IL RAPPORTO TRA IL RUOLO DI AVVOCATO E QUELLO DI AGENTE SPORTIVO IN ITALIA
1.INTRODUZIONE
La questione della compatibilità tra il ruolo di Avvocato e quello di Agente Sportivo in Italia è stata oggetto di annosi dibattiti giuridici e normativi negli ultimi decenni.
Al fine di una miglior comprensione della situazione attuale circa la compatibilità tra le due funzioni è opportuno effettuare un breve excursus storico e normativo della questione.
L’esercizio della professione forense in Italia è regolato dalla Legge n. 247 del 2012, la quale all’art. 18 stabilisce che: “l’esercizio della professione forense è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo esercitato continuamente, salvo che si tratti di attività di insegnamento o ricerca scientifica, o con altri incarichi pubblici o privati che ne compromettono l’indipendenza”.
In virtù di questa norma l’attività ai agente sportivo è stata ritenuta per molto tempo incompatibile con quella di avvocato, soprattutto con riguardo al profilo commerciale e alle c.d. intermediazione tipiche (quale per esempio il cd. patto quota Lite, espressamente vietato dall’art. 17 della Legge Professionale Forense) della professione di agente, ritenute non conciliabili con l’indipendenza, la dignità ed il decoro della professione forense.
Tuttavia, con il tempo si è assistito a una progressiva apertura verso la compatibilità tra le due funzioni, specie nei casi in cui l’avvocato operi come agente per un numero ristretto di assistiti o esercitando in modo saltuario o non prevalente l’attività d’intermediazione.
Oggi, possiamo dire che la compatibilità tra la funzione di avvocato e quella di agente sportivo non è espressamente vietata, ma è subordinata al rispetto di rigidi e tassativi principi deontologici, quali:
• l’avvocato può esercitare l’attività di agente sportivo purché non in forma imprenditoriale, continuativa o prevalente;
• devono essere garantiti autonomia, indipendenza, decoro e assenza di conflitti di interesse;
• è preferibile che l’apporto dell’avvocato sia strettamente legato e connesso alla consulenza legale (per esempio, la negoziazione contrattuale per atleti assistiti).
***
2. AVVOCATO E AGENTE SPORTIVO: DUE FUNZIONI DIVERSE MA COMPLEMENTARI NEL MONDO DELLO SPORT
Nel mondo dello sport, la figura dell’atleta è sempre più al centro di interessi giuridici ed economici complessi.
In questo asset, due figure professionali giocano un ruolo chiave nella tutela e nella valorizzazione della carriera sportiva: l’avvocato e l’agente sportivo.
Sebbene dette figure rivestono ruolo distinti, le loro funzioni sono fortemente complementari e spesso si intrecciano.
L’agente sportivo è il professionista che rappresenta l’atleta nelle trattative contrattuali con club, sponsor e altri soggetti del mondo sportivo. Il suo compito è quello di ottenere le miglior condizioni economiche e professionali per il proprio assistito, promuovendo la sua carriera nel modo più vantaggioso possibile.
L’agente deve conoscere a fondo il mercato, le dinamiche dei trasferimenti, le clausole contrattuali standard e le tempistiche del settore (es. apertura e chiusura del mercato).
L’avvocato, dal canto suo, si occupa degli aspetti giuridici legati alla carriera dell’atleta.
Fornisce consulenza legale su contratti, contenziosi, diritti d’immagine, questioni fiscali, normative federali e internazionali.
L’avvocato entra spesso in gioco quando si presentano situazioni complesse che richiedono una competenza tecnica in ambito giuridico, ma anche in fase preventiva per redigere o revisionare contratti e garantirne conformità legale.
Sulla scorta di quanto detto, gli agenti sportivi, specialmente quando svolgono la loro attività in forma societaria, devono necessariamente dotarsi di misure che tutelino l’operato e favoriscano la crescita in sicurezza dell’attività. Una di queste misure è chiaramente quella di avvalersi nel loro operato dell’ausilio di una consulenza legale fissa, anche esterna.
Le dinamiche contrattuali con mandanti, collaboratori, dipendenti e clienti sono sempre più complesse e soggette ad evoluzioni normative. Avere al proprio fianco un avvocato di riferimento, che conosce la struttura della società e le sue specifiche esigenze, consente di prevenire conflitti, gestire al meglio i rapporti contrattuali ed affrontare eventuali controversie con maggiore rapidità ed efficacia.
Un avvocato, anche se esterno rispetto all’organigramma interno societario, può divenire un punto di riferimento stabile, garantendo continuità nella gestione legale, aggiornamento normativo costante e supporto strategico nelle scelte aziendali.
Si tratta di un investimento, più che di un costo, che può fare la differenza nella solidità e nella reputazione della Società o dell’attività del singolo agente laddove la stessa venga svolta individualmente.
