IL “CASO” INTER-TAREMI SCENARI E POSSIBILI CONSEGUENZE
1.INTRODUZIONE: LO SCOPPIO DEL CONFLITTO IRAN-ISRAELE
L’entrata in scena dell’Iran nel conflitto israelo-palestinese rappresenta l’ennesimo tassello di un dramma umanitario che sembra non conoscere confini.
L’evento trova ufficialmente la propria collocazione al 13 giugno 2025, quando la capitale iraniana di Teheran è stata attaccata da una pioggia di missili proveniente dalle forze armate israeliane.
L’ingresso nel conflitto ha inevitabilmente comportato un importante inasprimento delle misure di sicurezza e controllo adottate dalle autorità iraniane, tra le quali un’ingente limitazione del transito di persone da e in direzione dello Stato iraniano. Tra le persone interessate dalle limitazioni in oggetto figura anche l’attaccante interista Mehdi Taremi, il quale avrebbe dovuto raggiungere i compagni negli USA per prendere parte all’inedita competizione del Mondiale per Club – conclusosi nella giornata di domenica 13 luglio c.a. con il trionfo dei blues del Chelsea – ma al quale, visto il blocco del traffico aereo imposto dalle autorità nazionali, è stata impedita la partenza.
Allo stato degli atti, l’emergenza rappresentata dal conflitto ha impedito al calciatore di prendere parte ad una singola manifestazione sportiva (sebbene di indiscutibile valore), “limitando” per così dire la propria incidenza negativa sullo svolgimento del rapporto negoziale intercorrente tra il calciatore e la società meneghina. Tuttavia, l’incertezza del futuro circa lo sviluppo dell’odierno conflitto e circa le misure che verranno adottate all’uopo dallo Stato iraniano, destano più di un’incertezza sulle ripercussioni che detti eventi potranno avere sui rapporti tra l’Inter e il calciatore.
Ipotizzando infatti una protrazione del blocco aereo e conseguentemente dell’impossibilità per il calciatore di abbandonare il territorio nazionale, ne deriverebbe un’ulteriore compressione del diritto della società sportiva a fruire delle prestazioni del proprio tesserato.
Ora, ponendo come vera questa situazione, in linea meramente teorica e a prescindere da quello che sarà l’effettivo futuro del calciatore all’Inter (apparendo le stesso ormai fuori dal progetto tecnico della società), sarebbe ipotizzabile per la società addivenire ad una risoluzione non consensuale del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione?
Con il presente articolo proveremo a dare risposta all’interrogativo in oggetto.
***
2. LA DISCIPLINA NAZIONALE: LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
Ai sensi dell’art. 1256 c.c. l’impossibilità sopravvenuta della prestazione costituisce motivo di estinzione del rapporto obbligatorio. La stessa ricade tra le ipotesi di c.d. estinzione non satisfattiva dell’obbligazione, ossia quei casi in cui all’estinzione del rapporto non consegue il soddisfacimento dell’interesse del creditore.
La norma rientra nella parte del Codice civile relativa alle obbligazioni in generale, ossia il Titolo I del Libro IV del codice. La sua applicazione in ambito contrattuale è oggetto di disciplina nel successivo Titolo II e, nello specifico, agli artt. 1463 e 1464 c.c., rispettivamente disciplinanti le ipotesi di impossibilità totale e parziale della prestazione.
Con riferimento alla prima, l’art. 1463 c.c. prevede la liberazione delle parti dall’obbligo di eseguire le prestazioni convenute ed il diritto per la parte non inadempiente di ripetere la prestazione che abbia nel frattempo già eseguito.
Con riferimento alla seconda, l’art. 1464 c.c. prevede il diritto della parte non inadempiente di ottenere una riduzione proporzionale della prestazione dovuta o, qualora la riduzione non corrisponda al suo interesse, di recedere dal rapporto negoziale.
