IL CONI E LE SUE FUNZIONI

1. INTRODUZIONE: LA STRUTTURA PIRAMIDALE DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO

Nell’articolo precedente ci siamo soffermati sull’analisi del concetto di ordinamento sportivo, quale declinazione del più generale concetto di ordinamento giuridico.

Come avremo modo di vedere nel corso delle successive pubblicazioni, l’ordinamento sportivo – nazionale ed internazionale – si compone sia di persone fisiche che giuridiche e si caratterizza per la sua struttura eminentemente piramidale.

Al vertice di questa piramide si colloca il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), organizzazione non governativa fondata nel 1894 da Pierre De Coubertin e con sede a Losanna, che costituisce organo di governo del movimento sportivo internazionale.

Il Comitato adotta inoltre la Carta Olimpica, documento codificante i principi dell’olimpismo e costituente fonte suprema dell’ordinamento sportivo internazionale.

Il CIO a sua volta riconosce i vari comitati olimpici nazionali, cui delega funzione di governo del movimento sportivo su base locale.

A livello nazionale tale funzione è delegata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, più comunemente noto come CONI.

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2. EVOLUZIONE NORMATIVA E NATURA GIURIDICA DEL CONI

Secondo la definizione di cui all’art. 1 del proprio statuto, il CONI rappresenta la “Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)” (comma I) ed è “autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive” (comma II).

L’ente è stato fondato a Roma nel 1914, quale organismo privato avente la funzione di disciplinare la partecipazione degli atleti italiani ai Giochi Olimpici; solo successivamente – per effetto della Legge n. 426/1942, ad oggi generalmente considerata legge istitutiva dell’organismo – l’ente è stato ufficialmente riconosciuto dall’ordinamento statale quale organismo deputato al governo del movimento sportivo nazionale.

Natura, struttura e funzioni del Comitato – attualmente qualificato quale ente pubblico non economico – sono poi state ridisegnate da una serie di normative succedutesi nel tempo, tra le quali si ricordano in via principale:

  • Dlgs. n. 242/1999 (c.d. Decreto Melandri), il quale ha abrogato la legge istitutiva dell’ente e le relative norme di attuazione, oltre ad averne sancito l’effettivo inserimento all’interno dell’ordinamento sportivo internazionale, imponendone la conformazione alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO (principio codificato all’art. 4, co. I, dello statuto);
  • Dlgs. n. 15/2004 (c.d. Decreto Pescante), il quale ha ridisegnato la struttura del Comitato allargandone la base associativa, oltre ad averlo ufficialmente qualificato quale “Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline associate”, modificando la previgente formulazione dell’art. 1, co. II, del Decreto Melandri.

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3. FUNZIONI DEL COMITATO

Quale ente cardine del sistema sportivo nazionale il CONI presenta una serie di funzioni fondamentali, puntualmente individuate nello statuto e nei vari regolamenti interni da questo adottati.

Si ricordano in via principale:

  • l’individuazione e la codificazione dei principi fondanti la pratica sportiva;
  • la promozione della pratica sportiva;
  • una generale funzione di indirizzo dell’operato dei soggetti dell’ordinamento sportivo;
  • l’istituzione del Collegio di Garanzia, ultimo grado della giustizia sportiva nazionale, l’equivalente della Corte di Cassazione a livello ordinamentale generale;
  • l’adozione del Codice di Giustizia sportiva del CONI, sul cui modello risultano improntati i vari codici di giustizia federale (il Codice viene inoltre applicato de residuo con riferimento alle fattispecie non coperte dai codici federali).

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4. CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

In conclusione della presente trattazione ritengo utile spendere alcune parole circa il rapporto – non sempre di immediata comprensione – tra il Comitato e le varie Federazioni nazionali, enti associativi di primo livello operanti nell’ordinamento sportivo, sui quali ritorneremo nelle prossime pubblicazioni.

Prima dell’emanazione del Decreto Melandri l’inquadramento del rapporto tra CONI e Federazioni vedeva la centralità della c.d. tesi privatistica, che individuava un rapporto di c.d. immedesimazione organica tra le due entità: in buona sostanza, le Federazioni venivano qualificate quali organi del CONI.

Tale tesi è stata in buona parte superata dall’avvento della c.d. tesi intermedia, che qualifica le Federazioni quali enti dalla natura ibrida, in parte pubblica ed in parte privata.

Ad ogni modo, il fulcro del rapporto deve individuarsi nel riparto di funzioni tra le distinte entità, in forza del quale il Comitato demanda alle Federazioni l’organizzazione, la promozione e lo sviluppo delle discipline sportive su base nazionale, previo riconoscimento sportivo delle Federazioni medesime da parte dell’ente.

Perché possa aversi il riconoscimento è necessario che la Federazione rispetti una serie di stringenti requisiti, individuati all’art. 21 (comma I) dello statuto, quali:

– effettivo svolgimento di un’attività sportiva su base nazionale;

– affiliazione a una Federazione sportiva nazionale, a sua volta riconosciuta dal CIO;

– struttura ordinamentale ispirata al principio di democrazia interna;

– statuti in linea con quanto disposto all’art. 16, co. II, Decreto Melandri.

In merito all’analisi di dettaglio delle Federazioni, nonché degli altri enti associativi dell’ordinamento sportivo, si rimanda alle future pubblicazioni.

Quanto occorre sapere in questa sede è che il CONI riconosce una singola Federazione per disciplina sportiva, attribuendo grande autonomia all’ente circa la regolazione degli aspetti tecnico-gestionali della singola disciplina ma esercitando, comunque, una costante attività di vigilanza, finalizzata a garantire nel lungo periodo l’esistenza e lo sviluppo delle singole pratiche sportive.

Milano, 14 ottobre 2023

Avv. Andrea Melis

5. RIFERIMENTI

– Statuto del CONI

– Decreto legislativo n. 242/1999

– Principi fondamentali degli statuti delle FSN e della DSA

– La Carta olimpica – Guida Olimpiadi

– Il rapporto tra federazioni sportive nazionali e leghe – Sportlex.it

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