In conclusione, una consulenza legale fissa non è una tutela, ma uno strumento proattivo per lavorare con maggiore serenità e professionalità in un mercato sempre più complesso e dinamico sia sotto il profilo normativo che spazio-temporale.
***
3. LA COMPATIBILITA’ TRA AGENTE SPORTIVO E AVVOCATO NEGLI ALTRI ORDINAMENTI
La compatibilità tra l’attività di agente sportivo e quella di avvocato varia sensibilmente nei diversi ordinamenti giuridici, in base alla regolamentazione delle professioni forensi e alle normative relative alla rappresentanza degli atleti.
Fatta questa premessa, è necessario fornire una panoramica dei paesi più rilevanti nel mercato.
Come abbiamo già visto in Italia, l’attività di agente sportivo è compatibile con quella di avvocato, ma a condizioni molto stringenti che impongono di svolgere l’attività di agente in modo saltuario e non commerciale.
In Francia l’avvocato può sempre svolgere attività di rappresentanza sportiva, purchè rispetti le regole Deontologiche dell’Ordine (Odre des Avocats). L’unico limite, dunque, è quello di evitare lo svolgimento di attività esclusivamente commerciali e che non abbiamo nulla a che fare con il mondo legale.
In Spagna vi è una situazione molto analoga a quella francese, dove l’avvocato può esercitare attività di Agente sportivo ma con il solo limite che la stessa sia svolta forma imprenditoriale, compromettendo quindi l’indipendenza nello svolgimento dell’attività forense.
Negli stati di Common Law, quali Regno Unito e USA, non vi è alcuna incompatibilità tra le due funzioni; l’unico limite riguarda l’osservanza di regole etiche che garantiscano trasparenza nello svolgimento congiunto delle due funzioni.
Infine, in Germania, l’avvocato può svolgere liberamente l’attività di agente purchè non violi i principi deontologici del Bundesrechtsawaltsordung (BRAO) e l’attività commerciale non sia prevalente rispetto a quella legale. Questo vuol dire che l’avvocato-agente può addirittura svolgere l’attività commerciale tipica dell’agente sportivo come già sopra citato.
***
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Considerato quanto detto nei precedenti paragrafi, abbiamo potuto constatare come anche in relazione a queste due categorie professionali che recitano un ruolo fondamente nel mondo sportivo, il sistema Italiano sia ancorato a dettami burocratici eccessivamente rigidi.
Le professioni sono ingabbiate in comparti mententi stagni, ostacolate da ordini, regolamenti antiquati e mentalità chiuse. Questo blocca l’evoluzione naturale di figure ibride e multidisciplinari, fondamentali nel contesto globale attuale.
I giovani di oggi, in un contesto lavorativo che si sta progressivamente internazionalizzando, specie nel mondo sportivo, hanno e devono avere energia e competenze trasversali.
Specie in Italia, tuttavia, sono costretti a scontrarsi con un sistema ossessivamente burocratico che premia la conservazione, non l’innovazione.
La vera rivoluzione?
Abbattere queste barriere e permettere ai giovani intraprendenti e di talento che vogliono mettersi in gioco in settori come quello sportivo di crearsi nuove strade, nuove professioni, anche a carattere multidisciplinare, perche questo vorrebbe dire dare la possibilità agli stessi di aprirsi a nuove opportunità.
Non è solo una questione di modernizzazione ma è una necessità imprescindibile per la competitività del paese.
In conclusione, lo scrivente, come molti altri giovani Italiani appassionati di diritto e sport, sogna di poter offrire costantemente il suo contributo da avvocato esterno e appassionato di diritto sportivo in un campo tanto affascinate quanto complesso come quello sportivo, dove la multidisciplinarità delle funzioni – tra aspetti tecnici, manageriali, economici e legali – richiedono una preparazione trasversale e una visione ampia.
Tuttavia, affinché il mondo sportivo possa realmente aprirsi a un supporto legale strutturato e continuo di opportunità, è indispensabile che si compia un passo decisivo verso l’omogeneità e l’adeguatezza del nostro impianto normativo e fiscale con quello degli altri Stati protagonisti del contesto economico-legale operante nel mondo dello sport.
Solo così sarà possibile ottenere un ambiente più trasparente e professionale nel quale le competenze giuridiche possano contribuire in modo concreto allo sviluppo e alla tutela dello sport e degli sportivi.
Rieti, 20 maggio 2025
Avv. Luca Datti
5. RIFERIMENTI
- www.assotutelati.com. – L’agente sportivo e l’esercizio abusivo della professione
- NOTAIO PAPPALARDO A. – L’introduzione del nuovo modello delle società degli agenti sportivi, articolo del 14 maggio 2024