ANALISI DEL D.LGS. N. 231/2001 E DEI DELITTI DI FRODE SPORTIVA E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOGHI E SCOMMESSE

1. INTRODUZIONE E CARATTERI ESSENZIALI DEL D.LGS N. 231/2001

Con il D.lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nel nostro paese la responsabilità amministrativa penale degli enti laddove vi è l’insorgenza di uno dei reati riportati nel Testo di legge in esame (c.d. Reati presupposto) e questo viene commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale o subordinata all’interno dell’ente.

Tale Decreto è andato a spodestare uno dei principi legislativi che per secoli ha albergato nel nostro ordinamento, ossia “societas delinquere non potest”.[1]

La progressiva importanza sociale che è andata ad assumere la crescita incontrollata dei fenomeni di criminalità economica ha indotto il Legislatore a tale intervento normativo.

I soggetti destinatari cui si riferisce la 231/01 sono le associazioni (anche prive di personalità giuridica), le società e gli enti forniti di personalità giuridica (esclusi quelli di carattere statale).

I criteri di attribuzione relativi alla responsabilità da reato dell’ente sono:

  • la commissione di un reato presupposto;
  • la commissione del reato da parte di persona appartenente all’ente;
  • la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente.[2]

Come già anticipato, il primo criterio specifica che un ente non può essere soggetto a responsabilità amministrativa da reato se tale reato, al momento della sua integrazione, non sia già contemplato dal D.lgs. n. 231/2001; in caso contrario verrebbe integrata una grave violazione dei principi di legalità e tassatività che regnano il procedimento penale.

I reati presupposto, ad oggi previsti dal D.lgs. n. 231/2001, sono suddivisi nelle seguenti macrocategorie:

  • indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
  • delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
  • delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
  • concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
  • falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
  • delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1);
  • reati societari (art. 25-ter);
  • delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) o in violazione dell’art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo si veda (art. 25-quater);
  • pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
  • delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
  • abusi di mercato (art. 25-sexies);
  • omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
  • ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
  • delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-nonies);
  • induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies);
  • reati ambientali (art. 25-undecies);
  • impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).[3]

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2. L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 231/2001 NELLE SOCIETA’ SPORTIVE

Con l’introduzione dell’art. 25-quatordiciessono entrati a far parte nel novero dei reati presupposto il delitto di frode sportiva e l’esercizio abusivo di giochi e scommesse.

A seguito di ciò, inevitabilmente le disposizioni relative alla responsabilità amministrativa penale degli enti sono andate progressivamente ad influenzare il mondo sportivo.

Facendo un breve excursus la prima tappa significativa che è d’uopo evidenziare è l’introduzione della Legge n. 91/1981, conosciuta come legge sul professionismo sportivo.

Detta legge ha indotto l’obbligo di scioglimento delle società calcistiche professionistiche costituite in associazioni prive di personalità giuridica, imponendo loro la costituzione quali società di capitali.

Un ulteriore passo in avanti che non può essere trascurato quando si parla del rapporto intercorrente tra l’applicabilità del D.lgs. n. 231/2001 e le società sportive è l’avvento della Legge n. 586 del 1996. La predetta legge ha previsto per la prima volta la possibilità per le società sportive di essere quotate in borsa.

Le prime società che hanno usufruito di tale status furono la Juventus, la Lazio e la Roma.

Quanto all’applicabilità del D.lgs. n. 231/2001, per molti anni questo aspetto ha rappresentato un mero e proprio dilemma.

Adesso però la tesi ermeneutica ormai consolidata al riguardo ritiene che anche le società dilettantistiche devono ritenersi destinatarie delle disposizioni di cui il D.lgs. n. 231/2001, posto che l’interesse e il vantaggio perseguito, quali elementi imprescindibili ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, non ha mai fatto riferimento alla necessaria sussistenza di un carattere economico.[4]

Per concludere, va detto che non vi sono precedenti giurisprudenziali di grande rilevanza rispetto procedimenti penali ex D.lgs. n. 231/2001 a carico di Società sportive.

Il più delle volte le azioni giudiziarie sono state intraprese esclusivamente nei confronti dei singoli autori del reato, nelle cui circostanze il fatto di reato, pur venendo accertato nel merito, e la conseguente condanna sono stati puntualmente assorbiti dall’intervenuta prescrizione.

