MANSIONARIO DEI LAVORATORI SPORTIVI: SOLO PRO O ANCHE CONTRO?

1. INTRODUZIONE

Nelle ultime ore gli addetti ai lavori nel mondo sportivo italiano non parlano d’altro: il mansionario sui lavoratori sportivi è (finalmente) realtà!

Ma di cosa si tratta? Perché risulta essere così importante?

Questo elaborato cercherà di rispondere a tali domande, partendo dall’inciso contenuto all’art. 25, comma I-ter, D.lgs. n. 36/2021, ai sensi del quale “le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1 (quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”.

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2. LA RIFORMA DELLO SPORT

Il 28 febbraio 2021 sono entrati in vigore i cinque decreti legislativi attuativi della Legge delega n. 86/2019. Tra questi spicca in particolare il D.lgs. n. 36, il quale, agli articoli da 25 a 38, disciplina le novità normative in materia di lavoro sportivo.

L’art. 25 definisce per l’appunto il concetto di “lavoratore sportivo”, identificandolo nell’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico o direttore di gara che esercita l’attività sportiva a fronte di un corrispettivo, nonché in ogni altro tesserato che, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, svolge in favore di quest’ultimi “mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento
di attività sportiva”.

Questo era quanto disposto dal testo del decreto alla data della sua entrata in vigore e non vi era alcuna specifica circa il concetto di “altre mansioni”.

Una prima risposta è giunta il 4 settembre 2023, data di pubblicazione del D.lgs. n. 120/2023, il quale ha introdotto il comma I-ter all’articolo 25, disponendo che tali mansioni sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il 21 febbraio 2024, a distanza di più di cinque mesi, tale decreto è stato finalmente pubblicato.

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3. IL DECRETO

Dopo mesi di attesa ecco quindi i verdetti. Il Decreto ha riportato, nello specifico, tutte le mansioni che, Federazione per Federazione, potranno essere considerate come “necessarie” per lo svolgimento di attività sportiva.

Questo riporta infatti, in ordine alfabetico, tutte le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate del panorama italiano, specificando, per ciascuna di esse, mansione e regolamento tecnico di riferimento.

Per fare alcuni esempi possiamo partire dal primo Ente menzionato, quale l’ACI (Automobile Club d’Italia), nell’ambito del quale sono previste 20 categorie di mansioni “necessarie” per lo svolgimento di attività sportiva, tra le quali, ad esempio, il meccanico ed il delegato allestimento percorso.

Sedici sono invece le mansioni previste per la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), tra le cui fila troviamo mansioni come il match analyst o l’osservatore.

Solo cinque sono invece le mansioni accordate alla FIN (Federazione Italiana Nuoto), quali il coordinatore scuola nuoto, l’assistente bagnanti, l’accompagnatore atleti minori, il docente formatore e gli addetti campi gara (al cui interno si colloca una vasta gamma di figure).

In totale sono 55 le Federazioni o le Discipline Sportive Associate menzionate dal Decreto, per un totale di oltre 500 mansioni.

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4. CONCLUSIONI

Come si può notare, il numero di mansioni è molto elevato e molte di queste possono definirsi come “ibride”. Un numero così elevato di mansioni potrà sicuramente essere un punto di favore per i lavoratori sportivi e per le stesse Federazioni sportive ma, attenzione, potrebbe anche dimostrarsi una lama a doppio taglio.

Spieghiamo perché.

Il D.lgs. n. 36/2021, oltre a definire il lavoratore sportivo, attribuisce a quest’ultimo e, conseguentemente, alle società datrici di lavoro, un trattamento tributario, pensionistico ed assistenziale a dir poco favorevole. Queste potranno quindi attingere da questo mare magnum di mansioni ed accedere alla disciplina di favore per soggetti che, nella realtà dei fatti, non svolgono mansioni tra quelle rientranti nell’elenco di cui sopra.

Se infatti fino ad ora era difficile far figurare un qualsiasi addetto alla segreteria di un impianto, il quale dovrebbe essere esente dalle agevolazioni in quanto avente mansioni amministrativo-gestionali, come lavoratore sportivo, sarà ora facile attribuirgli una delle suddette mansioni, sfruttando così le relative agevolazioni. Sarà quindi facile, ad esempio, qualificare un addetto alla segreteria di una piscina come assistente bagnante o come speaker, aggirando, se così si può dire, gli sforzi fatti dall’attuale normativa.

Il Decreto in questione e la Riforma dello Sport tutta rappresentano comunque un enorme passo in avanti nella regolamentazione dello sport e del lavoro sportivo. Tuttavia, ancora molto andrà fatto in termini di controllo e di gestione del personale, così da garantire, a coloro che lo meritano (e solo ad essi), un giusto contratto sportivo, con annesse agevolazioni.

Milano, 13 marzo 2024

Dott. Simone Gazzi