LO IUS SOLI SPORTIVO

1. INTRODUZIONE

Quello dello ius soli sportivo è un argomento che suscita da anni interesse all’interno del mondo dello sport, costituendo modalità di ingresso dello sportivo all’interno del sistema sportivo organizzato e, in sostanza, di acquisizione della “cittadinanza sportiva italiana”.

Lo scopo del presente contributo è quello di effettuare una disamina dell’istituto in oggetto, tanto alla luce della disciplina previgente contenuta nella Legge n. 12/2016 quanto delle novità introdotte per effetto dell’ormai arcinoto Decreto legislativo n. 36/2021, che ha inciso a fondo sulle fondamenta dell’ordinamento sportivo italiano.

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2. LO IUS SOLI SPORTIVO AI SENSI DELLA LEGGE N. 91/1992

La Legge 5 febbraio 1992, n. 91, rappresenta una normativa cardine del panorama legislativo italiano, disciplinando le modalità di acquisto della cittadinanza italiana e di presentazione delle relative domande da parte di soggetti stranieri.

Quello comunemente definito come “ius soli” rientra per l’appunto tra le modalità di acquisto della cittadinanza, identificandosi nel diritto della persona nata all’interno del territorio statale di acquisire la cittadinanza di quel determinato paese. Concettualmente contrapposto allo ius soli è il invece c.d. “ius sanguinis”, il quale identifica il diritto della persona ad acquisire una determinata cittadinanza in funzione di quella posseduta dai propri genitori.

Le modalità di acquisto iure soli previste dalla Legge n. 91/1992 sono alquanto limitate, ponendosi in misura residuale rispetto all’acquisto della cittadinanza iure sanguinis.

Al riguardo, l’art. 1 comma I della Legge prevede l’acquisto iure soli della cittadinanza italiana in presenza di:

•       persona, nata all’interno territorio statale, figlia di genitori entrambi apolidi;

•       persona, nata all’interno del territorio statale, figlia di genitori entrambi ignoti;

•       persona, nata all’interno del territorio statale, figlia di genitori entrambi ignoti o apolidi che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non possono trasmettere la propria cittadinanza.

Il comma II norma prevede poi una modalità particolare di acquisto della cittadinanza, non propriamente collocabile all’interno delle modalità iure soli e iure sanguinis, riservata a quei soggetti, figli di genitori ignoti, trovati (non nati) all’interno del territorio della Repubblica e che non siano in possesso di altra cittadinanza.

In buona sostanza, se lo ius soli costituisce una modalità di acquisto della cittadinanza italiana e, quindi, di acquisizione dello status di soggetto dell’ordinamento giuridico italiano, il c.d. ius soli sportivo ne rappresenta il corrispettivo con riferimento all’ordinamento sportivo italiano, costituendo modalità di ingresso dello straniero all’interno del sistema sportivo nazionale.

Entrambi gli istituti incidono quindi sullo status della persona, determinandone l’acquisto della qualità di soggetto dell’ordinamento organizzato e, conseguentemente, di quel complesso di diritti e doveri ricollegabili allo stesso ricollegabili.

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3. VERSO LA LEGGE N. 12/2016

La disciplina previgente in tema di ius soli sportivo era contenuta nella Legge 20 gennaio 2016, n. 12, recante “Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva”, recentemente abrogata per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2021.

L’emanazione della legge costituiva la risposta all’esigenza, generalmente avvertita, di rafforzare le modalità di accesso dello straniero all’attività sportiva italiana organizzata, facilitando quel progetto di coesione sociale essenziale per un paese sempre più multi etnico e culturale come il nostro.

Un primo caso emblematico che ebbe risalto nazionale fu quello del calciatore togolese Shaib Idrissou Biyao Kolou, che nel 2010 si vide negare il tesseramento da parte della FIGC in quanto munito di un permesso di soggiorno valido solo per 5 mesi.