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3. IL DELITTO DI FRODE SPORTIVA

Il delitto di frode sportiva è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito dell’emanazione della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, la cui ratio era quella di contrastare il fenomeno delle scommesse clandestine, soprattutto a seguito del noto scandalo degli anni ‘80 noto come scandalo del “Totonero”.[5]

Fatta questa breve premessa, possiamo incanalarci in una mera e propria disamina strutturale della fattispecie delittuosa in esame.

Il delitto di frode sportiva è disciplinato dall’art. 1 della Legge n. 401/1989, il quale punisce “chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggi a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle Federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale o da altri enti sportivi riconosciuti dallo stato o dalle associazioni ad esso aderenti è punito con la pena da un mese ad una anno e con e la multa da € 258,00 a € 1032,00”.

Alla medesima pena soggiace anche a chi accetta il denaro o altra utilità o vantaggio.

Il bene giuridico protetto dalla norma è chiaramente quello della lealtà e del corretto svolgimento delle competizioni sportive.[6]

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, ai fini della configurabilità del delitto di frode sportiva è necessario che l’intento del reo non si soffermi esclusivamente alla condotta fraudolenta, ma è richiesto il perseguimento di una finalità ultronea e specifica, cioè quella di raggiungere un risultato diverso da quello derivante dal corretto svolgimento della gara, dunque è richiesto il dolo specifico.

E’ un reato comune, poiché l’autore non deve necessariamente possedere una particolare qualifica per essere imputato in ordine a tale delitto e, pertanto, può essere anche un soggetto non appartenete al mondo sportivo.

Uno degli aspetti più interessanti che ha visto impegnati sia dottrina che giurisprudenza è il rapporto tra il delitto di frode sportiva ed il reato di doping previsto dalla Legge n. 376/2000.

Sul punto, si rende necessario precisare che, nella disciplina previgente alla Legge n. 376/2000, la condotta di ingiustificata assunzione di sostanze dopanti volta alterare il risultato di una competizione sportiva risultava sottoposta alla disciplina della frode sportiva.

Tutto ciò restò indiscusso sino al caso che coinvolse la leggenda del ciclismo italiano Marco Pantani, al quale venne contestato il delitto di frode sportiva proprio per aver assunto ingiustificatamente sostanze dopanti. Nel caso in oggetto, la Corte d’appello di Bologna si pronunciò con l’assoluzione perché il fatto non costituiva reato.

Avverso tale pronuncia ricorse poi in Cassazione il Procuratore Generale.

La Cassazione colse quindi l’occasione, affermando che non potevano rientrare nell’ipotesi di frode sportiva quelle condotte aventi per oggetto l’assunzione di sostanze dopanti ma non ricomprese in un apposito patto corruttivo finalizzato ad alterare l’esito di una competizione sportiva.[7] Questo perché altrimenti si sarebbe rischiato di estendere eccessivamente lo spettro applicativo dell’art. 1 della Legge n. 401/1989, andando a sfociare nel divieto di analogia in malam partem di cui l’art. 114 delle preleggi, oltre che a collidere con i principi di legalità e tassatività quali corollari indiscutibili del diritto penale sostanziale e processuale.

Diversamente, nella circostanza fattuale in cui a somministrare la sostanza dopante sia un dirigente ossia un soggetto extraneus rispetto alla competizione sportiva, lo stesso sarà chiamato a rispondere di frode sportiva.

La stessa cosa accade ove la sostanza dopante venga somministrata su un animale da gara.

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4. IL DELITTO DI ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCHI E SCOMMESSE

Il delitto di esercizio abusivo di giochi e scommesse è disciplinato dall’art. 4 della Legge n. 401/1989, il quale prevede l’irrogazione di una pena avente un minimo di un anno ad un massimo di tre anni per chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del gioco di lotto e scommesse ovvero di altri concorsi quali la legge riserva espressamente allo stato o comunque ad altri concessionari.

Medesimo trattamento sanzionatorio viene previsto per chiunque svolge in Italia un’attività finalizzata ad organizzare, accettare o raccogliere, mediante l’utilizzo di strumenti telefonici o telematici, scommesse senza aver ottenuto apposita autorizzazione come tassativamente obbligata dall’art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Oltre a ciò, chiunque viola tali disposizioni è soggetto anche alla pena accessoria concernente il divieto di accedere nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, scommesse autorizzate o si tengono giochi d’azzardo autorizzati.

