IL CONTRATTO DEI CALCIATORI: FONDO DI FINE CARRIERA E L’IPOTESI INFORTUNIO
1. INTRODUZIONE
Il contratto di lavoro dei calciatori professionisti, come per qualsiasi altro settore, è regolato da norme precise che definiscono diritti e obblighi delle parti coinvolte: il calciatore e la società calcistica. Queste norme non solo disciplinano gli aspetti economici e contrattuali del rapporto di lavoro, ma tutelano anche la salute e il benessere fisico del calciatore, le forme di tutela in caso di infortunio e le modalità di pagamento delle retribuzioni accessorie. In questo articolo, ci concentreremo su alcuni aspetti specifici del contratto dei calciatori: il fondo di fine carriera e la gestione dell’infortunio.
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2. LE NORME DI RIFERIMENTO
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato tra l’AIC (Associazione Italiana Calciatori), Leghe di rappresentanza delle varie categorie e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, è il principale strumento di regolamentazione delle condizioni lavorative dei calciatori professionisti.
Esso regola numerosi aspetti del contratto di lavoro, tra cui:
- retribuzione e emolumenti (compresi la tredicesima e altri bonus);
- durata del contratto e modalità di risoluzione;
- protezione in caso di infortunio e malattia;
- norme sulla disciplina e le sanzioni;
- trattamento di fine rapporto (TFR).
Il Codice Civile, di contro, al Libro V contiene un complesso di disposizioni generali che regolano il contratto di lavoro in Italia, applicabili anche ai calciatori, salvo diverse disposizioni previste dal CCNL o dalle normative specifiche del settore sportivo.
In forza della struttura piramidale dell’ordinamento sportivo, la disciplina nazionale risulta inevitabilmente legata all’attività degli enti federali sovranazionali di riferimento, quali ad esempio UEFA e FIFA, i quali adottano una serie di normative, tra le quali si ricorda in particolare il già menzionato FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, disciplinante i trasferimenti internazionali, le compensazioni per il calciatore in caso di infortunio e le modalità di risoluzione delle controversie.
Ulteriore fonte di tutela, sia per il calciatore che per le società calcistiche, sono poi i contratti di assicurazione, che hanno carattere obbligatorio e hanno il fine di coprire eventuali danni derivanti da infortuni e malattie professionali.
Le principali polizze assicurative di riferimento includono:
- assicurazione INAIL: per la copertura di infortuni sul lavoro;
- polizze assicurative private stipulate dalle società in caso di infortuni gravi o malattie professionali.
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3. LE MODALITÀ PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI ACCESSORIE E LE FORME DI TUTELA IN CASO DI INFORTUNIO
Il Decreto legislativo n. 36/2021, che regolamenta il lavoro sportivo in Italia, ha introdotto importanti novità sia in tema di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), denominato in questo settore Fondo di fine carriera, che di tutele legate agli infortuni.
a. Fondo di fine carriera
Il Fondo ha come scopo quello di riconoscere ai calciatori e agli allenatori le c.d. indennità di fine carriera, rispettivamente erogate “alla cessazione definitiva della carriera presso società sportive affiliate alla FIGC (…) ed agli allenatori federali all’atto della cessazione definitiva del rapporto con la FIGC”.
Questa voce di retribuzione accessoria era presente già nella previgente Legge n. 91/1981, all’articolo 4, comma 7, e consentiva alle federazioni sportive nazionali di “prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell’indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva (…)”.
Dal 1° gennaio 1975 esiste un apposito Fondo nel quale affluiscono i versamenti che devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e C1, a favore dei calciatori nella misura del 7,50% dello stipendio lordo mensile (6,25% a carico della società; 1,25% trattenuti al giocatore), fino ad un massimale che varia anno per anno in base agli indici ISTAT.
Al termine della carriera o quando, pur essendo tesserato per una società dilettantistica, il calciatore non intende più svolgere attività a livello professionistico, questi ha diritto di richiedere la liquidazione di quanto accantonato presso il Fondo.
Dalla libera gestione dei contributi accantonati per le indennità di fine carriera, senza assoggettamento da parte di Organi di controllo, emerge chiaramente l’affinità dell’istituto con il Trattamento di Fine Rapporto.
