali e nazionali, garantisce l’organizzazione dell’evento in Italia fino al 2025, con possibilità di rinnovo fino al 2027. La scelta di Torino ha premiato la capacità progettuale della FITP, la qualità delle infrastrutture e l’impegno economico pubblico, quantificato in circa 80 milioni di euro complessivi tra Stato, Regione Piemonte e Comune di Torino.

Il modello di governance adottato inizialmente era chiaro: la FITP, quale federazione sportiva riconosciuta dal CONI ma di natura privata, manteneva il controllo operativo e gestionale, con il sostegno economico e logistico degli enti pubblici. Tale assetto è stato coerente con il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo riconosciuto dall’art. 1 del D.lgs. 242/1999, che attribuisce alle federazioni sportive nazionali la gestione tecnica e organizzativa delle attività sportive.

Questa autonomia è stata ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui lo Stato, pur potendo svolgere attività di indirizzo e controllo sulle risorse erogate, non può ingerirsi direttamente nelle decisioni gestionali delle federazioni[1]. Tale principio ha garantito alla FITP l’efficienza necessaria per coordinare un evento complesso come le ATP Finals, nel rispetto degli standard qualitativi imposti dall’ATP.

Inoltre, il contratto tra ATP e FITP prevedeva clausole di stabilità nella governance, con divieto di modifiche unilaterali non concordate, al fine di tutelare la qualità e la coerenza organizzativa dell’evento. Questo punto diventerà cruciale nelle controversie sorte successivamente.

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3. IL NUOVO DECRETO SPORT E L’ISTITUZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE MISTO PUBBLICO-PRIVATO

Nel 2024, il Governo italiano ha varato il D.lgs. 120/2024, nell’ambito della riforma dello sport avviata in attuazione della Legge Delega n. 86/2019. Il decreto mira a garantire maggiore trasparenza e responsabilità nell’utilizzo delle risorse pubbliche destinate a eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale.

L’art. 5 del decreto introduce una nuova figura di “Comitato di Gestione Pubblico-Privato” obbligatorio per tutti gli eventi che ricevono finanziamenti superiori a 10 milioni di euro. Il comitato è composto da rappresentanti delle federazioni sportive, dell’ente Sport e Salute S.p.A., nonché delle amministrazioni territoriali coinvolte. Le sue competenze spaziano dalla programmazione economica al controllo gestionale, con poteri di veto su decisioni ritenute incoerenti con l’interesse pubblico.

Nel caso delle ATP Finals, l’applicazione di questa norma ha portato alla creazione di una Commissione tecnica con parità di rappresentanza tra FITP e Sport e Salute. Formalmente, si tratta di una misura volta a garantire correttezza nella gestione e nella spesa. Sostanzialmente, però, questa modifica ha alterato il baricentro decisionale, con il rischio di paralisi operativa e conflitti tra gli attori coinvolti.

Numerosi giuristi hanno sollevato dubbi di costituzionalità in relazione a questa norma, ipotizzando una violazione dell’art. 118, c. 4, della Costituzione, che impone allo Stato di favorire l’autonomia delle iniziative private, specie se già efficienti e funzionanti. Inoltre, il decreto non distingue tra eventi organizzati direttamente da enti pubblici e quelli gestiti da soggetti privati con contributo pubblico, generando confusione sul piano giuridico.

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4. LE OBIEZIONI DELL’ATP E I PROFILI CRITICI DELLA NUOVA GOVERNANCE

La risposta dell’ATP alla nuova configurazione gestionale non si è fatta attendere. Con una lettera ufficiale inviata nel luglio 2025 alla FITP e per conoscenza al Governo italiano, l’ATP ha espresso preoccupazione per la possibile violazione del contratto sottoscritto nel 2019. In particolare, è stato evidenziato come la modifica della governance, con l’inserimento di attori pubblici non previsti inizialmente, rappresenti una variazione unilaterale degli accordi.

L’ATP ha sottolineato che uno degli elementi fondanti della scelta di Torino era proprio l’efficienza decisionale garantita dalla FITP in quanto soggetto privato, libero da vincoli burocratici e capace di adattarsi rapidamente alle esigenze dell’organizzazione. L’inserimento di un ente pubblico come Sport e Salute S.p.A., sottoposto a vincoli amministrativi e procedure contabili complesse, viene percepito come un fattore di rischio per la continuità e la qualità dell’evento.

Sotto il profilo giuridico, la vicenda solleva questioni delicate legate alla libertà contrattuale (art. 1322 c.c.) e all’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). L’intervento normativo che impone la partecipazione di enti pubblici può essere interpretato come una compressione ingiustificata dell’autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la retroattività sostanziale di questa norma su contratti già perfezionati potrebbe entrare in conflitto con il principio di legittimo affidamento, tutelato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale[2].

Di fronte a questo scenario, la FITP ha annunciato di essere pronta a rinunciare al finanziamento pubblico residuo pur di conservare la propria autonomia. Tuttavia, senza fondi statali, l’equilibrio economico dell’evento potrebbe diventare insostenibile, alimentando il rischio concreto di una revoca da parte dell’ATP per le edizioni post-2027.

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5. PROSPETTIVE GIURIDICHE E ISTITUZIONALI PER IL FUTURO DELLE ATP FINALS IN ITALIA

Alla luce della crisi in atto, è necessario interrogarsi sul rapporto tra interesse pubblico e autonomia privata nella gestione degli eventi sportivi. Il diritto sportivo, pur riconoscendo la funzione pubblica dello sport (come previsto anche nella Carta Europea dello Sport), deve garantire un bilanciamento efficace tra il controllo delle risorse pubbliche e la flessibilità operativa degli enti privati.

L’art. 16 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) prevede obblighi di trasparenza e rendicontazione per gli enti che ricevono contributi pubblici, ma non impone un controllo gestionale diretto. Applicare un modello di co-gestione pubblico-privato a eventi già affidati a soggetti privati attraverso accordi vincolanti rischia di minare la certezza del diritto e la credibilità del sistema italiano a livello internazionale.

Un possibile scenario evolutivo potrebbe consistere nella stipula di protocolli d’intesa tra Stato, federazioni e organismi internazionali, che garantiscano trasparenza e controllo esterno senza pregiudicare l’autonomia organizzativa. Un’altra opzione, giuridicamente più sicura, sarebbe una revisione del decreto con effetti non retroattivi, applicabile solo ai nuovi eventi futuri.

Infine, va considerato l’impatto reputazionale per l’Italia: la perdita delle ATP Finals comporterebbe non solo un danno economico, ma anche una diminuzione della credibilità del Paese come sede di eventi sportivi internazionali. La competizione con altre metropoli europee e mondiali è agguerrita, e la certezza normativa è un criterio determinante per gli investitori sportivi globali.

In conclusione, la vicenda delle ATP Finals rappresenta un banco di prova per il diritto sportivo italiano, chiamato a trovare un equilibrio tra innovazione normativa, tutela dell’interesse pubblico e rispetto dei vincoli contrattuali internazionali. La soluzione non potrà che passare attraverso un dialogo istituzionale serio e fondato su basi giuridiche solide, capace di coniugare il prestigio dell’evento con i principi dello Stato di diritto.

Milano, 23 luglio 2025

Dott. Simone Gazzi


6.RIFERIMENTI


[1] cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2021, n. 2533

[2] Corte di Giustizia UE, causa C-17/03

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