Chiarito ciò, è d’uopo, ora, soffermarci circa la struttura della seguente fattispecie delittuosa in esame.

E’ un reato comune, rilevato che, come si può desumere dall’utilizzo dell’espressione letterale “chiunque”, ai fini della sua configurabilità non vi è l’esigenza che l’agente disponga di una particolare qualifica giuridica.

Potremmo dire che la ratio della norma, se da un lato mira a salvaguardare il leale e corretto svolgimento dell’attività sportiva, dall’altro certamente mira a proteggere l’ordine economico nazionale.

Quanto all’elemento soggettivo è richiesto il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di esercitare abusivamente l’organizzazione del giuoco e delle scommesse.

Fatto salvo quanto predetto, occorre fare un passo indietro, e soffermarci sul concetto di ordine economico nazione quale elemento essenziale della norma in esame.

Il settore delle scommesse, disciplinato come detto dall’art. 88 del Testo unico della pubblica sicurezza, prevede che per operare nel settore delle scommesse è obbligatorio disporre di un’apposita autorizzazione da parte della c.d. “Amministrazione accentrata dei monopoli”, conosciuta e generalmente denominata con l’acronimo AAMS.[8]

L’AAMS si trova all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze e stabilisce che per poter ricevere e disporre delle citate autorizzazioni, la concessionaria deve avere determinati requisiti individuati nel Testo Unico di legge e spesso anche modificati.

Ad ogni modo, elemento essenziale è che dette autorizzazioni non possono essere rilasciate a soggetti che hanno ricevuto condanne in ordine a delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume o comunque contro delitti relativi a violazioni della normativa regolate lo svolgimento dei giochi di azzardo. Tali autorizzazioni, in ogni caso, una volta ottenute sono comunque sempre revocabili.

Tali restrizioni hanno sollevato numerosi dubbi circa la loro compatibilità con i principi comunitari relativi alla libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, che costituiscono due corollari del diritto comunitario di cui agli artt. 49 e 56 TFUE.

Tale problematica sembra ormai essersi attenuata, e si è arrivati alla conclusione che le restrizioni su cui si costruisce la struttura del delitto di esercizio abusivo di giochi e scommesse, per risultare compatibili con il diritto comunitario, debbano essere:

  • portatrici di motivazioni di interesse generale;
  • idonee a garantire le finalità perseguite;
  • proporzionate al raggiungimento dello scopo adibito;
  • applicate in maniera non discriminatoria[9].

Milano, 28 novembre 2024

Avv. Luca Datti


5. RIFERIMENTI

  • AMARELLI G; Il Catalogo dei reati presupposto del D.lgs. n. 231/2001, articolo del 23 maggio 2016, in www.leglislazionepenale.eu
  • AMATI, MAZZACUVA, Diritto Penale dell’economia, CEDAM SCIENZE GIURIDICHE
  • AMBROSETTI E, MEZZETTI E, e RONCO M., Diritto Penale d’Impresa, ZANICHELLI 2022
  • ERREDE P., Frode sportiva e doping, CACUCCI 2011
  • FERGOLA M., La frode sportiva, natura del reato e riferimenti normativi, www.masterlex.it
  • FERLISI G., il reato di esercizio abusivo di scommesse alla luce della giurisprudenza comunitaria, www.camminodiritto.it
  • MANNO M.A., Giochi, scommesse e Responsabilità penale, Giuffrè, Edizione 2002

[1] AMBROSETTI E, MAZZETTI E, e RONCO M: Diritto Penale d’Impresa, Zanichelli 2022.

[2] AMATI, MAZZACUVA: Diritto penale dell’Economia, cap. II – Responsabilità penale degli enti.

[3] AMARELLI G.: Il catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/01, articolo del 23 maggio 2016, in www.legislazionepenale.eu

[4] AMATI, MAZZACUVA: Diritto penale dell’economia.

[5] FERGOLA M.: La Frode sportiva, natura del reato e riferimenti normativi, www.masterlex.it

[6] ERREDE P.: Frode sportiva e doping, CACUCCI 2011.

[7] PAOLO e RENATO GRILLO: Diritto penale dello sport, Giuffrè Francis Lefebvre.

[8] MANNO M.: Giochi, scommesse e Responsabilità penale, Giuffrè, Edizione 2002.

[9] FERLISI G.: Il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse alla luce della giurisprudenza comunitaria, www.camminodiritto.it

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