Il calciatore si rivolse al Tribunale di Lodi il quale, con ordinanza del 13 maggio 2010, affermò la natura discriminatoria l’art. 40 delle NOIF. La norma, nella formulazione all’epoca vigente, richiedeva ai fini del tesseramento dello straniero che quest’ultimo fosse in possesso di permesso di soggiorno della validità di almeno un anno o, comunque, fino al termine della stagione sportiva per la quale il tesseramento stesso era stato effettuato.

Un primo passo concreto verso un’effettiva equiparazione tra cittadini italiani e stranieri si ebbe nel 2013 con “l’Accordo di programma in materia di integrazione sociale dei migranti attraverso lo sport e contrasto alle discriminazioni”, il quale fu seguito dall’emanazione della Circolare del CONI n. 5596 del 2016 – immediatamente antecedente l’emanazione delle Legge n. 12/2016 – nella quale si specificava “che il programma di attività scaturito da tale accordo, nell’ambito dei diversi filoni di intervento, prevede l’identificazione e la valorizzazione di quei progetti realizzati nell’ambito dell’associazionismo sportivo, che mirano a favorire l’inclusione e l’integrazione dei giovani provenienti da un contesto migratorio”.

La Legge 20 gennaio 2016, n. 12, si proponeva quale svolta, al contempo innovativa e correttiva, dell’assetto regolamentare federale sul tesseramento degli atleti stranieri che, secondo il comune convincimento, fatto proprio anche dallo stesso legislatore, con la sola esclusione di due o tre federazioni, poneva stringenti limitazioni, se non addirittura assoluti impedimenti, al tesseramento di soggetti privi della cittadinanza italiana.

È opportuno precisare che dalla disamina delle carte federali, non risultano effettive disposizioni che escludessero espressamente il tesseramento degli atleti stranieri, anche perché normative di questo tipo si sarebbero poste in evidente ed assoluto contrasto con i principi dell’ordinamento sportivo, tra i quali, giova ricordarlo, quello richiamato nell’art. 2, comma IV, dello Statuto del CONI, secondo cui “Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi contro l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità”.

Correlativamente, si può ricordare anche l’art. 20, comma III, dello Statuto, che nel dettare i principi regolatori degli ordinamenti endofederali stabilisce che “Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio di partecipazione all’at­tività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità”.

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4. LA LEGGE N.12/2016: LA FONTE DELLO IUS SOLI SPORTIVO

La Legge n. 12/2016, alquanto essenziale nella sua formulazione, constava di un solo articolo, a sua volta composto da due commi, che recitavano: “1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. 2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.”.

Con riferimento al primo comma, la norma individuava i presupposti di applicabilità della disciplina dello ius soli sportivo:

•       minore d’età;

•       non possesso della cittadinanza italiana;

•       regolare residenza nel territorio dello Stato italiano;

•       residenza nel territorio dello Stato almeno dal compimento del decimo anno d’età.

La norma prevedeva altresì una piena equiparazione tra atleta italiano ed atleta straniero circa le procedure per il perfezionamento del tesseramento.

Con riferimento al secondo comma, fermo il rispetto dei requisiti di cui al primo, la norma prevedeva, dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dello straniero, una proroga del termine di validità del tesseramento sino al completamento delle procedure per l’acquisto della cittadinanza italiana di cui alla già citata Legge n. 91/1992.

In buona sostanza, fermo restando la necessaria presentazione della domanda per l’acquisto della cittadinanza, la norma prevedeva un’equiparazione tra sportivi italiani e stranieri anche in punto di status di soggetto dell’ordinamento sportivo e, soprattutto, di vincolo sportivo.

Come detto all’inizio del paragrafo, la Legge n. 12/2016 è stata abrogata per effetto del D.lgs. n. 36/2021, fatto che in principio aveva suscitato non poche perplessità tra appassionati, sportivi ed addetti ai lavori in riferimento all’eventualità di un’irrimediabile compressione del diritto dell’individuo a partecipare all’attività sportiva organizzata.