Questa breve premessa è utile per comprendere come le norme di cui alla disciplina generale di riferimento, anche di carattere fiscale, applicabili al TFR siano le medesime per il Fondo di Fine Carriera.
L’art. 2120 c.c., al comma 3, prevede che “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma (ossia la retribuzione imponibile ai fini TFR) l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.
b. Gli Infortuni (Art. 34 del D.lgs. n. 36/2021)
Il trattamento in caso di infortunio è una delle tutele più importanti previste dal CCNL e risulta altresì disciplinato dal D.lgs. n. 36/2021.
La normativa prevede specifiche protezioni economiche e previdenziali in caso di infortunio e malattia professionale:
- indennità in caso di infortunio: se un calciatore subisce un infortunio che lo rende incapace di svolgere la sua attività lavorativa, il CCNL prevede il diritto del calciatore ad un equo indennizzo per il periodo di assenza dal lavoro. La misura dell’indennità può variare a seconda delle circostanze e dei periodi di malattia o infortunio;
- protezione assicurativa: le società sportive sono obbligate a stipulare un’assicurazione per coprire gli infortuni dei propri tesserati, anche attraverso polizze INAIL per gli infortuni sul lavoro, oltre a eventuali assicurazioni integrative specifiche per il mondo dello sport. Queste polizze coprono le indennità da incapacità temporanea e le indennità per invalidità permanente;
- continuità della retribuzione: il Decreto prevede il diritto del calciatore alla conservazione della retribuzione durante il periodo di infortunio (almeno per una parte del periodo di inabilità) a condizione che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento dell’attività sportiva professionale. Il trattamento economico per il periodo di infortunio è regolato in base alle disposizioni del CCNL e può variare da una copertura integrale a una copertura parziale, a seconda della gravità dell’infortunio;
- malattia professionale: il calciatore ha diritto anche ad indennità in caso di malattia professionale legata all’attività sportiva, in base alle stesse modalità di infortunio.
Infortuni e risarcimenti:
- infortuni gravi e invalidità permanente: in caso di invalidità permanente derivante da un infortunio grave, il calciatore ha diritto a un risarcimento, che può comprendere sia l’indennizzo per l’inabilità permanente che la compensazione per il danno subito. La liquidazione del danno dipende dalla gravità dell’infortunio e dal suo impatto sulla carriera del calciatore;
- assicurazione e risarcimento: se l’infortunio è coperto da una polizza assicurativa stipulata dalla società, il calciatore ha diritto a ricevere il risarcimento in conformità alle condizioni della polizza.
In casi estremi, ove il calciatore nel corso della stagione sportiva non riesca più ad adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della società, si può arrivare alla risoluzione del contratto di lavoro.
In questi casi, bisogna tener conto tra della durata dell’inabilità, delle cause dell’infortunio, delle disposizioni contrattuali e delle normative previste dal Decreto legislativo n. 36/2021.
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4. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI INFORTUNIO: LE CONDIZIONI
La legge stabilisce alcune condizioni per determinare se il calciatore possa essere licenziato o il contratto essere risolto a causa di un infortunio.
a. Inabilità temporanea per infortunio
Se un calciatore subisce un infortunio che lo rende incapace di svolgere la sua attività sportiva per un periodo di tempo relativamente breve, il contratto non è passibile di risoluzione. Come previsto dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Calciatori professionisti”, il calciatore ha infatti diritto a conservare la propria retribuzione durante il periodo di inabilità.
In caso di inabilità temporanea (ad esempio, per un periodo di malattia o infortunio che non supera i 6-12 mesi), la società non può licenziare il calciatore, a meno che non sussistano condizioni specifiche nel contratto che ne permettano comunque la risoluzione.
b. Inabilità permanente o invalidità permanente
Se l’infortunio porta a una invalidità permanente, cioè una riduzione definitiva della capacità lavorativa, la situazione cambia. In tal caso, sia la società che il calciatore conservano il diritto di risolvere il rapporto.