Come evincibile dalla formulazione delle succitate norme, l’istituto presuppone che l’impossibilità di eseguire la prestazione sia fatto successivo rispetto all’insorgere dell’obbligazione. Inoltre, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, l’impossibilità non deve essere valutata sotto il piano squisitamente materiale, bensì anche su quello dell’obbligo di diligenza ascrivibile in capo alle parti ai sensi dell’art. 1176 c.c.[1]
***
3. LA DISCIPLINA FEDERALE IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Venendo ora all’esame della disciplina sportiva di riferimento, come più volte espresso nell’ambito dei nostri contenuti, il microcosmo sportivo consta di una struttura di tipo piramidale, al cui vertice si collocano gli enti internazionali di riferimento (quali le FSI). Quest’ultimi, nell’esercizio della loro funzione regolamentare, individuano i principi fondamentali della materia sportiva e ne fissano la disciplina generale e (tendenzialmente) inderogabile di riferimento, demandandone la regolamentazione di dettaglio su base locale alle singole autorità nazionali.
Con riferimento al panorama calcistico e, ancor più nello specifico, alla disciplina della stabilità contrattuale tra calciatori e sodalizi sportivi, il centro della scena è occupato (ovviamente) dalla FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (FIFA RSTP).
Il Regolamento, nel fissare il principio generale per il quale il rapporto contrattuale si scioglie per mutuo consenso o per naturale decorrenza del termine del contratto (Art. 13), individua una serie di ipotesi di risoluzione ante tempore del rapporto negoziale, quali:
- risoluzione del contratto per giusta causa (Art. 14);
- risoluzione per giusta causa per pagamenti in sospeso (Art. 14-bis);
- risoluzione del contratto per giusta causa sportiva (Art. 15).
Prendendo in esame le ipotesi sub a) e c) le stesse, sebbene alquanto simili nella denominazione, rappresentano in verità due fattispecie alquanto differenti.
Con riferimento alla prima, l’art. 14 delle Regulations non dà una precisa definizione di “giusta causa” la quale, secondo i più recenti arresti dottrinali e giurisprudenziali sul punto, sarebbe integrata da tutte quelle violazioni che, per gravità e continuità/protrazione della condotta, siano tali da determinare l’impossibilità di proseguire il rapporto negoziale. La violazione deve quindi essere concreta, non operando su piano eminentemente formale, e tale da ledere in misura indelebile il rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, non consentendone la prosecuzione (similmente allo schema adottato a livello nazionale nel licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.)[2].
Con riferimento alla seconda, l’art. 15 delle Regulations prevede la possibilità per il calciatore di risolvere il rapporto per “giusta causa sportiva” nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva di riferimento, sia impiegato in meno del 10% dei match ufficialmente disputati dal club di provenienza. La risoluzione, prosegue la norma, deve tuttavia essere operata entro il termine di 15 giorni dallo svolgimento dell’ultimo match cui abbia preso parte il club di appartenenza.
Con riferimento invece al piano nazionale, l’art. 117 NOIF prevede la possibilità di risolvere il contratto in caso di mutuo consenso della società e del calciatore o “nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo e da Norme Federali”. Tuttavia, con la sola eccezione del generale disposto dell’art. 11 del corrente Accordo collettivo della Lega Serie A – che prevede, in misura generale e nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui “il calciatore sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la società” – non è dato rintracciarsi nelle carte federali nazionali alcuna norma precipuamente dedicata all’ipotesi di nostro interesse.
Nel silenzio della normativa nazionale, subentra quindi la funzione supplettiva svolta dalla disciplina emanata dalla FIFA.
***
5.CONCLUSIONI
Considerato tutto quanto sopra esposto, è chiaro come – in linea squisitamente teorica – il caso di nostro interesse integri maggiormente gli estremi della risoluzione per giusta causa del contratto disciplinata dal FIFA RSTP. La prolungata impossibilità di usufruire delle prestazioni del proprio tesserato (dipendente) rappresenta sicuramente un importante lesione degli interessi della società datrice di lavoro e, soprattutto, una causa idonea a determinare il venir meno del sinallagma negoziale tipico dei contratti a prestazioni corrispettive.