Tuttavia, come vedremo nel proseguo della trattazione, a scapito della caducazione della Legge n. 12/2016 lo ius soli sportivo non è stato del tutto abrogato ma vive una seconda giovinezza, che trova la propria fonte tanto nella disciplina statale quanto in quella federale.

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5. IL CONCETTO DI “ATLETA STRANIERO”

Per una migliore comprensione della Legge n. 12/2016 e, in generale, della sopravvenuta disciplina in materia di ius soli sportivo, è necessario esaminare la nozione di atleta straniero.

La categoria comprende due tipologie di soggetti:

1. soggetti, non cittadini UE, che acquistano la residenza in Italia per praticare l’attività sportiva (in questo caso si fa applicazione della normativa sui visti di ingresso per lavoro subordinato sportivo ovvero per attività sportiva dilettantistica, la quale, per gli sportivi impegnati nell’attività agonistica di alto livello, prevede un numero massimo di ingressi definito annualmente con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI);

2.soggetti già residenti in Italia per altre ragioni, non correlate alla pratica sportiva, che optano per il tesseramento.

In base alla categoria soggettiva di riferimento cambia l’obbiettivo della norma: nel primo caso infatti il tesseramento è strumento per il perseguimento del fine proprio dell’ordinamento sportivo, nel secondo caso è invece mezzo per il conseguimento di una più completa integrazione sociale e culturale della persona.

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6. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Venendo al piano federale, occorre osservare che non tutte le federazioni hanno profuso nel tempo lo stesso impegno nella realizzazione degli obbiettivi di cui alla Legge n. 12/2016.

Occorre inoltre tenere sempre a mente che ciascuna federazione nazionale è soggetta ad un obbligo di conformazione alla disciplina regolamentare di cui alla federazione internazionale di riferimento, la quale dispiega conseguentemente un’incidenza notevole nella codificazione delle normative locali.

La normativa sul tesseramento di minori stranieri della FIGC rappresenta chiaro esempio di quanto detto. Il tanto criticato art. 40-quater, punto 1.2., ultimo capoverso, delle N.O.I.F. prescrive, infatti, che “In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età”.

La normativa FIFA, contenuta all’art. 19, commi I e III, del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, prevede un generale divieto al trasferimento internazionale di calciatori minorenni ed al primo tesseramento di un calciatore minorenne per una Federazione di un Paese di cui non è cittadino, salva la ricorrenza di una tra le quattro eccezioni previste ai commi II e III del medesimo articolo.

Tali eccezioni sono:

A. che i genitori del calciatore si trasferiscano nel Paese dove ha sede la società presso la quale il minore debba tesserarsi per ragioni non correlate al calcio;

B. che il trasferimento avvenga all’interno dell’Unione Europea, il giocatore abbia compiuto i sedici anni ed il club di destinazione rispetti le ulteriori prescrizioni di cui alla lett. b), punti iii – iv – v – vi, del comma II;

C. che il calciatore viva ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dal confine dello stato di appartenenza ed il club di destinazione si trovi a non oltre cinquanta chilometri dal confine;

D. esclusivamente per il primo tesseramento, e non anche, quindi, per il trasferimento internazionale, che il calciatore minorenne straniero abbia vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel Paese ove ha sede la società presso la quale intende tesserarsi (c.d. Regola dei cinque anni).

La normativa FIFA trova la propria ratio nella ricerca della migliore tutela dei calciatori minorenni – lo stesso art. 19 è appunto rubricato “Protection of minors” – pur a costo di una parziale riduzione del loro diritto di accesso alla pratica sportiva. Una delle prerogative fondamentali della normativa è infatti quella di impedire i fenomeni di tratta che coinvolgono i calciatori in età precoce, provenienti soprattutto da Paesi del terzo mondo e, quindi, maggiormente esposti al rischio di sfruttamento.

Orbene, seppure la Federcalcio, quale soggetto di diritto operante all’interno dello Stato italiano, è obbligata al rispetto delle sue leggi, al contempo non può esimersi dal rispetto delle regole imposte dalla FIFA, quand’anche esse abbiano un contenuto contrastante con la legge italiana.