Secondo il CCNL di riferimento, la risoluzione del contratto in caso di invalidità permanente può essere richiesta se l’infortunio è tale da impedire al calciatore di svolgere la propria attività per un periodo superiore a limiti predefiniti, solitamente fissati in 12 mesi.
c. Le disposizioni previste dal CCNL per i calciatori
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i calciatori professionisti stabilisce che la risoluzione del contratto per infortunio deve rispettare precise condizioni:
- infortunio temporaneo: se l’infortunio non è grave e il calciatore può essere riabilitato in un periodo relativamente breve, non c’è possibilità di risoluzione del contratto da parte della società, salvo in caso di cause specifiche già previste nel contratto (come l’infortunio grave e reiterato);
- infortunio grave e permanenza oltre il periodo di prova: se il calciatore ha subito un infortunio grave che lo ha reso incapace di giocare per un periodo prolungato (ad esempio, oltre i 12 mesi), la società può risolvere il contratto, ma solo se tale risoluzione è espressamente prevista nel contratto stesso o nel CCNL.
d. Indennità e assicurazioni in caso di infortunio
In caso di infortunio, i calciatori professionisti sono generalmente coperti da una serie di assicurazioni:
- INAIL: per gli infortuni sul lavoro, i calciatori sono coperti dal sistema previdenziale pubblico, che garantisce indennità in caso di inabilità temporanea;
- assicurazioni private: le società calcistiche sono obbligate a stipulare polizze assicurative integrative, che garantiscono un’indennità in caso di infortunio grave o invalidità permanente. Queste polizze possono prevedere anche il risarcimento di ulteriori voci di danno, quali danni morali, invalidità permanente etc.
e. Cosa accade se il calciatore non può più giocare?
Se l’infortunio porta a una riduzione permanente della capacità di gioco, il contratto può essere risolto consensualmente o per giusta causa, salvo siano contrattualmente previste ulteriori ipotesi di risoluzione. Tuttavia, la risoluzione per invalidità permanente o per infortunio grave rimane una situazione che va esaminata caso per caso e in base alle disposizioni contrattuali specifiche.
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5. CONCLUSIONI
Il contratto di lavoro dei calciatori professionisti è regolato da un complesso quadro normativo che tutela sia gli aspetti economici che quelli legati alla salute e al benessere dell’atleta.
Tra le principali forme di tutela, il Fondo di Fine Carriera e le protezioni in caso di infortunio rivestono un ruolo fondamentale. Il Fondo di Fine Carriera, simile al Trattamento di Fine Rapporto, è fonte di sicurezza economica per i calciatori al termine della loro carriera, mentre la legislazione in materia di infortuni tutela gli atleti in caso di incapacità temporanea o permanente.
Tuttavia, come abbiamo visto, fermo il rispetto di stringenti condizioni normative e contrattuale, in caso di infortuni gravi e invalidità permanente il sistema contempla comunque la possibilità di addivenire ad una risoluzione del contratto di lavoro.
Complessivamente, il sistema mira quindi a bilanciare gli interessi delle società calcistiche e dei calciatori, garantendo un’adeguata protezione economica e sanitaria, con l’obiettivo di sostenere gli atleti anche quando non sono più in grado di proseguire la loro carriera.
Ferrara, 25 novembre 2024
Dott. Raffaele Sero
6. RIFERIMENTI
- Associazione Italiana Calciatori. Indennità di fine carriera: modalità di ritiro. Assocalciatori. https://www.assocalciatori.it/news/indennit%C3%A0-di-fine-carriera-modalita%E2%80%99-di-ritiro
- Associazione Italiana Calciatori. (2020, giugno 25). Fondo accantonamento delle indennità di fine carriera: Giocatori e allenatori di calcio. Assocalciatori. https://www.assocalciatori.it/news/fondo-accantonamento-delle-indennita-di-fine-carriera-giocatori-e-allenatori-di-calcio
- Brocardi. (n.d.). Codice civile – Art. 2120: Trattamento di fine rapporto. Brocardi.it. https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2120.html
- Decreto Legislativo 36/2021, 15 marzo 2021, n. 36. (2021). Norme in materia di lavori sportivi e relative disposizioni attuative. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/15/21G00030/sg
- FIFA. (2023). FIFA regulations on the status and transfer of players. Fédération Internationale de Football Association (FIFA). https://www.fifa.com/legal/football-regulations