Allo stesso tempo, sono altrettanto evidenti gli elementi che depongono in senso contrario, primo fra tutti la non imputabilità al calciatore di una condotta di gravità tale da determinare la lesione del vincolo fiduciario tra le parti. Nel caso di nostro interesse, l’impossibilità del calciatore di svolgere la propria prestazione sarebbe infatti eziologicamente ascrivibile ad un fattore esterno, slegato da qualsiasi agire doloso o colposo a questi imputabile.
Ad ogni modo, nonostante i rilievi anzidetti, ritengo che una soluzione quale quella della risoluzione per giusta causa rappresenterebbe un rimedio (in linea teorica) percorribile da parte della società meneghina.
Chiaramente, a discapito dell’oggettiva imprevedibilità dello scenario calcistico, è maggiormente probabile che la situazione verrà definita in un altro modo, attraverso l’atteso ricongiungimento del calciatore con il gruppo squadra, con una sua cessione a società terza o, in caso di eventuale protrazione restrizioni adottate dallo Stato iraniano, con una risoluzione consensuale del rapporto negoziale.
Ad ogni modo, il raduno della squadra interista è in programma per il prossimo 25 luglio, momento che sancirà l’inizio della prossima stagione sportiva 2025/2026.
Non ci resta quindi che attendere i prossimi sviluppi.
Milano, 16 luglio 2025
Avv. Andrea Melis
6. RIFERIMENTI
- Redazione ANSA. (14 giugno 2025). Inter: Taremi bloccato in Iran per la guerra. ANSA. https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/06/14/inter-taremi-bloccato-in-iran-per-la-guerra_814d6cfa-307e-4670-a5bd-fff34d9dfd67.html
- Brocardi. (n.d.). Codice civile: Articolo 1463 – Impossibilità totale (Art. 1463). https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-ii/art1463.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top
- Brocardi. (n.d.). Codice civile: Articolo 1464 – Impossibilità parziale (Art. 1464). https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-xiv/sezione-ii/art1464.html
- Federazione Internazionale di Calcio Associato. (2025, gennaio). Regulations on the status and transfer of players (January 2025 edition) [PDF]. FIFA. https://digitalhub.fifa.com/m/696d877ea35ca761/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-January-2025-edition.pdf
- Casarola, F. (n.d.). Che cos’è la giusta causa nella risoluzione del contratto di un calciatore professionista. Avvocato Francesco Casarola.
- Associazione Italiana Calciatori, Lega Nazionale Dilettanti & Federazione Italiana Giuoco Calcio. (2023, 28 settembre). Accordo collettivo AIC–LND–FIGC. https://www.assocalciatori.it/sites/default/files/attachment/pagina/Accordo%20Collettivo%20AIC-LNPA-FIGC.pdf
Fédération Internationale de Football Association. (2023, 28 novembre). Commentary on the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players: 2023 edition. https://digitalhub.fifa.com/m/40da0f707efdd011/original/FIFA-Commentary-on-the-FIFA-Regulations-for-the-Status-and-Transfer-of-Players-2023-edition.pdf
[1] L’impossibilità si ritiene infatti sussistente anche nell’ipotesi in cui la maggior gravosità sopravvenuta della prestazione non possa essere superata con il grado di diligenza richiesto al contraente ex art. 1176 c.c.
Ai fini dell’operatività dell’istituto non è quindi necessaria l’assoluta impossibilità della prestazione sul piano materiale, così come non è sufficiente la mera maggior gravosità della prestazione stessa.
[2] Nella giurisprudenza del CAS il concetto di “just cause” adottato dalla norma è per buona parte assimilato a quello di “good cause” adottato all’art. 337 – par. II del Codice delle obbligazioni svizzero, a norma del quale sussiste una “buona causa” di risoluzione del rapporto ogniqualvolta i termini e le condizioni essenziali che hanno costituito sostrato dell’accordo contrattuale non siano più rispettati da una o entrambe le parti del rapporto negoziale.