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7. IL D.LGS. N. 36/2021: LA FINE DELLO IUS SOLI SPORTIVO?

Come detto in precedenza il D.lgs. n. 36/2021 ha portato ad una formale abrogazione della Legge n. 12/2016.

Tuttavia, può altresì dirsi abrogata la disciplina statale in tema di ius soli sportivo?

Il dettato normativo dell’art. 16 comma III del D.lgs. 36/21 pone alcune limitazioni rispetto alla Legge n. 12/2016, poiché viene aggiunto un ulteriore e stringente requisito al tesseramento del minore non cittadino italiano, seppur con il fine di tutelare maggiormente il minore ed evitare eventuali maltrattamenti o abusi nei confronti dei bambini (soprattutto per la cd. Tratta dei giocatori) e scoraggiare la dispersione scolastica. L’atleta sprovvisto di cittadinanza ha infatti l’obbligo di aver frequentato almeno per un anno una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano affinché possa essere tesserato presso una qualsiasi società sportiva.

L’effettivo problema di questa norma non sta nel fine o nell’aggiunta di requisiti ulteriori per il tesseramento, bensì nella sua concreta applicazione: il tesseramento deve essere infatti essere approvato da un’apposita Commissione a tutela dei minori, che deve dare un nullaosta alle federazioni per procedere con il tesseramento.

In buona sostanza, ne consegue come lo ius soli sportivo non sia stato effettivamente abrogato alla luce della novella normativa, bensì solo rideterminato (e se possibile, appesantito) per effetto della maxi riforma dell’ordinamento sportivo avviato con l’emanazione della Legge delega n. 86/2019.

Milano / Ferrara, 12 settembre 2024

Dott. Raffaele Sero

Avv. Andrea Melis

8. RIFERIMENTI

1. Federazione Italiana Giuoco Calcio. Comunicato ufficiale della FIGC n. 49/A. https://www.figc.it/media/209487/49-modifica-art-40-noif.pdf

2. Federazione Italiana Giuoco Calcio. Trasferimenti internazionali di minori e primo tesseramento di minori stranieri. https://figc.it/media/143979/allegato_3_nota_riepilogativa_calciatori-minorenni_societ%C3%A0_lnd_2021_2022.pdf

3. Comitato Olimpico Nazionale Italiano. CONI: Presentato l’accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’integrazione dei migranti attraverso lo sport. Malagò e Poletti: “La diversità è la vera ricchezza”. https://www.coni.it/it/news/4348-coni-presentato-l-accordo-con-il-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-per-l-integrazione-dei-migranti-attraverso-lo-sport-malag%C3%B2-e-poletti-la-diversit%C3%A0-%C3%A8-la-vera-ricchezza.html

4. Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Accordo di programma CONI – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Sport e Integrazione”. https://areariservata.sportesalute.eu/images/sardegna/Lettera_del_Segr.Gen._5596_16_call_Sport_e_Integrazione__con_allegato.pdf

5. Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Statuto del CONI. https://www.coni.it/images/Statuto_CONI_delibera_CN_1647_del_2-10-2019_definitiva.pdf

6. Altalex Formazione. Ius soli: la guida completa. https://www.altalex.com/guide/ius-soli

7. Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Legge 20 gennaio 2016, n. 12. https://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/normativa/statale/548-224-legge-12-del-2016/file.html#:~:text=12-,Disposizioni%20per%20favorire%20l’integrazione%20sociale%20dei%20minori%20stranieri%20residenti,agli%20enti%20di%20promozione%20sportiva.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Legge 5 febbraio 1992, n. 91 https://www.normattiva.it/do/atto/export

8. Diritto.it. Lo Ius soli sportivo è legge: la L. n. 12/2016 sull’integrazione sociale sportiva dei minori residenti in Italia. https://www.diritto.it/lo-ius-soli-sportivo-e-legge-la-l-n-122016-sull-integrazione-sociale-sportiva-dei-minori-residenti-in-italia/